MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO - DIV. VII DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
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In esito alle numerose richieste pervenute a questo Servizio Centrale,
si forniscono, sentita anche la Divisione VII dei Rapporti di Lavoro, alcuni chiarimenti
operativi. riguardanti i controlli di conformità delle macchine e dei componenti di
sicurezza rientranti nel campo di applicazione del DPR 24 luglio 1996, n.459 e, più in
generale della direttiva "Macchine", elaborati con la partecipazione di un
apposito Gruppo di lavoro.
1. Controllo conformità
Il controllo della conformità delle
macchine e dei componenti di sicurezza, già immessi sul mercato o messi in servizio
muniti della marcatura CE, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui allallegato I
del DPR 24.07.96, n. 459 è attribuito, dallart. 7 dello stesso DPR 459/1996, al
Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato e al Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento
permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni degli interventi.
In tale attività deve essere considerata compresa anche il riscontro
dellesistenza e della regolarità della dichiarazione CE di conformità e del
libretto di istruzioni per luso nonché della marcatura CE.
Le Amministrazioni suddette possono avvalersi per gli accertamenti di
carattere tecnico dell ISPESL e degli altri organi tecnici dello Stato.
Qualora ispettori di codeste Direzioni accertino la presunta non
conformità di una macchina dovranno darne immediata comunicazione al Ministero
dellIndustria DGSPC - Ispettorato Tecnico e a questo Ministero Servizio
Centrale Ispezione del Lavoro.
Per tali comunicazioni dovrà essere utilizzato lallegato modello
di " Relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza", debitamente compilato in ogni sua parte.
Unitamente a tale modello si ritiene opportuno che vengano trasmesse
fotografie della macchina, copia del libretto di istruzioni e ogni altra eventuale
documentazione atta ad evidenziare le carenze riscontrate.
Per lesame delle segnalazioni di presunta non conformità è
stato recentemente costituito un gruppo di lavoro, composto da funzionari del Ministero
dellIndustria, del Ministero del Lavoro e dellISPESL.
Qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o
di un componente di sicurezza, si ritiene opportuno che lispettore, contestualmente
alla suddetta comunicazione, informi per iscritto lutilizzatore della riscontrata
non conformità interessandolo, in attesa della conclusione delliter di cui
allart. 7 del DPR 459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare lincolumità dei
lavoratori . Laccertatore, inoltre con il verbale di ispezione esprimerà la riserva
di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che
saranno effettuati ai sensi del citato art. 7 del DPR 459/1996.
2. Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine e componenti di sicurezza - Casi particolari
Il comma 3 dellart.1 del DPR
459/1996, stabilisce che si considera "immissione sul mercato" anche la messa a
disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano "subito modifiche
costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione".
La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di
ordinaria o straordinaria manutenzione.
Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che
introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da considerarsi
eccedenti lordinaria o straordinaria manutenzione.
Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di
una macchina ( es. variazione di portata di un apparecchio di sollevamento),
linstallazione di logica programmabile ecc..
Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o
il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE
(artt. 2 e 4 del DPR 459/1996); necessità che scaturisce anche qualora la macchina o il
componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo
non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore trasformata in pialla a
filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" (art.1 comma 4
lettera b). .
Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria
manutenzione il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al
DPR 459/1996 (es. sostituzione di un carter di protezione) o gli adeguamenti alle stesse
norme quali linstallazione di schermi fissi o mobili non automatizzati,
microinterruttori di blocco, ecc.
Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria
manutenzione la sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella
logica di funzionamento.
3. Macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 459/1996
Le macchine già in servizio alla data
del 21.09.96 e non recanti la marcatura CE, possono continuare ad essere utilizzate se
rispondenti alle norme di sicurezza previgenti al DPR 459/1996.
Il mercato dellusato delle macchine costituisce una quota non
trascurabile del mercato totale; al riguardo, lart. 11, comma 1, del regolamento
stabilisce che chiunque venda, noleggi, conceda in uso o in locazione finanziaria una
macchina già in servizio alla data del 21.09.96 e non munita della marcatura CE deve
attestare, sotto la propria responsabilità, che la stessa al momento della consegna è
rispondente alla normativa previgente alla entrata in vigore del DPR 459/1996.
Pertanto, il proprietario di una macchina che venda, noleggi o conceda
in uso la stessa ad un utilizzatore diretto deve attestarne la conformità alla normativa
previgente al precitato DPR 459/1996.
Analogamente , il proprietario di una macchina che ceda la stessa in
permuta contro un nuovo acquisto o fornisca la stessa ad un terzo con procura a vendere è
tenuto ad attestarne la rispondenza alla normativa previgente.
Pertanto, qualora nel corso dellattività di vigilanza di
competenza venga riscontrato lutilizzo di una macchina o di un componente di
sicurezza privi di marcatura CE, già in servizio alla data dellentrata in vigore
del DPR 459/1996 ed acquistati dallutilizzatore attuale dopo il 21.09.96, priva
della citata attestazione da parte del rivenditore (altro utilizzatore o commerciante) si
dovrà procedere nei confronti dello stesso rivenditore per violazione allart.6 del
D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche, secondo le procedure ex art. 20 e seguenti del
D.Lgs. 758/94.
4. Applicabilità del DPR 27.04.55, n. 547
La presunta non conformità di una
macchina o di un componente di sicurezza, immessi sul mercato o messi in servizio ai sensi
della direttiva "Macchine" (cioè, rispettivamente, accompagnati dalla
dichiarazione di conformità e recanti la marcatura CE, ovvero accompagnati dalla sola
dichiarazione di conformità) deve essere riferita ai requisiti essenziali di sicurezza di
cui allallegato I al DPR 459/1996 e non anche alle disposizioni previgenti contenute
essenzialmente nel DPR 547/1955.
Lart. 46, comma 2, della legge 128/1998 (Legge Comunitaria
1995-97) stabilisce che le disposizioni costruttive contenute nelle leggi previgenti il
DPR 459/1996 sono da considerarsi "norme " ai sensi della legge 21.06.86, n 317
e successive modificazioni.
Pertanto, per le macchine costruite in conformità al DPR 459/1996 le
disposizioni contenute nel DPR 547/1995 devono essere considerate come utili documenti di
riferimento per i costruttori atti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui
allallegato I.
Lo stesso articolo, al comma 1 stabilisce che le disposizioni in
materia di omologazione contenute nelle norme previgenti il più volte citato DPR 459/1996
non si applicano alle macchine suddette.
Resta immutato il regime delle verifiche periodiche per le macchine ed
attrezzature soggette a tale obbligo in quanto, lart. 46.1 summenzionato si
riferisce solo ai collaudi.
5. Interventi per il controllo di mercato
Nel corso di riunioni di coordinamento
tra il Ministero dellIndustria DGSPC Ispettorato Tecnico , Il
Ministero del Lavoro Servizio Centrale I.L. e lISPESL si è ravvisata
lopportunità di effettuare accertamenti congiunti tra funzionari di questo
Ministero e funzionari dellISPESL.
Tali accertamenti, che saranno di volta in volta richiesti da questo
Servizio Centrale, potranno riguardare in particolare macchine per le quali le
segnalazioni di non conformità non sono pervenute da organi di vigilanza.
Pertanto, acquisita la disponibilità del Direttore Generale
dellISPESL, si interessano codeste DRL Settore Ispezione del Lavoro - ad
individuare nellambito regionale funzionari tecnici di diversa e qualificata
esperienza da adibire agli eventuali accertamenti congiunti con lISPESL.
I suddetti tecnici andranno individuati, ove possibile, in relazione al
caso da trattare, tenendo presente la relativa specializzazione ed attitudine
professionale.
Le DPL SIL saranno incaricate, sempre da questo Servizio
Centrale, a svolgere in particolare accertamenti inerenti:
Sarà cura delle DRL fornire il
necessario supporto alle DPL eventualmente carenti di funzionari tecnici.
Nellinvitare codesti Uffici a formulare utili suggerimenti tesi a
migliorare le azioni di competenza, si ritiene opportuno acquisire, entro e non oltre il
31.01.2000, una breve relazione sullattività svolta in materia, dalle singole
Direzioni Regionali.
IL CAPO DEL SERVIZIO
F.to Luigi CAIAZZA
MODELLO: di Relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza