Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2002 - Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 78 del 3 aprile 2002)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;

Vista la direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 recante «Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999 concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze riportate nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999.

Art. 2.

1. Nella premessa dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, è aggiunta la seguente nota R: «Nota R. La classificazione «cancerogeno» non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a 6 mm».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 18 gennaio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108

ALLEGATO

Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
4 - cloroanilina 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8  
Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE: (fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na20 + K2O + CaO + MgO + BaO) inferiore o pari al 18% in peso) .... 650-017-00-8     R

 

Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10- tetraossa-6-silaundecano; etacelasis .... 014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5  

02A03615