| 3 dicembre
2004 |
| PREVENZIONE
INCENDIO |
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Disposizioni
ministeriali per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi
per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo.
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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
Decreto del Ministero dell'interno 3 novembre 2004 "Disposizioni relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso
d'incendio"
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Il decreto stabilisce i criteri da seguire per la
scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie
di esodo nelle attivitą soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista
l'installazione. I dispositivi di apertura, stabilisce il decreto, devono
essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste
equivalenti. e devono essere muniti di marcatura CE.
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Il decreto, oltre a definire i criteri di
istallazione dei dispositivi ad apertura manuale per le attivitą aperte e per
quelle non aperte al pubblico, indica anche gli obblighi facenti capo a
produttori, installatori e titolare dell'attivitą.
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I dispositivi non muniti di marcatura CE gią
installati devono essere sostituiti del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione
della porta o modifiche dell'attivitą che comportino un'alterazione
peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore
del decreto.
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Il decreto entra in vigore il 16 febbraio
2005.
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G. Mannozzi
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PER APPROFONDIRE: |
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MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO
3 novembre 2004 - Disposizioni relative all'installazione ed alla
manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie
di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale italiana n. 271 del 18 novembre 2004)
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