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Approfondimenti | 1/9/2023

Commento normativo | Delibera 387/2023/R/rif

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Delibera 387/2023/R/rif: Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

L’8 Agosto 2023, ARERA ha rilasciato 4 delibere atte a regolare alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti: 385/2023/R/rif, 386/2023/R/rif, 387/2023/R/rif, 389/2023/R/rif.

La Delibera ARERA 387/2023/R/rif è un intervento dell’Autorità volto a monitorare l'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell’eterogeneità del parco impiantistico disponibile in ogni situazione.

Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani si applicano dal 1° gennaio 2024 e si fondano su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

  • efficienza e qualità della raccolta differenziata
  • efficienza nella gestione degli scarti
  • continuità del servizio
  • qualità commerciale della filiera

Il documento si articola in 7 titoli, che definiscono gli indicatori da rilevare in ciascun ambito di applicazione, gli obblighi in materia di trasparenza, di monitoraggio, di tenuta dei registri e della comunicazione dei dati all’Autorità.

Definizioni e ambito di applicazione

Il primo titolo specifica l’ambito di applicazione della normativa, chiarendo i soggetti sottoposti agli obblighi, come da schema sottostante.

Efficienza e qualità della raccolta differenziata

L’Autorità nel secondo titolo della Delibera 387/2023 si pone come obiettivo il monitoraggio delle rese in termini quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale e perseguire la massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale.
È richiesto il monitoraggio di cinque indicatori:

Efficienza di gestione degli scarti

Al fine di valutare l'impatto della disponibilità degli impianti a livello locale sul rispetto della gerarchia dei rifiuti, il terzo titolo richiede l'implementazione di due indicatori che mirano a tracciare l’incidenza degli scarti generati dai processi di trattamento e le modalità di gestione adottate.

Continuità del servizio di trattamento

Il Titolo IV invece nasce allo scopo di verificare l’affidabilità del sistema infrastrutturale attraverso il monitoraggio delle interruzioni. L’interruzione è considerata come il periodo di tempo a partire dall’istante in cui si sospende l’erogazione del servizio fino al completo ripristino dello stesso.
La principale discriminante di un’interruzione è la causa, che può essere imputabile all’utente conferitore, al gestore o a forza maggiore.
Col fine di monitorare le interruzioni sono stati istituiti 3 nuovi indicatori: 

Gli indicatori 2 e 3 tengono in considerazione solamente le interruzioni la cui causa è imputabile al gestore.

Qualità commerciale della filiera

Il titolo V regola le comunicazioni tra utente conferitore e impianti.
L’Autorità definisce come utente conferitore la persona fisica o giuridica che conferisce i rifiuti urbani presso l’impianto di trattamento, nella sua analisi l’Autorità prevede che l’utente conferitore coincida con il gestore della raccolta e dello spazzamento.
Le comunicazioni possono essere di 3 tipologie in base alla natura:

  • Reclamo scritto
  • Richiesta scritta di informazioni
  • Richiesta scritta di fatturazione

Gli indicatori da tracciare sono i seguenti:

Obblighi in materia di trasparenza

Nel sesto titolo si mira a migliorare la comunicazione tra i gestori degli impianti di trattamento e gli utenti conferitori, garantendo un accesso facilitato alle informazioni pertinenti. Nello specifico, sono contenute le disposizioni in materia di trasparenza per il gestore, che prevedono una serie di contenuti minimi obbligatori da esporre nel sito internet.

Obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione

Infine, il settimo titolo definisce gli obblighi in materia di registrazione e trasmissione dei dati richiesti all’Autorità. Questi si differenziano tra gli obblighi di registrazione per il gestore della raccolta, e quelli per il gestore dell’impianto.
Obblighi per il gestore della raccolta:

Obblighi per il gestore dell’impianto:

In conclusione, è possibile affermare che questa delibera rappresenta un significativo passo avanti verso l'attuazione dei principi delineati nel quadro strategico 2022/2025. L'aderenza di questa delibera alle disposizioni del quadro strategico dimostra l'impegno dell'Autorità nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati, garantendo al contempo un quadro normativo solido e coerente.

Il monitoraggio degli indicatori precedentemente menzionati sarà realizzato attraverso l'applicativo già disponibile TREG. Tale strumento rappresenta un passo avanti significativo per garantire un monitoraggio efficiente e accurato nel settore, consentendo una maggiore trasparenza e un controllo adeguato delle performance. L'integrazione dei dati e delle informazioni su questa piattaforma consentirà agli operatori di valutare l'andamento dei parametri stabiliti e di adottare eventuali misure correttive in modo tempestivo.

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