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13 Giugno 2000
PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO
In assenza di nuovi interventi legislativi valgono le disposizioni introdotte dal d.lgs 345/99
Con la mancata emanazione del decreto sul lavoro minorile, che avrebbe dovuto apportare modifiche al d.lgs 345/99, si è tornati al punto iniziale; dal 23 ottobre 1999, quindi, sono in vigore le modifiche che tale decreto ha apportato alla legge 977/67.
Uno dei punti introdotti dal d.lgs 345/99, che crea le maggiori difficoltà applicative, è la soglia degli 80 dBA come esposizione massima al rumore che non può essere superata per i minori di diciotto anni. Il mancato rispetto delle disposizioni della legge 977/67, così come modificata da d.lgs 345/99 comporta per il datore di lavoro l'arresto fino a sei mesi.
Il legislatore, prima con l'emanazione del decreto-legge che concedeva alle aziende tempo fino al 20 maggio per regolarizzare la loro posizione (poi non convertito in legge), successivamente con l'annunciato provvedimento che avrebbe innalzato la soglia di esposizione, ha riconosciuto eccessivo il limite; ma a tale soglia, se non intervengono provvedimenti legislativi, bisogna far riferimento per quanto riguarda l'esposizione dei minorenni al rumore.

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

Piazzaffari
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.