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| 19 ottobre 2000 |
| PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO |
| Dal 21 ottobre 2000 è vietato adibire gli
adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge
977/97. |
| Il 20 ottobre 2000 cessa la sospensione
accordata dal d.lgs 262/2000 in merito all'applicazione dell'articolo 7, nella parte in
cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché
del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977
del 1967, e della lettera c). |
| Dal 21 ottobre, pertanto, è vietato adibire
gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla
legge 977/97. |
| In deroga a tale divieto le lavorazioni, i
processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per
indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo
strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad
attività formativa. |
| L'attività formativa che avviene in
ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista dovrà
essere svolta sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di
prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute
previste dalla vigente legislazione. |
| La deroga al divieto di adibire gli
adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge
977/97, fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, deve
essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro |
SICUREZZA E AMBIENTE - G.
Mannozzi |
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| DECRETO LEGISLATIVO
18 agosto 2000, n. 262 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma
dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. (Legislazione) |
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