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Notizie
26 aprile 2006
PNEUMATICI RICOSTRUIBILI E NORMATIVA APPLICATA
Aspetti normativi e operativi.
ASPETTI NORMATIVI
I pneumatici ricostruibili sono stati esonerati dalla normativa rifiuti con il DM 09 gennaio 2003, il quale ha abrogato di fatto il Punto 10.3 allegato 1 al DM 05/02/1998 (sul recupero "semplificato" dei rifiuti) - il decreto prende però spunto legislativo dalla nuova classificazione dei rifiuti CER 2002, direttiva CE 2000/532/CE attuata in Italia con la Direttiva Min Ambiente e Territorio del 09/04/2003. Nella riformulazione dei codici rifiuto, il "pneumatico usato" viene sostituito dalla nuova denominazione "pneumatico fuori uso", restando invariato il CER in 160103. Viene così a crearsi una nuova e diversa classificazione dei pneumatici suddivisa in:
La mancata distinzione a monte provoca l'eventuale confusione interpretativa da parte degli organi di controllo preposti, i quali, ritrovandosi ad es. un'area nella quale vengono accatastati pneumatici dovrebbero essere in grado di distinguere il pneumatico-rifiuto, dal pneumatico non rifiuto, anzi ancora idoneo e destinabile alla ricopertura. A distinzione effettuata è indispensabile saper individuare e dimostrare che il pneumatico ha le caratteristiche tecniche per la ricopertura. Relativamente ai pneumatici fuori uso destinati come rifiuti alle attività di recupero o smaltimento è necessario rispettare la normativa di riferimento (Dlgs 22/97 e DM 05/02/1998 ecc.), trasporto con prescritto formulario e con mezzo iscritto e autorizzato, destinazione a soggetto autorizzato ai sensi degli artt 27 e 28 o 31 e 33 del Dlgs 22/97. Relativamente ai pneumatici usati destinati alla ricopertura è necessario rispettare la normativa fiscale applicata per il trasporto di un qualsiasi bene o merce. Per tale ultima ipotesi, è doveroso segnalare una sentenza della Corte di Cassazione Sezione 3 del 9 febbraio 2005 n 4702, in tale sentenza viene condannato l'imputato per aver trasportato illecitamente pneumatici usati, costituenti rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni, ai sensi degli artt.30 e 51 del Dlgs 22/97. In tale situazione la S.C. ha respinto il ricorso considerando non ammissibile l'applicazione della Legge 178/2002, art. 14 (legge sulla definizione autentica di rifiuto) che permette l'esenzione dalla normativa sui rifiuti per i materiali di scarto destinati al riutilizzo diretto nello stesso ciclo di produzione o altro idoneo ciclo di produzione con o senza eventuale pre-trattamento. La S.C. rifacendosi ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha statuito la parziale incompatibilità col diritto comunitario dell'art. 14 della legge 178/2002, ..alla luce della c.d. interpretazione autentica configurata da questa norma, i pneumatici usati di cui il detentore si sia disfatto o che abbia venduto ad altri perché fossero riutilizzati previa "rigeneratura" o "ricopertura" non rientrano nella deroga alla nozione di rifiuto. Continua la S.C. inquadrando l'attività di "rigenerazione" o "ricopertura" in una operazione di recupero come definita nella lettera R5 dell'allegato C della legge 22/97 (riciclo-recupero di altre sostanze inorganiche) senza specificarne le motivazioni, vista anche la troppo generalizzata espressione di riciclo-recupero di altre sostanze inorganiche. Tale sentenza non ha avuto apprezzamenti da parte della più autorevole dottrina del settore, in quanto, la destinazione di una sostanza bene od oggetto al riutilizzo diretto o indiretto (previo trattamento) esula comunque dalla normativa sui rifiuti, anche se fosse ammessa la tesi della sentenza sopra riportata, si cadrebbe in un vuoto normativo, quello della mancanza di una norma tecnica sui rifiuti, in quanto abrogata con il Dm del 9 gennaio 2003, il Punto 10.3 dell'Allegato 1 al DM 05/02/1998 . La volontà del legislatore come non mai è stata forte e chiara, ha abrogato una norma tecnica attuativa riferita esplicitamente ai rifiuti destinati alla "ricopertura" che al Punto 10.3.3 veniva descritta come :"raspatura, eventuali riparazioni e soluzionatura; vulcanizzazione controllo finale e rifinitura" continuava al 10.3.4 Caratteristiche della materie prime e/o prodotti ottenuti : pneumatici ricostruiti rispondenti alle norme UNI 9950. È da riconoscere però alla S.C. l'attuazione delle disposizioni della Corte di Giustizia Europea che più volte ha condannato l'Italia per il mancato rispetto della direttiva europea sui rifiuti, con le conseguenti interpretazioni giurisprudenziali (mai univoche) ed il relativo contrasto a livello di diritto comunitario e nazionale sulla autonomia legislativa del Paese membro e la Comunità Europea alla quale apparteniamo (tutto ancora da definire). Considerato il fatto che, come noto, la sentenza della S.C. è finalizzata a giudicare solo ed esclusivamente il fatto compiuto dall'imputato nello specifico caso e non tendente a fare legislazione ma al massimo punto di riferimento giurisprudenziale per la Corte di Cassazione stessa o tribunali ordinari, sono dell'opinione che non vi è norma che definisca il pneumatico usato ricostruibile = rifiuto, anzi, l'abrogazione del Punto 10.3 rende chiara la volontà del legislatore di esonerare tale bene ed attività di ricopertura dalla normativa sui rifiuti, è però indispensabile non confondere mai il rifiuto fuori uso da quello usato, senza dimenticare che non è stata ancora definitivamente chiarita la nozione di "rifiuto". ASPETTI OPERATIVI Parlando di pneumatico usato ricostruibile si può delineare la seguente modalità operativa:
Contestualmente, in merito al pneumatico fuori uso CER 160103, è possibile sempre richiedere l'autorizzazione alla Amministrazione Provinciale (in futuro all'Albo Gestori rifiuti) per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 31 e33 Dlgs 22/97 Punto 10.2 allegato 1 al dm 05/02/1998 (valida cinque anni e rinnovabile) e l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti (cat 2 - dm 406/98 - valida due anni) per gli eventuali mezzi di proprietà o ricevendo pneumatici solo da soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per conto terzi ( Cat. 2 dm 406/98). Gli adempimenti sono: tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti (distinto tra produzione e recupero) recuperati, registrazione nei tempi e modi previsti dei prescritti formulari di accompagnamento (48 ore), dichiarazione annuale distinta - MUD, pagamento dei diritti annuali di iscrizione alla Provincia ed all'Albo Gestori rifiuti in base alla classe di iscrizione (rispettivamente 51,62 euro e 154,00 euro per la classe più bassa : 3.000 tonn/anno). Luca D'Alessandris Ambiente.it
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