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testo in vigore dal: 26-5-2006
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 4, comma 2, lettera b) e 5 del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della
direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di
sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»;
Visto il capitolo IV della Convenzione Solas '74, come emendata,
resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi
destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura
S.A.R.;
Ritenuto che l'obbligo di sistemare gli apparati navtex, epirb
satellitare aggiuntivo e VHF aeronautico, sulle navi di classe «C» e
di classe «D» di cui al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 45, in servizio di linea, sia ingiustificato e non necessario in
determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative
esenzioni non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle
unita' che ne beneficiano;
Vista la nota n. 3298 in data 13 marzo 2002 della Rappresentanza
Permanente d'Italia c/o l'U.E. con la quale si e' provveduto alla
notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea;
Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione
europea nei termini prescritti;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri
espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 16 giugno 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
13 febbraio 2006;
Sentito il Ministero delle comunicazioni con nota n. 3557 del
27 febbraio 2006;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota n. 4592 del 14 marzo 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi
secondo le definizioni riportate nell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo
allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:
a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in
modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in
base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o
frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due
isole maggiori, Sicilia e Sardegna.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri
appartenenti alle classi «C» e «D», soggette al decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio di linea in viaggi
nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonche' nello
stretto di Messina, nei tratti di mare che saranno individuati con
apposito decreto dirigenziale dell'amministrazione, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con analogo provvedimento
l'elenco potra' essere aggiornato.
Art. 3.
Esenzione dall'obbligo della sistemazione
dell'EPIRB satellitare addizionale
1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di
installare l'EPIRB satellitare addizionale previsto dalla regola 6.4
del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74 nel caso in cui
l'EPIRB satellitare, prescritto dalla regola 7.1.6 del predetto
capitolo IV, sia usato come mezzo secondario di allarme e non sia
attivabile a distanza.
Art. 4.
Esenzione dall'obbligo dell'installazione
del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX
1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di
installare il ricevitore NAVTEX previsto dalla regola 7.1.4 del
capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74. Tale esenzione e'
concessa esclusivamente alle navi dotate di apparato radiotelefonico
ad onde metriche idoneo a ricevere, sui canali di corrispondenza
pubblica, le trasmissioni di sicurezza diffuse dalle stazioni radio
costiere nazionali.
Art. 5.
Esenzione dall'obbligo dell'installazione
del ricetrasmettitore VHF aeronautico
1. Le navi esistenti di cui all'articolo 2, di tipo ro-ro gia'
esentate dall'obbligo di essere dotate della piazzola di recupero per
elicotteri prevista alla sezione 5-2 del Capitolo III dell'allegato I
al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono esentate anche
dall'obbligo di installare l'apparato ricetrasmittente previsto dalla
regola 7.5 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74, come
emendata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 marzo 2006
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 282
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