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29 MARZO 2001
Trasporto marittimo di idrocarburi e controllo del traffico marittimo
Il 29 marzo 2001 entra in vigore la LEGGE 7 marzo 2001, n. 51 - Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.
Sono anche previsti contributi alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione per favorire e accelerare l'eliminazione delle unità a singolo scafo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, I contributi sono concessi, alle condizioni previste nell'articolo 2 della legge, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici.
Dal 29 marzo 2001 non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui età risalga ad oltre venti anni.
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Piazzaffari
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LEGGE 7 marzo 2001, n. 51 - Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 61 del 14 marzo 2001)