| 17 AGOSTO 1999 |
| Attivitą di recupero dei
rifiuti in regime semplificato, adeguamento |
| (art. 11 del D.M. 5 febbraio
1998) |
| Entro il 17 AGOSTO i valori ed
i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attivitą di recupero di rifiuti
individuati negli allegati 1 e 2 del DM 5 febbraio 1998, in esercizio ai sensi
dellarticolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono
essere adeguati ai limiti ed alle modalitą di monitoraggio previsti dai predetti
allegati. |
|