Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.

Pagine verdi di ambiente.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 2006, n. 169
Concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 45 del 2000 per le navi da passeggeri in viaggi nazionali (esenzione dall'obbligo della sistemazione dell'EPIRB satellitare addizionale, del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX e del ricetrasmettitore VHF aeronautico).(GU n. 108 del 11-05-2006)

testo in vigore dal: 26-5-2006 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visti gli articoli 4, comma 2, lettera b) e 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»; Visto il capitolo IV della Convenzione Solas '74, come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura S.A.R.; Ritenuto che l'obbligo di sistemare gli apparati navtex, epirb satellitare aggiuntivo e VHF aeronautico, sulle navi di classe «C» e di classe «D» di cui al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in servizio di linea, sia ingiustificato e non necessario in determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative esenzioni non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unita' che ne beneficiano; Vista la nota n. 3298 in data 13 marzo 2002 della Rappresentanza Permanente d'Italia c/o l'U.E. con la quale si e' provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea; Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione europea nei termini prescritti; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003; Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13 febbraio 2006; Sentito il Ministero delle comunicazioni con nota n. 3557 del 27 febbraio 2006; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4592 del 14 marzo 2006; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per: a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri appartenenti alle classi «C» e «D», soggette al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio di linea in viaggi nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonche' nello stretto di Messina, nei tratti di mare che saranno individuati con apposito decreto dirigenziale dell'amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con analogo provvedimento l'elenco potra' essere aggiornato. Art. 3. Esenzione dall'obbligo della sistemazione dell'EPIRB satellitare addizionale 1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di installare l'EPIRB satellitare addizionale previsto dalla regola 6.4 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74 nel caso in cui l'EPIRB satellitare, prescritto dalla regola 7.1.6 del predetto capitolo IV, sia usato come mezzo secondario di allarme e non sia attivabile a distanza. Art. 4. Esenzione dall'obbligo dell'installazione del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX 1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di installare il ricevitore NAVTEX previsto dalla regola 7.1.4 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74. Tale esenzione e' concessa esclusivamente alle navi dotate di apparato radiotelefonico ad onde metriche idoneo a ricevere, sui canali di corrispondenza pubblica, le trasmissioni di sicurezza diffuse dalle stazioni radio costiere nazionali. Art. 5. Esenzione dall'obbligo dell'installazione del ricetrasmettitore VHF aeronautico 1. Le navi esistenti di cui all'articolo 2, di tipo ro-ro gia' esentate dall'obbligo di essere dotate della piazzola di recupero per elicotteri prevista alla sezione 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono esentate anche dall'obbligo di installare l'apparato ricetrasmittente previsto dalla regola 7.5 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74, come emendata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 marzo 2006 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 282