AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale. DECRETO 17 MAGGIO 1999 - utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999)
IL MINISTERO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante: «Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante: «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;
Considerato che, nelle more del rilascio dei «benestare all'installazione», secondo le procedure tecnicoamministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garan- tendo i necessari requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
Ritenuto congruo, a tale scopo, il termine del 31 dicembre 1999;
Decreta:
Fino al 31 dicembre 1999 è consentita l'installazione di porte, per le quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 dei decreto ministeriale 27 gennaio 1999, a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:
a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità, indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
e) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffìciale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 1999
p. Il Ministro: BARBERI
99A4239