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D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Pubblicato sul  S.O.G.U. 12 luglio 1955, n. 158)
(Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 2 maggio 1983, n. 128; dalla legge 5 novembre 1990, n. 320; dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242; dal d.lgs 14 agosto 1996, n. 493; dal d.lgs 4 agosto 1999, n. 359 e dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462; dal D.lgs 12 giugno 2003, n. 233)

TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro

Art. 393 - Costituzione della commissione [ nota 1 ] - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascun dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) otto esperti nominati dal Ministro per il lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.

 

Art. 394 - Compiti della commissione [ nota 2 ] - 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;

c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;

e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;

f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;

h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;

l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.

2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.

 

Capo II - Deroghe

Art. 395 - Deroghe di carattere generale - Soppresso [ nota 3 ].

 

Art. 396 - Deroghe particolari - Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole ditte che ne facciano apposita richiesta deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o in macchine preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme stesse, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure di prevenzione o idonei dispositivi di sicurezza.

 

Art. 397 - Tolleranze - Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti già installate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti piccoli scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o massimi indicati dal decreto stesso che, in relazione a particolari circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili con la sicurezza.

 

Capo III - Verifiche e controlli

Art. 398 - Attribuzione dei compiti - Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in relazione, alla natura particolare delle verifiche e dei controlli stessi.

Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il Ministro ha facoltà, sentita la Commissione consultiva permanente sopra indicata, di disporre con proprio decreto, che i controlli e le verifiche siano esercitate da personale specializzato dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro.

I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresì le modalità per l'esercizio delle verifiche e dei controlli .

 

Art. 399 - Documentazione delle verifiche e dei controlli - Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono essere redatti verbali su fogli o libretti conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o i controlli sono stati effettuati e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.

 

Art. 400 - Determinazione dei luoghi di lavoro - I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del presente decreto saranno determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393.

 

Capo IV - Applicazione delle norme

Art. 401 - Vigilanza - La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. I

fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro devono essere tenuti sul luogo di lavoro ed esibiti su richiesta nelle successive visite di ispezione.

 

Art. 402 - Ricorsi  - Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.

Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

E' altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma avverso le determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396.

 

Art. 403 - Registro infortuni   - Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento.

Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 393, devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.

 

Art. 404 - Statistica degli infortuni - L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni e le malattie professionali verificatisi, nonché a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposti ed ogni altro elemento necessario allo studio del fenomeno infortunistico.

 

Capo V - Disposizioni finali

Art. 405 - Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia - Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente disciplinati.

 

Art. 406 - Decorrenza - Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.

A decorrere da tale data il R.D 18 giugno 1899, n. 230, è abrogato.

 

 


Nota 1 ]: L'articolo 393 è stato così sostituito dall'art. 26 comma 1, D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626 e successivamente modificato dall'art. 13, D.Lgs 19 marzo 1996, n. 242. Il testo previgente dell'art. 393 era: « Costituzione della Commissione - Presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da quattro esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui tre ispettori del lavoro, laureati due in ingegneria ed uno in medicina e chirurgia;

due esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

un esperto designato da ciascuno dei Ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste;

due esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

un esperto designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

due esperti designati dall'Ente nazionale della prevenzione degli infortuni;

tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a carattere nazionale;

tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;

un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda a carattere nazionale.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un membro supplente.

Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione consultiva permanente, ed i segretari sono nominati con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica tre anni.

La Commissione consultiva permanente può costituire nel suo seno comitati speciali, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il presidente ha la facoltà, anche su richiesta della Commissione o dei Comitati, di far assistere alle singole riunioni rappresentanti di Pubbliche amministrazioni o di Enti pubblici o privati, nonché persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione».

Nota 2 ]: L'articolo 394 è stato così sostituito dall'art. 26 comma 2, D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626 e successivamente modificato dal D.lgs. 242/96. Il testo previgente dell'art. 394 era: «Compiti della Commissione - La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente ha il compito di:

a) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o all'igiene del lavoro;

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti in genere la tutela fisica dei lavoratori;

c) esprimere parere sulle richieste di deroga previste all'art. 395;

d) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 402;

e) esprimere parere su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulle questioni inerenti alla applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e su qualsiasi altra questione relativa alla sicurezza sul lavoro.

La Commissione, per l'espletamento dei suoi compiti può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, effettuare sopralluoghi».

Nota 3 ]: Soppresso dall'art. 26 comma 3, D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626. Il testo previgente dell'art. 395 era:

«Deroghe di carattere generale - Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, per gli edifici locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo relativamente alle attività produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di sicurezza.

Il predetto Ministro, col decreto col quale stabilisce la durata della suddetta deroga, determina le attività produttive ed i settori industriali per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneità delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».