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23 novembre 2001
PREVENZIONE INCENDI
Le disposizioni del DM 10 maggio 2001 sono estese anche ai depositi di G.P.L. di capacità complessiva superiore a 5 m3 non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del d.lgs 334/99
Il Ministro dell'interno, considerate le difficoltà dei gestori dei depositi di G.P.L., non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine dindicato nel decreto 13 ottobre 1994, ha emanato il Decreto 31 ottobre 2001.
Con tale atto estende le disposizioni contenute nel decreto 10 maggio 2001 anche ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".
In questo modo, anche i gestori non ricadenti nelle disposizioni del d.lgs 334/99 dovranno: entro il 27 novembre 2001, presentare il programma delle opere di adeguamento di cui al decreto 13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1; entro il 27 novembre 2002, completare tali opere. Alle opere si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001.
Il programma delle opere di adeguamentodovrà essere presentato al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
Piazzaffari
DECRETO 31 ottobre 2001 - Ministero dell'interno - Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001)
27 NOVEMBRE 2001 - Adeguamento dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.
27 NOVEMBRE 2001 - Adeguamento dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante