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2 dicembre 2004

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI RIFIUTI INERTI IN DISCARICA
(Dlgs 36/2003 – D.M. 13/03/2003)

di Luca D’Alessandris (**)

Sommario
1) Definizioni
2) Classificazione dei rifiuti
3) Classificazione degli impianti
4) Rifiuti non ammessi in discarica
5) Rifiuti ammessi in discarica
6) Criteri di ammissibilità dei rifiuti inerti in discarica e mancata caratterizzazione 

Alla luce delle nuove disposizioni sulle discariche, si intende analizzare quanto disposto in merito alle discariche per rifiuti inerti ai fini del loro conferimento in discarica senza la relativa caratterizzazione e criteri di ammissibilità .

1) Definizioni

- Articolo 2 Dlgs 36/2003 -

a) «rifiuti»: le sostanze od oggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

b) «rifiuti urbani»: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

c) «rifiuti pericolosi»: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

d) «rifiuti non pericolosi»: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);

e) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;

f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;

g) «discarica»: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;

h) «trattamento»; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;

……omissis …..

2) Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati ai sensi dell’art.7 del Dlgs 22/97 - in base alla provenienza: in rifiuti urbani e speciali, in base alle caratteristiche in: rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Relativamente ai rifiuti inerti, che per natura non comportano pericolo, si possono classificare pericolosi solo se contaminati da sostanze pericolose, buona parte di essi provenienti da bonifiche di siti inquinati;

La pericolosità è comunque determinata in base alle disposizioni comunitarie [ nota 1 ] sui rifiuti ed in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose [ nota 2 ], come infatti stabilito, il rifiuto è considerato pericoloso ...… solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (percentuali in peso) tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CE riportati fedelmente nell’allegato D al Dlgs 22/97 [ nota 3 ].

I rifiuti pericolosi contenuti nell’unico elenco ( C.E.R. Catalogo Europeo Rifiuti) vengo contrassegnati da un asterisco (*) e sono stati considerati tali sulla base delle proprietà chimico-fisiche conosciute ed al processo produttivo di provenienza, dal quale scaturiscono le sostanze pericolose preponderanti che il residuo potrebbe contenere;  resta comunque la possibilità di dimostrare analiticamente l’assenza di tali sostanze, e “declassificare” così il rifiuto; viceversa, il rifiuto considerato non pericoloso dall’elenco CER, che presenta una o più delle sostanze elencate nell’All. H, deve essere classificato pericoloso.

Resta in vigore la classificazione dei rifiuti ai soli fini dello smaltimento in discarica, in tossici e nocivi e non tossici e nocivi, sulla base dei parametri della Del. Int. Del 27/07/1984, parametri di accettabilità dettati dalle tabelle allegate alla deliberazione e da considerare in fase di ammissione dei rifiuti in discarica, non superiori alle C.L. indicate nella tabella 1.1.

3) Classificazione degli impianti

Gli impianti dove possono essere smaltiti i rifiuti si dividono in : 

(art. 4 Dlgs 36/2003 - Classificazione delle discariche)

1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

a) discarica per rifiuti inerti;

b) discarica per rifiuti non pericolosi;

c) discarica per rifiuti pericolosi.

In precedenza gli impianti venivano classificati in base a quanto stabilito dalla Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984 (che resta in vigore fino al 16 luglio 2005 – termine entro il quale i soggetti  che sono autorizzati possono proseguire l’esercizio alle condizioni dettate dalla  precedente normativa) in stoccaggi provvisori e  stoccaggi definitivi;  i primi sono considerati impianti di “transito” dei rifiuti per poi essere destinati definitivamente nelle discariche, che si dividono in: Discariche di prima categoria ( per rifiuti urbani ed assimilati), discariche di seconda categoria,  che a loro volta si dividono in base alla tipologia di  pericolosità dei rifiuti che andranno a contenere in:  discarica di seconda categoria di Tipo A (per rifiuti inerti), discarica di seconda categoria di Tipo B (per rifiuti  non tossici e non nocivi), discariche di seconda categoria di Tipo C (per rifiuti tossici e nocivi); per tutte le tipologie di discariche, sono stati stabilite le caratteristiche dell’ubicazione e geologiche - geotecniche, l’impermeabilizzazione, il drenaggio e la captazione, lo smaltimento del biogas, il drenaggio delle acque superficiali, attrezzature e servizi, sistemazione finale dell’area, registri di carico e scarico.

