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Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa
dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo'
adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei
cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in
misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4,
7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del
Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di
sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata
pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le
attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel
settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono
munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei
casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu'
datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in
solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita'
lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di
cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3
che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa».
7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste
dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di
cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al
comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124».
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei
confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei
requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita'
contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette
agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di
lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della
sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette
disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)».
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse
destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63
milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni.
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