
30/09/2025


Negli ultimi anni il tema della digitalizzazione ha assunto un ruolo centrale in tutti i settori produttivi, e quello della gestione dei rifiuti non fa eccezione. L’avvio del sistema RENTRI e l’introduzione del Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale (XFIR) rappresentano uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi decenni in materia ambientale.
Il 13 febbraio 2026 diventa così una data da segnare sul calendario: da quel giorno l’uso dell’xFIR è diventato obbligatorio per tutti i soggetti iscritti al RENTRI, dando il via a una nuova fase caratterizzata da trasparenza, tracciabilità e maggiore efficienza operativa.
La conversione in Legge del Decreto Milleproroghe prevede la possibilità di continuare a utilizzare il Formulario anche in modalità cartacea fino al 15 settembre 2026. Resta, invece, confermato l’obbligo di vidimazione digitale per entrambi i formati, cartaceo e digitale, tramite RENTRI previa iscrizione.

Il framework normativo che regola l’introduzione dell’XFIR comprende:

L’XFIR è il nuovo formulario digitale che sostituisce la versione cartacea, mantenendone il valore legale ma introducendo vantaggi significativi:
Il documento si presenta come un contenitore condiviso, dove produttore, trasportatore e destinatario possono operare in base allo stato del FIR.
Il cambio di prospettiva è notevole: il formulario non sarà più un semplice documento cartaceo, spesso soggetto a errori, smarrimenti e difficoltà di gestione, ma un documento nativamente digitale, pensato per essere aggiornato, consultato e firmato in modo semplice e sicuro. L’XFIR, infatti:
In altre parole, con l’XFIR la filiera dei rifiuti diventa più trasparente e monitorabile in ogni istante.
La regola generale è chiara: se il produttore è iscritto al RENTRI, l’intera filiera deve utilizzare l’XFIR. Questo permette una gestione uniforme e pienamente conforme alla normativa.
Fanno eccezione soltanto i rifiuti derivanti da attività di spurgo ai sensi dell’art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/06, per i quali resta in uso il modello cartaceo Vi.Vi.FIR.
Per tutti gli altri, il formulario digitale diventa lo standard.
GESTIONE DEL FIR

Una delle parti più interessanti del nuovo sistema riguarda il ciclo di vita del formulario digitale, che segue il rifiuto dal momento della vidimazione alla sua conclusione.
Ecco le fasi principali:
1. Vidimazione e creazione del formulario
Il processo parte con la vidimazione virtuale, effettuata tramite i servizi del RENTRI. Il sistema genera il file XML che diventerà la base del futuro XFIR, garantendo un tracciamento immediato.
2. Inserimento dei dati e firme iniziali
Il produttore/detentore o il trasportatore (per conto del produttore o detentore) inserisce i dati di partenza e i dati di trasporto iniziale, successivamente firmano entrambi prima di dare avvio al trasporto.
Esiste la procedura di rollback delle firme (ripristino dello stato precedente alla firma), che però è consentita solo entro 15 minuti dall’apposizione della firma stessa.
Dopo l’avvio del trasporto, NON sarà più possibile modificare i dati dell’XFIR o annullarlo.
N.B.: L’XFIR può essere annullato solo dal soggetto che l’ha vidimato se non è stato firmato o se è stato firmato solo da chi l'ha emesso, aggiungendo eventuali note firmate digitalmente per motivare le cause dell’annullamento.
3. Durante il trasporto
Il formulario può essere esibito in formato digitale o cartaceo.
Se durante il tragitto avvengono eventi significativi – come trasbordi, soste tecniche, respingimenti – essi devono essere registrati nell’XFIR, attraverso le Annotazioni, a cui si aggiungono nuove firme digitali.
4. Arrivo a destino e accettazione
Il destinatario aggiorna lo stato del rifiuto, accettando o respingendo in tutto o in parte la fornitura. Anche questa operazione richiede una firma digitale.
5. Restituzione e chiusura
Il destinatario entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti o dall’eventuale respingimento invia il file XFIR completo (firmato da tutti i soggetti) agli operatori coinvolti nella movimentazione tramite i servizi del RENTRI e chiude il ciclo di vita del FIR.
Se il produttore non riceve entro i tre mesi dal conferimento del rifiuto il formulario completo dei dati inseriti dal destinatario deve comunicare all’autorità competente la mancata ricezione del formulario, ai fini dell’esonero di responsabilità ex art. 188 D.Lgs. 152/06.
5.1 Invio dati al RENTRI
Limitatamente agli XFIR di rifiuti pericolosi tutti i soggetti della filiera devono inviare a RENTRI i dati contenuti nella copia completa del FIR, firmata e sottoscritta dal destinatario con le seguenti tempistiche:
6. Conservazione digitale
Una volta conclusi, tutti gli XFIR devono essere conservati secondo le regole previste per i documenti informatici: integrità, autenticità, leggibilità nel tempo. Anche gli XFIR annullati o interrotti devono essere conservati.
Gli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, così come i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti, non rientrano tra i soggetti tenuti a:
Questo non li esclude dall’obbligo di registrazione per la tenuta dei registri ed elaborazione del MUD.
Poiché il produttore o trasportatore in fase di generazione del XFIR indica quali sono gli Intermediari interessati, questi avranno la possibilità di scaricare da RENTRI il PDF dell’XFIR e registrarlo manualmente oppure, attraverso una funzionalità dedicata, importare gli XFIR direttamente dal portale RENTRI.
L’XFIR non è un semplice adempimento: è un salto di qualità verso un sistema più moderno, più affidabile e più sostenibile.
Richiede attenzione, formazione e adeguamento, ma promette benefici concreti:
Il futuro della gestione dei rifiuti è digitale. E con l’XFIR, questo futuro è già iniziato.

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