AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 settembre 2000 - Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, della legge citata, il quale dispone che, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, i servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalita' stabilite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le persone che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera a) e c), aventi i requisiti di cui all'art. 7, comma 3.
Art. 2
1. Per la determinazione dei redditi ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva prevista dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, citata.
Art. 3
1. L'INAIL, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo e per l'accertamento dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre 1999, n. 493, e nelle modalita' di attuazione dell'art. 11 della medesima legge, si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria.
2. A tale scopo, con apposite convenzioni tra l'INAIL, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze potranno essere definite modalita' tecniche e procedurali per garantire l'accesso ai dati necessari nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
Roma, 15 settembre 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro dell'interno Bianco
Il Ministro delle finanze Del Turco