Le nuove disposizione di legge ed il piano Regione Lazio sulla gestione dei rifiuti (Del. Consiglio 10/7/2002 n 112) permettono di non applicare alle discariche per rifiuti inerti diverse attività di controllo chimico-analitico e di monitoraggio delle acque di percolato,  e l’ammissione in discarica dei rifiuti (rispondenti a determinate attività di provenienza e caratteristiche chimico-fisiche) senza preventiva caratterizzazione (tabella 3 D.M. 13 marzo 2003 ).

4) Rifiuti non ammessi in discarica

Dlgs 36/2003 - Art 6. (Rifiuti non ammessi in discarica).

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti;

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell’allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%;

d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5%;

e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell’allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 26 giugno 2000, n. 219;

f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;

g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, 209, in quantità superiore a 50 ppm;

l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;

m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;

n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non siano noti;

o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm

p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007.

2. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 7.

Le disposizione di Legge sopra riportate vanno integrate dalle disposizioni Regionali (Del. Consiglio 10/7/2002 n 112) Lazio , che al Cap. 3.11.1 stabilisce che:

Le discariche per rifiuti inerti potranno essere utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti;  inoltre :

Il Dm 13 marzo 2003 all’art. 2 “Impianti di discarica per rifiuti inerti” – comma 2 :

 E’ vietato il conferimento in discarica per inerti i rifiuti che:

a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d’imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell’ambiente, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale;

b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;

c) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16 luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;

d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del presente decreto in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg;

e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

 

5) Rifiuti ammessi in discarica

Secondo le nuove disposizioni [ nota 4 ], sono ammessi in discarica rifiuti solo dopo il preventivo trattamento; pertanto il legislatore indica  quale obbligo il preventivo trattamento (che non disciplina e non indica le attività di trattamento a cui sottoporre i rifiuti ) per i rifiuti destinati a discarica, continua nell’indicare quando non è applicabile tale disposizione, ovvero ai rifiuti inerti quando il trattamento non sia tecnicamente fattibile ed ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di prevenire … e a ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente, i rischi sulla salute umana … ecc.

Stabilisce nuovamente l’obbligo di conferire nelle discariche per inerti esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

Al conferimento dei rifiuti inerti viene successivamente dedicato dal Ministero dell’Ambiente e del territorio l’intero articolo 2 e tabelle indicanti i casi di esonero dalla caratterizzazione.

6) Criteri di ammissibilità dei rifiuti inerti in discarica e mancata caratterizazione  

Nel rispetto dei principi comunitari e nazionali, i rifiuti  devono essere sottoposti a preventiva caratterizzazione da parte del produttore,  si dovrà esaminare il processo produttivo di provenienza [ nota 5 ], le eventuali sostanze contaminanti presenti, la natura, l’aspetto fisico, le caratteristiche chimico-fisiche, ed altre notizie utili a identificare il rifiuto inerte che si intende accettare in discarica.

Tale caratterizzazione viene effettuata nel primo conferimento e ripetuta periodicamente;

la rispondenza dei risultati chimici ai parametri ministeriali determina l’ammissibilità dei rifiuti in discarica.

La caratterizzazione viene richiesta in special modo nei casi in cui vi è incertezza sul processo produttivo di provenienza, nei casi di rifiuti inerti provenienti da bonifiche (in tale caso verrà effettuata contro-analisi da parte del nostro laboratorio), quando trattasi di fanghi palabili, terre  di lavorazione ecc.

Le analisi di caratterizzazione vengono conservate per un periodo di cinque anni .

