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30 giugno 2000
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il Ministero invita a fornire una copia del documento al Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza
Con la circolare n. 40/2000 del 16 giugno 2000 il Ministero del lavoro è intervenuto in merito alla partecipazione del rappresentante nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Ministero ha ribadito che il datore di lavoro deve consultare il RLS, sia prima della valutazione dei rischi che successivamente, in sede di verifica e di controllo delle misure di prevenzione e protezione poste in atto a tutela dei lavoratori
Nella circolare viene sottolineato il diritto che il RLS ha di accedere ai luoghi di lavoro e l'obbligo posto a carico del datore di lavoro di fornirgli le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi; poter accedere, senza ostacoli, al documento di valutazione dei rischi rientra nel diritto del RLS.
Per quanto riguarda il punto se il datore di lavoro deve fornire una copia del documento di valutazione dei rischi il ministero non evidenzia obblighi specifici, ma  esprime l'opinione che: "Tenuto poi conto della circostanza che, il RLS ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di cui all’art.4, comma 2 del d.lgs 626/94 – ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di riproduzione, non la rendano praticabile – costituisca la migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro."

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

Piazzaffari
CIRCOLARE N. 40/2000 - 16 giugno 2000 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - OGGETTO: Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza. Art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni