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1 LUGLIO 2000
IMPIANTI DI COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI CON RIFERIMENTO AL CALORE PRODOTTO (+/- 40%) - ADEGUAMENTO
(art. 8 - DM 25 febbraio 2000, n. 124 - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22)
Entro il 1o luglio 2000 gli impianti per i quali l'autorizzazione alla costruzione è stata rilasciata prima del 2 giugno 2000 non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi nei quali già si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'art 8 del DM 124/200, in funzione dei valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti, rispetto al 40% ivi indicato.
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DM 25 febbraio 2000, n. 124 - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22
Il 1° luglio 2000 scade anche - Adeguamento degli impianti destinati principalmente all'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
Il 1° luglio 2000 scade anche - Adeguamento: impianti di coincenerimento dei rifiuti pericolosi nei quali si effettua il coincenerimento degli oli usati.
Il 1° luglio 2000 scade anche - Comunicazione per la chiusura dell'impianto o la cessazione del coincenerimento dei rifiuti pericolosi