Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 22 aprile 2005 - Regolamento per il conferimento delle borse di studio dell'I.S.P.E.S.L., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 109 del 12 maggio 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»; 

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera e) del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione disciplini le modalita' di conferimento delle borse di studio; 

Vista la deliberazione n. 15/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale e' stato approvato il regolamento recante la disciplina per il conferimento delle borse di studio; 

Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303; 

Emana l'unito regolamento concernente il conferimento delle borse di studio dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 22 aprile 2005 

Il presidente: MOCCALDI

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ALLEGATO
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DELL'ISPESL, PER CITTADINI ITALIANI O DELL'UNIONE EUROPEA E/O PER STRANIERI, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA, O DEL DIPLOMA DI LAUREA, O DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE (art. 13, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002) 

Art. 1

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di seguito chiamato Istituto, conferisce borse di studio, correlate alle esigenze previste nei piani di attivita', al fine di avviare i giovani alle attivita' di ricerca e di supporto alla ricerca, fornendo al consiglio di amministrazione la dovuta informativa. 

2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dando la possibilita' ai giovani laureati e/o diplomati di svolgere, presso le strutture scientifiche richiedenti, studi, ricerche nonche' attivita' di supporto scientifico alla ricerca, al fine di acquisire capacita' specifiche nei campi che interessano l'attivita' dell'Istituto e siano conformi a suoi fini istituzionali. 

3. Le borse di studio sono conferite a cittadini italiani e dell'Unione europea, in possesso del diploma di laurea specialistica, o del diploma di laurea, o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

4. Possono essere inoltre istituite borse di studio per laureati stranieri, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi dall'Istituto. 

Art. 2

1. L'impegno finanziario e le aree tematiche delle borse da assegnare vengono stabiliti nel piano di attivita' dell'Istituto. 

2. Il numero e la tipologia delle borse vengono determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentito il parere del comitato scientifico e le deliberazioni sono attuate dal direttore generale. 

3. Con atto del direttore generale sono indetti i concorsi e nominate le commissioni esaminatrici. 

Art. 3

1. Le borse di studio sono conferite in seguito a pubblico concorso, per titoli, o integrato da colloquio. 

2. Non possono essere assegnate le borse a dipendenti dell'Istituto o a dipendenti di altri enti pubblici. 

3. Le borse di studio sono di durata annuale e possono essere rinnovate per non piu' di un anno, nell'ambito dei piani dell'attivita' dell'Istituto. 4. L'attribuzione di borsa di studio non si configura come rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale del borsista. 

Art. 4

1. Le borse non danno luogo a trattamenti o riconoscimenti ai fini previdenziali. 

2. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, assegni o sovvenzioni di analoga natura, concessi dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. 

Art. 5

1. Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attivita' presso l'Istituto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

Art. 6

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme stabilite dal disciplinare relativo alle borse di studio, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. 

Art. 7

1. La valutazione delle attivita' espletate viene svolta dal dirigente responsabile cui il borsista e' assegnato, mediante una relazione trasmessa al presidente dell'Istituto. 

2. Il presidente provvedera' a trasmettere la suddetta relazione al consiglio di amministrazione per la dovuta informativa.

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