Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2004 - Aggiornamento dell'appendice C del decreto ministeriale 22 luglio 1991 recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 196 del 21 agosto 2004)

IL COMANDANTE GENERALE

DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 161, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice C del succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico Il materiale elencato nella tabella allegata al presente decreto e' inserito nell'Appendice C del decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

Il comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO

Materiali Angolo di riposo appross.  Fattore di stivaggio appross. m3/t Proprieta',osservazioni e prescrizioni particolari
vinacce esauste 42° 1,62 Solido non polverulento costituito da Fibre vegetali risultanti da produzione del vino, di colore violaceo, di dimensioni comprese tra 3 mm e 5 mm.

Prescrizioni particolari per la nave:

deve essere presentata idonea certificazione attestante la presenza di umidita' non superiore al 20%;

devono essere immediatamente disponibili adeguate quantita' di acqua per fini antincendio utilizzando l'impianto idrico principale;

non si devono eseguire saldature, lavori con fiamma, tagli o altre operazioni che comportino l'uso di fuoco, fiamme libere, scintille o archi elettrici, in vicinanza dello spazio per il carico, tranne i casi di emergenza;

deve essere vietato fumare sul ponte e negli spazi per il carico.

04A08137