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IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84
del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE relativa
all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, di recepimento della direttiva
97/28/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 76/756/CEE;
Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 48
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 137 del
30 maggio 2007;
Vista la direttiva 2007/35/CE della Commissione del 18 giugno 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 17 del
19 giugno 2007, con la quale si modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa
all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977,
relativo all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di
segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come
da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 novembre 1997, e' modificato come segue:
a) l'allegato II, riguardante le prescrizioni tecniche, e'
sostituito dall'allegato al presente decreto che ne costituisce parte
integrante;
b) l'allegato III, riguardante le prescrizioni tecniche del
regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di cui al testo pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 203 del 30 luglio
1997, e' abrogato.
Art. 2.
1. A decorrere dal 10 luglio 2011, se non sono rispettate le
prescrizioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti
24 gennaio 1977 come da ultimo modificato dal presente decreto, per
motivi connessi con l'installazione dei dispositivi di illuminazione
e di segnalazione luminosa, non sono piu' considerati validi i
certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo.
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 10 luglio
2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2007
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 90
Allegato
L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio
1977, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, e' sostituito come
segue:
«Allegato II
1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5
e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48 (*).
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto
1, si applica quanto segue:
a) per "veicolo a vuoto" si intende un veicolo la cui massa e'
descritta al punto 2.6 dell'appendice 1, allegato I della presente
direttiva, ma senza conducente;
b) per "modulo di comunicazione" si intende la "scheda di
omologazione" (appendice 2, allegato I della presente direttiva);
c) per "parti contraenti dei rispettivi regolamenti" si intende
"Stati membri";
d) per "regolamento n. 3" si intende "la direttiva 76/757/CEE";
e) la nota 2 al paragrafo 2.7.25 non si applica;
f) la nota 8 al paragrafo 6.19 non si applica;
g) la nota 1 dell'allegato 5 va intesa come segue: "Per la
definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva
70/156/CEE".
3. Fatte salve le prescrizioni dell'art. 8, paragrafo 2,
lettere a) e c) e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE e del
presente allegato nonche' le eventuali prescrizioni delle direttive
particolari, e' vietata l'installazione di dispositivi di
illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli di cui al
paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48».
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(*) G.U. L 137 del 30 maggio 2007, pag. 1.
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