Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale. MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 gennaio 2002 - Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 78 del 3 aprile 2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;
Vista la direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 recante «Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999 concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze riportate nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999.
Art. 2.
1. Nella premessa dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, è aggiunta la seguente nota R: «Nota R. La classificazione «cancerogeno» non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a 6
mm».Art. 3.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 18 gennaio 2003.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2002
Il Ministro: SIRCHIA
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108
ALLEGATO
Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2
Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note 4 - cloroanilina 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8 Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE: (fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na20 + K2O + CaO + MgO + BaO) inferiore o pari al 18% in peso) .... 650-017-00-8 R
Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2
Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10- tetraossa-6-silaundecano; etacelasis .... 014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5
02A03615