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28 febbraio 2005
PREVENZIONE INCENDI

Sono state emanate le norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione degli estintori portatili di incendio

Il Ministro dell'interno ha emanato il decreto 7 gennaio 2005 per aggiornare le disposizioni tecniche e disciplinare le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi. Per gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione viene rimandato alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
Il comma 1 dell'articolo 2 dispone che la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché  la classificazione degli estintori portatili di incendio, venga effettuata secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE. 
Gli esemplari di estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati
L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g).
L'utilizzatore è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 3, lettera f), per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo. 
Gli estintori portatili di incendio legittimamente commercializzati in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica indicata nell'art. 2, comma 1 del decreto, possono essere commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate. 
Il produttore, oltre a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione e impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000; deve anche emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, lettera f); fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione; punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore.
La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
Il decreto entra in vigore il 3 agosto 2005 (dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). 
PER APPROFONDIRE:
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 7 gennaio 2005 -  Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 28 del 4 febbraio 2005)
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