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26 aprile 2006
PNEUMATICI RICOSTRUIBILI E NORMATIVA APPLICATA
Aspetti normativi e operativi.
ASPETTI NORMATIVI
I pneumatici ricostruibili sono stati esonerati dalla normativa rifiuti con il DM 09 gennaio 2003, il quale ha abrogato di fatto il Punto 10.3 allegato 1 al DM 05/02/1998 (sul recupero "semplificato" dei rifiuti) - il decreto prende però spunto legislativo dalla nuova classificazione dei rifiuti CER 2002, direttiva CE 2000/532/CE attuata in Italia con la Direttiva Min Ambiente e Territorio del 09/04/2003. Nella riformulazione dei codici rifiuto, il "pneumatico usato" viene sostituito dalla nuova denominazione "pneumatico fuori uso", restando invariato il CER in 160103. Viene così a crearsi una nuova e diversa classificazione dei pneumatici suddivisa in:
  • Pneumatici fuori uso - considerati rifiuto a tutti gli effetti, destinati ad attività di recupero (Punto 10.2 dm 05/02/1998 o smaltimento in discarica);
  • Pneumatici usati - ovvero, i c.d. "ricostruibili" non considerati rifiuto se destinati in una attività di ricopertura o riutilizzo diretto in altre forme previste dalla normativa tecnica di settore.
La situazione che viene a crearsi provoca confusione normativa ed operativa nel settore, tutto è demandato ai produttori, ovvero, è il produttore, che in massima parte sono rivenditori-manutentori, che deve aprioristicamente destinare il pneumatico alle operazioni di recupero o smaltimento, e quindi, considerare il pneumatico previo selezione (uno ad uno) rifiuto o pneumatico ancora idoneo alla ricopertura, con carcassa idonea e rispondente alle normative tecniche di settore (norme UNI 9950), tale selezione effettuata a monte, presso il luogo di produzione e non dopo che è stato effettuato il trasporto e che siano stati conferiti presso il recuperatore (se rifiuto) o destinati alla ricopertura. In altre parole, non possono essere i destinatari post-produzione, ovvero, recuperatori e/o ricopertori i selezionatori, ma bensì il produttore stesso, il quale, una volta selezionati i pneumatici e suddivisi in fuori uso (rifiuti destinati alle attività di recupero) e usati (destinati alla ricopertura) effettuerà il trasporto nel rispetto delle rispettive normative di riferimento (di seguito descritte).

La mancata distinzione a monte provoca l'eventuale confusione interpretativa da parte degli organi di controllo preposti, i quali, ritrovandosi ad es. un'area nella quale vengono accatastati pneumatici dovrebbero essere in grado di distinguere il pneumatico-rifiuto, dal pneumatico non rifiuto, anzi ancora idoneo e destinabile alla ricopertura. A distinzione effettuata è indispensabile saper individuare e dimostrare che il pneumatico ha le caratteristiche tecniche per la ricopertura. Relativamente ai pneumatici fuori uso destinati come rifiuti alle attività di recupero o smaltimento è necessario rispettare la normativa di riferimento (Dlgs 22/97 e DM 05/02/1998 ecc.), trasporto con prescritto formulario e con mezzo iscritto e autorizzato, destinazione a soggetto autorizzato ai sensi degli artt 27 e 28 o 31 e 33 del Dlgs 22/97.

Relativamente ai pneumatici usati destinati alla ricopertura è necessario rispettare la normativa fiscale applicata per il trasporto di un qualsiasi bene o merce. Per tale ultima ipotesi, è doveroso segnalare una sentenza della Corte di Cassazione Sezione 3 del 9 febbraio 2005 n 4702, in tale sentenza viene condannato l'imputato per aver trasportato illecitamente pneumatici usati, costituenti rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni, ai sensi degli artt.30 e 51 del Dlgs 22/97. In tale situazione la S.C. ha respinto il ricorso considerando non ammissibile l'applicazione della Legge 178/2002, art. 14 (legge sulla definizione autentica di rifiuto) che permette l'esenzione dalla normativa sui rifiuti per i materiali di scarto destinati al riutilizzo diretto nello stesso ciclo di produzione o altro idoneo ciclo di produzione con o senza eventuale pre-trattamento. La S.C. rifacendosi ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha statuito la parziale incompatibilità col diritto comunitario dell'art. 14 della legge 178/2002, ..alla luce della c.d. interpretazione autentica configurata da questa norma, i pneumatici usati di cui il detentore si sia disfatto o che abbia venduto ad altri perché fossero riutilizzati previa "rigeneratura" o "ricopertura" non rientrano nella deroga alla nozione di rifiuto.

Continua la S.C. inquadrando l'attività di "rigenerazione" o "ricopertura" in una operazione di recupero come definita nella lettera R5 dell'allegato C della legge 22/97 (riciclo-recupero di altre sostanze inorganiche) senza specificarne le motivazioni, vista anche la troppo generalizzata espressione di riciclo-recupero di altre sostanze inorganiche. Tale sentenza non ha avuto apprezzamenti da parte della più autorevole dottrina del settore, in quanto, la destinazione di una sostanza bene od oggetto al riutilizzo diretto o indiretto (previo trattamento) esula comunque dalla normativa sui rifiuti, anche se fosse ammessa la tesi della sentenza sopra riportata, si cadrebbe in un vuoto normativo, quello della mancanza di una norma tecnica sui rifiuti, in quanto abrogata con il Dm del 9 gennaio 2003, il Punto 10.3 dell'Allegato 1 al DM 05/02/1998 . La volontà del legislatore come non mai è stata forte e chiara, ha abrogato una norma tecnica attuativa riferita esplicitamente ai rifiuti destinati alla "ricopertura" che al Punto 10.3.3 veniva descritta come :"raspatura, eventuali riparazioni e soluzionatura; vulcanizzazione controllo finale e rifinitura" continuava al 10.3.4 Caratteristiche della materie prime e/o prodotti ottenuti : pneumatici ricostruiti rispondenti alle norme UNI 9950.

È da riconoscere però alla S.C. l'attuazione delle disposizioni della Corte di Giustizia Europea che più volte ha condannato l'Italia per il mancato rispetto della direttiva europea sui rifiuti, con le conseguenti interpretazioni giurisprudenziali (mai univoche) ed il relativo contrasto a livello di diritto comunitario e nazionale sulla autonomia legislativa del Paese membro e la Comunità Europea alla quale apparteniamo (tutto ancora da definire).

Considerato il fatto che, come noto, la sentenza della S.C. è finalizzata a giudicare solo ed esclusivamente il fatto compiuto dall'imputato nello specifico caso e non tendente a fare legislazione ma al massimo punto di riferimento giurisprudenziale per la Corte di Cassazione stessa o tribunali ordinari, sono dell'opinione che non vi è norma che definisca il pneumatico usato ricostruibile = rifiuto, anzi, l'abrogazione del Punto 10.3 rende chiara la volontà del legislatore di esonerare tale bene ed attività di ricopertura dalla normativa sui rifiuti, è però indispensabile non confondere mai il rifiuto fuori uso da quello usato, senza dimenticare che non è stata ancora definitivamente chiarita la nozione di "rifiuto".

ASPETTI OPERATIVI
Parlando di pneumatico usato ricostruibile si può delineare la seguente modalità operativa:
  1. Ritiro dal cliente-fornitore del pneumatico avviato alla ricostruzione, accompagnato dal documento di trasporto, contenente l'indicazione
    • della tipologia;
    • della quantità;
    • della causale (conto lavorazione o conto vendita);
    • dichiarazione esplicita di : pneumatico destinato alla ricostruzione nel rispetto delle normative tecniche ECE ONU 108 (per pneumatici di autovetture) ECE ONU 109 (per pneumatici di autocarro);
    • In caso di pneumatico ritirato in conto lavorazione, dovrà naturalmente seguire il successivo documento di trasporto in "conto restituzione da lavorazione" con riferimento al DDT iniziale.
    È indispensabile che la documentazione venga tenuta ben distinta ed in evidenza per gli eventuali controlli da parte degli organi preposti .
In merito ai pneumatici fuori uso, classificati rifiuto con CER 160103 deve essere applicato il Dlgs 22/97 per le rispettive fasi di trasporto e trattamento .
  1. Trasporto con mezzo di terzi o proprio in conto proprio autorizzato - iscritto all'Albo Gestori Rifiuti accompagnato da prescritto formulario di identificazione (art 30 Dlgs 22/97);
    • attività di recupero in procedura semplificata (art 31 e 33 Dlgs 22/97) ai sensi del Dm 05/02/1998 Punto 10.2 per pneumatici non ricostruibili (da richiedere alla Amministrazione Provinciale, con la nuova riforma ambientale alla Sezione Regionale Albo Smaltitori ) che prevede attività di messa in riserva:
      • accumulo non superiore a 600 metri cubi
      • lavaggio triturazione e/o vulcanizzazione
    • Attività di recupero della materia quali:
      • recupero per mescole compatibili ( R 3 );
      • recupero nella produzione di bitumi ( R3 );
      • realizzazione di parabordi ( R3 ).
    • Caratteristiche delle materie prime o prodotti ottenuti :
      • manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate;
      • bitumi e parabordi.
In conclusione, così come accennato, onde evitare la pericolosa confusione tra pneumatico usato ricostruibile e pneumatico fuori uso non ricostruibile definito rifiuto, è preferibile ritirare il pneumatico usato ricostruibile nei modi sopra indicati con selezione a monte effettuata presso il cliente-fornitore/PRODUTTORE o dallo stesso recuperatore/ricostruttore (presso il produttore), evitando così la selezione presso il destinatario recuperatore-ricostruttore e di "incappare" nella confusione sopra citata. Confusione dovuta anche al fatto che, il tutto è lasciato alla discrezionalità e libera interpretazione soggettiva degli organi di controllo ed alle riscontrate modalità operative attuate, le cui eventuali conseguenze non sono di poco conto: illecito penale ed amministrativo - artt 30 e 51 del Dlgs 22/97.

Contestualmente, in merito al pneumatico fuori uso CER 160103, è possibile sempre richiedere l'autorizzazione alla Amministrazione Provinciale (in futuro all'Albo Gestori rifiuti) per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 31 e33 Dlgs 22/97 Punto 10.2 allegato 1 al dm 05/02/1998 (valida cinque anni e rinnovabile) e l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti (cat 2 - dm 406/98 - valida due anni) per gli eventuali mezzi di proprietà o ricevendo pneumatici solo da soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per conto terzi ( Cat. 2 dm 406/98).
Gli adempimenti sono: tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti (distinto tra produzione e recupero) recuperati, registrazione nei tempi e modi previsti dei prescritti formulari di accompagnamento (48 ore), dichiarazione annuale distinta - MUD, pagamento dei diritti annuali di iscrizione alla Provincia ed all'Albo Gestori rifiuti in base alla classe di iscrizione (rispettivamente 51,62 euro e 154,00 euro per la classe più bassa : 3.000 tonn/anno).
Luca D'Alessandris

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