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16 agosto 2004
RIFIUTI NON  PERICOLOSI E RECUPERO SEMPLIFICATO
Le ceneri di pirite sono state inserite tra i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Il decreto del ministero dell'ambiente 27 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 180 del 2004, con l'inserimento della voce 13.18.bis all'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ha inserito le ceneri di pirite tra i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
Tipologia: polveri di ossidi di ferro fuori specifica. [010308].
Provenienza: processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, deposito anche presso stabilimenti di produzione dismessi.
Attivita' di recupero: messa in riserva ed utilizzo diretto per la produzione di materia prima secondaria per i cementifici. [R13].
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma solida granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti Fe2O3 60-100%; SiO2 5-15%; A12O3 0.5-1.5%; CaO 5-10%; MgO 0.5-2%; S3-6%; As <0.09% quale additivo apportatore di ferro per la produzione di cemento conforme alla normativa UNI EN 197/1.

 

PER APPROFONDIRE:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DECRETO 27 luglio 2004 - Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 180 del 3 agosto 2004) 
D.M. 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (S.O. n. 72 G.U. n. 88 del 16 aprile 1998)
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