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| 30 APRILE
2000 |
| NOTA: slitta al 2
maggio in quanto il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo) |
| MUD denuncia dei
rifiuti relativi al 1999 |
| Produzione,
raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel 1999 |
| (Art. 11, comma 3
del D.lgs 22/97) |
| Chiunque effettua a
titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e
le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui allarticolo 7,
comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare entro il 30 aprile 2000, con
le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire
quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non
pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui allarticolo 2083 del codice
civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti
conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata
dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. |
| Rifiuti
urbani o assimilati. |
| (Art. 11, comma 3
del D.lgs 22/97) |
| I Comuni, o loro
Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati entro il 30 aprile 2000 devono comunicare, secondo le
modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative
allanno precedente: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio; b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da
ciascuno; c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di
cui allarticolo 49 d.lGS. 22/97; d) i dati relativi alla raccolta
differenziata. |
| Imballaggi. |
| (Art. 37, comma 2
del D.lgs. 22/97) |
| I produttori e
gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare entro il 30 aprile 2000, secondo le
modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , i dati di rispettiva competenza,
riferiti allanno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per
ciascun materiale per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun
materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi
allANPA ai sensi dellarticolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994 n.
70. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai Consorzi di cui
allarticolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di
categoria per gli utilizzatori. |
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| D.lgs.
22/97 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio |
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| Il 30 aprile 2000 scade anche - DEPOSITO in discarica dei rifiuti
solidi - tributo trimestrale |
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