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1 maggio 2004
AMIANTO
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato per svolgere l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto
Nella Gazzetta Uffciale italiana n. 87 è stato pubblicato il Decreto 5 febbaio 2004: " Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto".
L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall'attività potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema dell'allegato «A». L'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato dall'art 3 dello stesso decreto; alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE (EMAS), e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi stabiliti dal decreto.

 

PER APPROFONDIRE:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - DECRETO 5 febbraio 2004 - Modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 87 del 14 aprile 2004)
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997)
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