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20 febbraio 2012
Rifiuti di origine animale – Smaltimento mediante incenerimento senza autorizzazione

La recente sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione, 23 gennaio 2012, n. 2710, ribadisce i consolidati concetti giurisprudenziali in merito alla distinta qualificazione giuridica tra i “sottoprodotti di origine animale” ed i “rifiuti di origine animale”.

Il Regolamento Comunitario ratione temporis vigente, era il 1774/2002 (attualmente sostituito dal Reg. 1069/20097CE) “Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”  il cui Campo di Applicazione è la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali, inoltre, il riconoscimento degli impianti, l’immissione sul mercato ed utilizzo di proteine animali trasformate che potrebbero essere utilizzate come materie prime per mangimi, alimenti per animali da compagnia, restrizioni all’utilizzo di proteine animali quali materi prime per la mangimistica, importazione, esportazione e transito.

Tale Regolamento abbandona dal Maggio 2003 il concetto di “rifiuto di origine animale”, originariamente concepita dalla Direttiva 90/667/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 508/1992, lasciandolo alla norma concorrente e specifica di settore (Direttiva 75/442/CE) ;

L’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 “Esclusioni dall’ambito di applicazione”, recependo l’art. 2, comma 2 , lettera b), della Direttiva 2008/98/CE, esclude “I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati nel regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”; pertanto, l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 esclude i sottoprodotti di origine animali con delle eccezioni, proprio perché, se destinati ad attività di smaltimento (incenerimento e discarica) e di recupero (biogas e compostaggio) non rientrano nel novero giuridico di “sottoprodotto”, definito dallo stesso D.Lgs. 152/2006 all’art. 184-bis :

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

La sentenza della Suprema Corte presa in esame, nel giudicare l’attività posta in essere dal ricorrente (smaltimento mediante incenerimento, di rifiuti animali , e scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione) indagato dei reati di cui al D.Lgs. 152/2006, artt. 256 e 137, ribadisce quanto la stessa Corte aveva chiarito in merito all’ esclusione dalla normativa sui rifiuti, soltanto se il sottoprodotto o la carcassa animale sono destinati ad attività disciplinate dal Regolamento 1774/2002/CE, oggi 1069/2009/CE; (sentenze nn. 21095/2007, 21676/2007,  12844/2009). Ancor prima, con sentenza 8520/2002 (quindi nella vigenza del D.Lgs. 508/1998) la terza sezione penale della Suprema Corte, chiarì che, il campo di applicazione del citato D.Lgs., era limitato agli aspetti sanitari e di polizia veterinaria, non disciplinando invece le diverse fasi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero sottoposte all’allora vigente D.Lgs. 22/1997 e D.M. 05/02/1998.

Pertanto, le due discipline sono concorrenziali tra di loro, non opera il principio della specialità tra le norme, quindi coesistono ed entrambe devono essere applicate, ognuna per le diverse finalità.

Con la sentenza n. 26851/2004, i giudici della Suprema Corte, confermano l’indirizzo giurisprudenziale della citata sentenza 8520/2002, secondo il quale “In tema di gestione dei rifiuti, configura l’ipotesi di reato di cui agli artt. 30 e 51 del D.Lgs. 22/1997, lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto e stoccaggio dei scarti animali non trattati in assenza della iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti, atteso che la esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dall’art. 8, comma 1, del citato decreto 22/97 per le carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati, non può estendersi agli scarti animali in quanto le esclusioni dall’ambito di una normativa devono essere oggetto di interpretazione restrittiva”

Con nota del 15 febbraio 2007, il Ministero della Salute, nel dare “chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del Regolamento 1774/2002 e della normativa ambientale”, sottolinea quanto già stabilito nelle Linee Giuda per l’applicazione del Reg. 1774/2002, redatto unitamente al Ministero dell’Ambiente e Territorio, ovvero l’applicazione della disciplina sui rifiuti ai sottoprodotti animali solamente “al momento dell’accesso agli impianti di incenerimento o coincenerimento o alle discariche”.  La normativa sui rifiuti si applica alla sola fase dell’eliminazione finale del sottoprodotto animale, che non segue la strada dettata dal regolamento 1774/2002.

L’esclusione per i sottoprodotti animali dalla normativa sui rifiuti è riferita soltanto alle attività disciplinate dalla specifica norma di settore sanitario e veterinario (Regolamento 1069/2009/CE), così come posto dall’art. 185, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Di contro, se i sottoprodotti animali o le carcasse di animali morti sono destinati alle attività di smaltimento o recupero, non beneficeranno del sistema derogatorio sopra indicato, ma assorbiranno la qualificazione giuridica di “rifiuto”,  con la conseguente applicazione della specifica normativa (D.Lgs. 152/2006), nella sua interezza.

di Luca D'Alessandris

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