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D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Pubblicato sul S.O.G.U. 12 luglio 1955, n. 158) (Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 2 maggio 1983, n. 128; dalla legge 5 novembre 1990, n. 320; dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242; dal d.lgs 14 agosto 1996, n. 493; dal d.lgs 4 agosto 1999, n. 359 e dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462; dal D.lgs 12 giugno 2003, n. 233)
SOMMARIO
TITOLO I - Disposizioni generali
- Capo I - Campo di applicazione: art. 1 - Attività soggette; art. 2 - Attività escluse; art. 3 - Definizione di lavoratore subordinato.
- Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori: art. 4 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti; art. 5; art. 6 - Doveri dei lavoratori.
- Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti: art.7 - Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno.
TITOLO II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
- Capo I - Disposizioni di carattere generale: art. 8 - «Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi»; art. 9 - Solai; art. 10 - Aperture nel suolo e nelle pareti; art. 11 - «Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni»; art. 12 - Schermi paraschegge; art. 13 - «Vie e uscite di emergenze»; art. 14 - «Porte e portoni»; art. 15 - Spazio destinato al lavoratore.
- Capo II - Scale fisse: art 16 - Scale fisse a gradini; art. 17 - Scale fisse a pioli.
- Capo III - Scale e ponti sospesi: art. 18 - Scale semplici portatili; art 19 - ; art 20 - Scale ad elementi innestati; art. 21 - Scale doppie; art. 22 - Scale Scale aeree e ponti mobili sviluppabili; art. 23 - Ponti e sedie sospesi; art. 24 - Utensili a mano; art. 25 - Verifiche.
- Capo IV - Parapetti: art. 26 - Parapetto normale; art. 27 - Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani.
- Capo V - Illuminazione: art. 28 - Illuminazione generale; art. 29 - Illuminazione particolare; art. 30 - Deroghe per esigenze tecniche; art. 31 - Illuminazione sussidiaria; art. 32.
- Capo VI - Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche: art. 33 - Difesa contro gli incendi; art. 34 - Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento del lavoratori; art. 35; art. 36 - Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco; art. 37; art. 38 - Scariche atmosferiche; art. 39; art. 40.
TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine
- Capo I - Disposizioni di carattere generale: art 41 - Protezione e sicurezza delle macchine; art. 42 - Parti salienti degli organi delle macchine; art. 43 - Manovellismi; art. 44 - Tratti terminali sporgenti degli alberi; art. 45 - Protezione in caso di rottura di macchine; art. 46 - Scuotimenti e vibrazioni delle macchine; art. 47 - Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza; art. 48 - Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto; art. 49 - Divieto di operazioni di riparazioni o registrazioni su organi in moto.
- Capo II - Motori: art. 50 - Segregazione dei motori; art. 51 - Regolatore automatico di velocità; art. 52 - «Messa in moto e arresto dei motori»; «art. 53»; art. 54.
- Capo III - Trasmissioni e ingranaggi: art 55 - Organi ed elementi per la trasmissione del moto; art. 56 - Alberi, cinghie e funi di trasmissione; art. 57; art. 58; art. 59 - Ingranaggi; art. 60 - Coni e cilindri di frizione; art. 61 - Catene di trasmissione; art. 62 - Montaggio e smontaggio delle cinghie; art. 63 - Ganci portacinghie; art. 64 - Giunzione delle cinghie; art. 65 - Coppie di pulegge fissa e folle; art. 66 - Disinnesti di sezionamento nelle trasmissioni estese; art. 67 - Preavviso di avviamento di trasmissioni.
- Capo IV - Macchine operatrici e varie: art. 68 - Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine; art. 69; art. 70; art. 71; art. 72 - Blocco degli apparecchi di protezione; art 73 - Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine; art. 74 - Fissaggio degli organi lavoratori a velocità elevate; art. 75 - Protezione contro la proiezione di materiali; art. 76 - Organi di comando per la messa in moto delle macchine; art. 77; art. 78 - Comando a pedale delle macchine; art. 79 - Innesto e disinnesto delle macchine comandate da trazione; art. 80 - Preavviso di avviamento di macchine complesse; art. 81 - Comando con dispositivo di blocco multiplo; art. 82 - Blocco della posizione di fermo della macchina; art. 83 - Spazio libero oltre il limiti di corsa degli organi a movimento alternativo.
TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine
- Capo I - Mole abrasive: art. 84 abrogato - Collaudo - Velocità di uso - Coefficiente di sicurezza; art. 85 abrogato; art. 86; art. 87 - Molatrici a più velocità; art. 88 - Flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole; art. 89 - Cuffie di protezione; art. 90; art. 91 - Poggiapezzi; art. 92 - Protezione contro le schegge; art. 93 - Mole naturali; art. 94 - Pulitrici e levigatrici.
- Capo II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili: art. 95 - Bottali e macchine simili; art. 96; art. 97 - Impastatrici, gramolatrici e simili; art. 98.
- Capo III - Macchine di fucinatura e stampaggio per urto: art. 99 - Blocco della testa portastampo; art. 100 - Schermi di difesa.
- Capo IV - Macchine utensili per metalli: art.101 - Torni; art. 102; art. 103 - Piallatrici; art. 104 - Trapani; art. 105 - Seghe per metalli; art. 106.
- Capo V - Macchine utensili per legno e materiali affini: art. 107 - Seghe alternative; art. 108 - Seghe a nastro; art. 109 - Seghe circolari; art. 110; art. 111 - Pialle a filo; art. 112 - Pialle a spessore; art. 113 - Fresatrici da legno; art. 114 - Lavorazioni di piccoli pezzi.
- Capo VI - Presse e cesoie: art.115 - Dispositivi per le presse in genere; art. 116; art. 117; art. 118; art. 119 - Presse a bilanciere azionate a mano; art. 120 - Cesoie a ghigliottina; art. 121 - Grandi cesoie a ghigliottina; art. 122 - Cesoie a coltelli circolari; art. 123 - Cesoie a tamburo portacoltelli e simili.
- Capo VII - Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori: art.124 - Protezioni degli organi lavoratori; art. 125 - Molini a palle e macchini simili; art. 126 - Frantoi, disintegratori e macchine simili; art. 127 - Molazze; art. 128 - Berte a caduta libera.
- Capo VIII - Macchine per centrifugare e simili: art.129 - Limiti di velocità e di carico; art. 130 - Coperchio a freno; art. 131 - Verifiche periodiche.
- Capo IX - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri: art. 132 - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri in genere; art. 133 - Disposizioni speciali per laminatoi e calandre molto pericolosi; art. 134 - Laminatoi siderurgici e simili.
- Capo X - Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili: art. 135 - Protezione degli organi lavoratori dal contatto accidentale; art. 136; art. 137 - Aperture di carico e scarico; art. 138 - Zona di imbocco dei cilindri alimentatori.
- Capo XI - Macchine per filare e simili: art. 139 - Ingranaggi delle macchine per filare in genere; art. 140 - Imbocco dei tamburi di comando dei fusi; art. 141 - Montaggio delle funicelle su tamburi di comando dei fusi; art. 142 - Filatoi automatici intermittenti; art. 143.
- Capo XII - Telai meccanici per tessitura: art.144 - Difesa contro il salto della navetta; art. 145 - Apparecchi guida navetta; art. 146; art. 147; art. 148 - Reti paranavetta; art. 149 - Trattenuta dei pesi del subbio; art. 150 - Montaggio e smontaggio dei subbi; art. 151 - Telai per tele e tessuti metallici o di materie diverse.
- Capo XIII - Macchine diverse: art. 152 - Ammorbidatrici e distenditrici; art. 153 - Macchine per la rottura delle manelle di canapa e juta; art. 154 - Macchine cordatrici; art. 155 - Macchine per cucire con filo; art. 156 - Macchine per cucire con graffe; art. 157 - Macchine per trafilare fili metallici; art. 158 - Macchine con cilindro a lame elecoidali; art. 159 - Trebbiatrici; art. 160; art. 161; art. 162; art. 163; art. 164 - Macchine per imbottigliare liquidi sottopressione; art. 165 - Macchine tipografiche a platina e macchine simili; art. 166 - Fustelle; art. 167 - Compressori.
- Capo I - Disposizioni di carattere generale: art.168 - Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto; art. 169 - Stabilità del mezzo e del carico; art. 170 - Operazioni di carico e scarico; art. 171 - Indicazioni della portata; art. 172 - Ganci; art. 173 - Freno; art. 174 - Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice; art. 175 - Dispositivi di segnalazione; art. 176 - Organo di avvolgimento delle fune a catene; art. 177 - Sedi di avvolgimento delle funi o catene; art. 178 - Rapporto tra diametri delle funi e quelli dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento; art. 179 - Coefficienti di sicurezza per funi e catene; art. 180 - Attacchi ed estremità libere delle funi; art. 181 - Imbracature dei carichi; art. 182 - Posti di manovra; art. 183 - Organi di comando; art. 184 - Sollevamento e trasporto persone; art. 185 - Avvisi per le modalità delle manovre.
- Capo II - Gru, argani, paranchi e simili: art. 186 - Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi; art. 187; art. 188 - Piani di scorrimento delle gru a ponte; art. 189 - Stabilità e ancoraggio delle gru; art. 190 - Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale; art. 191; art. 192 - Divieto della discesa libera dei carichi; art. 193 - Difesa delle aperture per il passaggio dei carichi; art. 194.
- Capo III - Ascensori e montacarichi: art. 195 - Campo di applicazione; art. 196 - Difesa del vano; art. 197 - Accessi al vano; art. 198 - Porte di accesso al vano; art. 199 - Installazioni particolari; art. 200 - Pareti o porte della cabina; art. 201 - Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano; art. 202 - Posizione dei comandi; art. 203 - Apparecchi paracadute; art. 204 - Arresti automatici di fine corsa; art. 205 - Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore; art. 206 - Carico e scarico dei montacarichi a gravità; art. 207 - Regolazione delle velocità dei montacarichi.
- Capo IV - Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili: art. 208 - Vani di corsa; art. 209 - Dispositivi di arresto; art. 210 - Arresto per improvvisa mancanza di forza motrice; art. 211 - Condotti dei trasportatori a coclea; art. 212 - Aperture di carico e scarico dei trasportatori; art. 213 - Aperture di carico e percorso dei piani inclinati ( scivoli); art. 214 - Spazio sottostante ai trasportatori.
- Capo V - Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici: art. 215 - Velocità e percorso; art. 216 - Difese terminali dei binari; art. 217 - Attacco e distacco dei mezzi di trasporto; art. 218 - Blocco degli organi di comando dei motori elettrici azionanti i mezzi di trasporto; art. 219 - Difese nei piani inclinati; art. 220; art. 221 - Sistemazione dei recipienti dei combustibili sui mezzi di trasporto; art. 222 - Maniglie per mezzi di trasporto meccanici; art. 223 - Scarico mediante ribaltamento dei veicoli; art. 224 - Barriere e segnalazioni nelle vie di transito; art. 225 - Illuminazione dei segnali; art. 226 - Lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito; art. 227; art. 228 - Cautele per spostamenti non controllabili; art. 229 - Teleferiche; art. 230; art. 231 - Impianti funicolari a lungo percorso; art. 232.
TITOLO VI - Impianti ed apparecchi vari
- Capo I - Disposizioni di carattere generale: art. 233 - Organi di comando e di manovra; art. 234 Strumenti indicatori; art. 235 - Aperture di entrate nei recipienti; art. 236 - Lavori entro tubazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfisianti; art. 237 - Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi; art. 238 - Accensione di focolari e dei forni; art. 239 - Porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili; art. 240 - Protezione delle pareti esterne a temperatura elevata.
- Capo II - Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione: art. 241 - Requisiti di resistenza e di idoneità.
- Capo III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos: art. 242 - Disposizioni comuni; art. 243; art. 244 - Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni; art. 245; art. 246 - Disposizioni speciali per serbatoi tipo silos contenenti materie capaci di sviluppare gas o vapori infiammabili o nocivi; art. 247 - Recipienti serbatoi, vasche e canalizzazioni per liquidi e materie tossiche, corrosive o comunque dannose; art. 248 - recipienti per il trasporto di liquidi e materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose; art. 249.
- Capo IV - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili: art. 250 - Lavori di saldatura in condizioni di pericolo; art. 251 - Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili; art. 252; art. 253; art. 254; art. 255 - Saldatura elettrica ed operazioni simili; art. 256; art. 257; art. 258; art. 259 - Mezzi di protezione individuali e collettivi.
- Capo V - Forni e stufe di essiccamento o di maturazione: art. 260 - Pavimenti, piattaforme, passerelle e scale dei forni; art. 261 - Eccesso di temperatura dei posti di lavoro e di manovre dei forni; art. 262 - Bocche e aperture dei forni; art. 263 - Spruzzi ed investimenti di materiali incandescenti; art. 264; art. 265 - Stufe di essiccamento o di maturazione; art. 266.
TITOLO VII - Impianti, macchine ed apparecchi elettrici
- Capo I - Disposizioni di carattere generale: art. 267 - Requisiti generali degli impianti elettrici; art. 268 - Definizione i «alta» e «bassa» tensione; art. 269 - Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli apparecchi elettrici; art. 270 - Isolamento elettrico; art. 271 - Collegamenti elettrici a terra; art. 272; art. 273 - Tappeti e pedane isolanti; art. 274 - Linee elettriche aeree esterne.
Capo II - Protezioni contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione: art. 275 - Impiego dei conduttori nudi ad «alta» tensione; art. 276 - Difese; art. 277; art. 278; art. 279; art. 280; art. 281 - Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa tensione; art. 282; art. 283 - Prescrizioni speciali per i conduttori flessibili.
- Capo III - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente e le scariche atmosferiche: art. 284 - Protezioni contro le sovratensioni; art. 285 - Protezione contro i sovraccarichi; art. 286.
- Capo IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative: art. 287 - Quadri di distribuzione e di manovra; art. 288 - Interruttore generale; art. 289 - Sezionamento delle parti degli impianti elettrici; art. 290 - Interruttori elettrici e simili; art. 291; art. 292 - Pulsanti; art. 293 - Separatori per alta tensione; art. 294; art. 295 - Valvole e fusibili; art. 296 - Interruttori automatici.
- Capo V - Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici: art. 297 - Copertura delle parti nude in tensione; art. 298 - Segregazione delle macchine, dei trasformatori e delle apparecchiature elettriche a tensione elevata; art. 299; art. 300 - Pozzetti per raccolta olio dei trasformatori; art. 301 - Protezione dei condensatori; art. 302 - Accumulatori elettrici; art. 303.
- Capo VI - Impianti di illuminazione elettrica: art. 304 - Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione elettrica; art. 305 - Lampade e portalampade elettrici; art. 306; art. 307 - Impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti; art. 308.
- Capo VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili: art. 309 - Derivazioni a spina; art. 310; art. 311; art. 312 - Esclusione della corrente ad alta tensione; art. 313 - Limitazione della tensione per l'alimentazione; art. 314 - Collegamento elettrico a terra; art. 315 - Isolamento degli utensili; art. 316 - Interruttori di comando incorporato; art. 317 - Lampade elettriche portatili; art. 318.
- Capo VIII - Linee di contatto per trazione elettrica: art. 319 - Divieto dei sistemi di trazione con terza rotaia; art. 320 - Altezza minima delle linee elettriche; art. 321 - Sostegni di sospensione dei conduttori; art. 322 - Cautele contro il contatto delle linee aeree con mezzi di trasporto ordinari; art. 323 - Interruzione del circuito di alimentazione.
- Capo IX - Collegamenti elettrici a terra: art. 324 - Sezione, connessione e protezione di terra; art. 325; art. 326 - Dispersore per la presa di terra; art. 327 - Prese di terra degli scaricatori; art. 328 - Verifiche periodiche.
- Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio: art. 329 - Divieto di installazione elettriche; art. 330 - Installazione elettriche «antideflagranti e di tipo stagno»; art. 331; art. 332 - Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi; art. 333 - Interruttore generale; art. 334 - Lavori sulle installazioni elettriche dei luoghi pericolosi; art. 335 - Scariche elettrostatiche; art. 336 - Verifiche.
- Capo XI - Schemi dell'impianto: art. 337 - Esposizione schema dell'impianto; art. 338 - Colorazione dei conduttori e indicazione delle loro tensioni; art. 339 - Divieto di ingresso e avviso di pericolo; art. 340 - Chiusura delle officine e delle cabine non presidiate; art. 341 - Illuminazione sussidiaria; art. 342 - Dispositivi di materiali nei locali destinati alle macchine ed apparecchiature elettriche; art. 343 - Istruzioni sui soccorsi ai colpiti da corrente elettrica; art. 344 - Lavori su parti in tensione; art. 345 - Lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione; art. 346; art. 347; art. 348 - Esecuzioni delle manovre o particolari operazioni; art. 349; art. 350.
TITOLO VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi
- Capo I - Disposizioni di carattere generale: art. 351 - Campo di applicazione; art. 352 - Affissioni di norme di sicurezza; art. 353 - Isolamento delle operazioni; art. 354 - Concentrazioni pericolose - Segnalatori automatici; art. 355 - Indicazione per recipienti; art. 356 - Scarti e rifiuti; art. 357 - Pavimenti e pareti.
- Capo II - Materie e prodotti infiammabili o esplodenti: art. 358 - Riscaldamenti pericolosi e scintille; art. 359 - Lubrificazione; art. 360 - Riscaldamento dei locali e difesa contro e raggi solari; art. 361 - Valvole di esplosione nei locali pericolosi; art. 362 - Produzione di diverse qualità di gas pericolosi; art. 363 - Depositi di diverse qualità di materiali o prodotti pericolosi; art. 364; art. 365.
- Capo III - Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose: art. 366 - Trasporto ed impiego; art. 367 - Investimenti da liquidi corrosivi; art. 368 - Spandimenti di liquidi corrosivi.
- Capo IV - Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti: art. 369 - Maschere ed apparecchi respiratori; art. 370 - Isolamento locali; art. 371 - Pulizia locali ed attrezzature; art. 372 - Accesso ai luoghi con presenza di gas, fumi o vapori asfissianti o tossici.
- Capo V - Materie o prodotti taglienti o pungenti: art.373 - Fabbricazione, manipolazione o impiego.
TITOLO IX - Manutenzione e riparazione
- Capo unico: art. 374 - «Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature»; art. 375 - Lavori di riparazione e manutenzione; art. 376 - Accesso per i lavori di riparazione e manutenzione a punti pericolosi.
TITOLO X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza
- Capo I - Disposizioni di carattere generale: art. 377 - Mezzi personali di protezione.
- Capo II - Abbigliamento e indumenti di protezione: art. 378 - Abbigliamento; art. 379 - Indumenti di protezione.
- Capo III - Protezioni particolari: art. 380 - Protezione dei capelli; art. 381 - Protezione del capo; art. 382 - Protezione degli occhi; art. 383 - Protezione delle mani; art. 384 - Protezione dei piedi; art. 385 - Protezione delle altre parti del corpo; art. 386 - Cinture di sicurezza; art. 387 - Maschere respiratorie.
- Capo IV - Soccorsi d'urgenza: art. 388 - Denuncia dell'infortunio e soccorsi d'urgenza.
TITOLO XI - Norme penali
- Capo unico: art. 389 - art. 390 - Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti; art. 391 - Contravvenzioni commesse dai preposti; art. 392 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali
- Capo I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro: art. 393 - «Costituzione della commissione»; art. 394 - «Compiti della Commissione».
- Capo II - Deroghe: art. 395 - «Deroghe di carattere generale»; art. 396 - Deroghe particolari; art. 397 - Tolleranze.
- Capo III - Verifiche e controlli: art. 398 - Attribuzioni dei compiti; art. 399 - Documentazione delle verifiche e dei controlli; art. 400 - Determinazione dei luoghi di lavoro.
- Capo IV - Applicazione delle norme: art. 401 - Vigilanza; art. 402 - Ricorsi; art. 403 - Registro infortuni; art. 404 - Statistica degli infortuni.
- Capo V - Disposizioni finali: art. 405 - Coordinamento con le disposizioni speciali in materia; art. 406 - Decorrenza.
Tabella A: Soppressa dall'art. 7, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.