| 28 febbraio
2005 |
| PREVENZIONE
INCENDI |
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Sono state emanate
le norme tecniche e procedurali per la classificazione ed
omologazione degli estintori portatili di incendio
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Il Ministro dell'interno ha emanato il decreto 7
gennaio 2005 per aggiornare le disposizioni tecniche e disciplinare le procedure
per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai
fini della prevenzione incendi. Per gli aspetti relativi ai rischi dovuti
alla pressione viene rimandato alle procedure e verifiche previste dalla
direttiva 97/23/CE concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia
con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
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Il comma 1 dell'articolo 2 dispone che la
valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la
classificazione degli estintori portatili di incendio, venga effettuata secondo
quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa
equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell'Unione
europea ovvero contraente l'accordo SEE.
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Gli esemplari di estintori portatili
di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio,
salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari
specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi
omologati
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L'estintore in esercizio deve essere
mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di
personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla
norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione
riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g).
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L'utilizzatore è tenuto a conservare
la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 3, lettera
f), per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di
controllo.
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Gli estintori portatili di incendio
legittimamente commercializzati in uno dei Paesi dell'Unione
europea, ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla
base della norma tecnica indicata nell'art. 2, comma 1 del decreto,
possono essere commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in
esso specificate.
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Il produttore, oltre a garantire, per
la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al
prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione e
impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti
conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n.
93/2000; deve anche emettere per ogni estintore portatile
d'incendio la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3,
lettera f); fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso
e manutenzione; punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno
di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice
costruttore.
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La commercializzazione di estintori
portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno del 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza
dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Gli estintori portatili d'incendio,
approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre
1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di
produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
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Il decreto entra in vigore il 3 agosto
2005 (dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale).
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PER APPROFONDIRE: |
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MINISTERO
DELL'INTERNO - DECRETO
7 gennaio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la
classificazione ed omologazione di estintori portatili di
incendio. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 28
del 4 febbraio 2005)
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