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| 11 luglio 2000 |
| RUMORE |
| Nuova direttiva del Parlamento
Europeo per ridurre l'inquinamento acustico causato dalle macchine e dalle attrezzature
che lavorano all'aperto |
| Con la direttiva 2000/14/CE
dell'8 maggio 2000 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea sono
interventi sul tema dell'inquinamento acustico, considerato dalla Commissione come uno dei
principali problemi ambientali a livello locale in Europa. |
| La direttiva si prefigge il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente le norme sull'emissione
acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione
tecniche e le rilevazione dei dati per quanto riguarda l'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. |
| Emanata per evitare gli ostacoli
alla libera circolazione nel mercato interno delle macchine e delle attrezzature destinate
a funzionare all'aperto, la direttiva intende armonizzare le prescrizioni relative alle
emissioni acustiche che dette macchine generano, tutelando, nel contempo, anche la salute
dei cittadine e dell'ambiente. |
| Attualmente, è indicato dalla
direttiva, pur essendo disponibile la tecnologia per ridurre l'emissione acustica per
diverse macchine (esempio: motolivellatrici, compattatori di rifiuti con pala caricatrice,
dumper, ecc.), non è generalmente usata, i valori relativi all'emissione acustica di
macchine di pari potenza possono variare tra loro di oltre 10 dB; è opportuno che
l'emissione acustica delle macchine e delle attrezzature assoggettate a limiti sia portata
ai livelli conseguiti dalle macchine e dalle attrezzature più silenziose attualmente in
commercio. |
| Una condizione essenziale,
evidenzia la direttiva, affinché il consumatore e l'utente possano operare una scelta
informata, è la marcatura delle macchine e dell'attrezzatura destinata a funzionare
all'aperto su cui compaia il livello di potenza sonora garantito. |
| Gli stati membri dovrebbero
garantire che le macchine e le attrezzature disciplinate dalla presente direttiva,
all'atto della messa in commercio e in servizio, siano conformi ai requisiti da essa
prescritti. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è tenuto a
garantire che esse siano conformi a quanto disposto dalla direttiva 2000/14/CE; dovrebbe
apporre su ciascuna macchina e attrezzatura la marcatura CE e l'indicazione del livello di
potenza sonoro garantito e corredarla di una dichiarazione CE di conformità. |
| Alle disposizioni della
direttiva sono soggette le macchine e le attrezzature indicate all'art. 12 per i limiti di
emissione acustica e quelle indicate all'art. 13 per la marcatura di rumorosità. |
| Mezzi di compattazione,
motocompressori, martelli demolitori tenuti a mano, argani da cantiere, apripista, dumper,
escavatori idraulici, terne, motolivellatrici, compattatori di rifiuti con pala
caricatrice a benna, tosaerba, pale caricatrici, sono le macchine di uso più comune che,
a secondo della potenza, dovranno essere adeguate. |
| Sono escluse tutte le macchine
destinate al trasporto di merci o passeggeri e le macchine progettate e costruite per fini
militari o di polizia o per i servizi di emergenza. |
| Gli stati membri possono
adottare ulteriori provvedimenti per disciplinare l'uso delle macchine oggetto della
direttiva 2000/14/CE in aree particolarmente protette o richiedere requisiti ritenuti
necessari per la protezione delle persone che ci lavorano, purché le macchine e le
attrezzature non siano modificate in modo non specificato della presente direttiva. |
| Gli Stati membri dovranno
adottare e pubblicare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla
direttiva 2000/14/CE entro il 3 luglio 2001 |
| Le misure di tutela degli Stati
membri divengono efficaci il 3 gennaio 2002. Gli Stati membri autorizzano tuttavia il
fabbricante o suo mandatario stabilito nella Comunità ad avvalersi delle disposizioni
della direttiva il 3 luglio 2001. |
| Le attuali nove direttive,
79/113/CEE, 84/532/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE,
84/538/CEE e 86/662/CEE, che disciplinano le macchine destinate a funzionare all'aperto
(tosaerba, macchine, attrezzature e materiali da cantiere motocompressori, gru a torre,
gruppi elettrogeni, ecc.) sono abrogate il 3 gennaio 2002. |
Sicurezza e
Ambiente - G. Mannozzi |
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| G.E.C.E. L 162 del 3 luglio 2000 - I Atti per i
quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità - * Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, (PDF) dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine
ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. |
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