In conformità a quanto stabilito dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2003, nella discarica sono ammessi i rifiuti elencati nella Tabella 3 (di seguito riportata), senza  essere sottoposti al preventivo accertamento analitico in quanto considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all’art.2 , lettera e) della direttiva 1999/31/CE [ nota 6 ] ed ai criteri di ammissibilità.

Come stabilito nelle note alla tabella 3 i rifiuti inerti non sottoposti a preventiva caratterizzazione non devono contenere materiali (se non in piccola percentuale) estranei come metalli, plastiche, sostanze organiche, gomma legno ecc. una  notevole quantità di tali materiali giustifica il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.

Come sopra accennato i rifiuti inerti provenienti da attività di bonifica o sospettati contaminati da sostanze pericolose, devono essere sottoposti ad accertamento analitico – o semplicemente respinti

I rifiuti che non rispondono alle caratteristiche sopra citate verranno accettati solo se sottoposti al test di cessione di cui all’allegato 2 al dm 13 marzo 2003 –  in riferimento a quanto stabilito dalla Norma UNI 10802 “ rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati” nel rispetto delle   concentrazioni fissate nella tabella 1 di cui al  DM citato . 

Verranno inoltre accettati i rifiuti inerti che non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2 (di seguito riportata).

Non sono ammessi nella discarica i rifiuti inerti  che: (art.2 comma 2)

a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale;

b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;

c) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16 luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;

d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del presente decreto in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg;

e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

 

Tabella 1– art. 2 dm 13 marzo 2003
Limiti di concentrazione nell'eluato "per l'accettabilita' in discariche per rifiuti inerti

Componente L/S=10 1/kg
mg/l
As .....................…. 0,05
Ba ........................ 2
Cd ........................ 0,004
Cr ........................ 0,05
Cu ........................ 0,2
Hg ........................ 0,001
Mo ........................ 0,05
Ni ......................... 0,04
Pb ........................ 0,05
Sb ........................ 0,006
Se ........................ 0,01
Zn ........................ 0,4
Cloruri ................... 80
Fluoruri .................. 1
Solfati ................... 100
Indice fenolo .......... 0,1
DOC ..................... 50
TDS* .................... 400

* E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Tabella 2– art. 2 dm 13 marzo 2003
Limiti di accettabilita' per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametri Valore
mg/kg
TOC* .............................. 30000*
BTEX .............................. 6
Olio minerale (da C10 a C40) ...... 500**


* Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti
chimicamente inerti. Per i terreni l'autorita' competente puo' accettare un valore limite piu' elevato, purche' si raggiunga il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).
** Fino al 16 luglio 2005 valgono i limiti per i parametri 91 e 92 previsti dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

 

Tabella 3 – art. 2 dm 13 marzo 2003
Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica di rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione
 

Codice Descrizione Restrizioni
01 04 13 Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra .
10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro Solo se privi di leganti organici
15 01 07 Imballaggi in vetro .
17 01 01 Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 02 Mattoni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 03 Mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 02 02 Vetro .
17 05 04 Terre e rocce Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
19 12 05 Vetro .
20 01 02 Vetro Solamente vetro proveniente da raccolta differenziata
20 02 02 Terre e rocce Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

* Rifiuti selezionati prodotti dalla costruzione e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.

4. Quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perche' se ne conosce l'origine), anche i rifiuti alla tabella 3 devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera in quantita' tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categorie diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

Luca D'Alessandris
Responsabile tecnico gestione rifiuti
Consulente per la sicurezza trasporti merci e rifiuti pericolosi - A.D.R. -
Aderente: E.N.E.A. (Ass. Nazionale Esperti Ambientali)


NOTE


[Nota 1] direttiva 91/689/CE e succ. mod.ed int. , decisioni 2000/532/CE e 2001/118/CE – 2001/119/CE , regolamentata in Italia con la Direttiva ministeriale del 09/04/2002

[Nota 2] direttiva 67/548/CEE

[Nota 3] I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l’articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell’Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≥ 55 °C,

- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%,

- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%,

- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione  ≥5%,

- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%,

- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5%.

- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale  ≥10%,

- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale ≥20%,

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ≥0,1%,

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≥1%.

- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione ≥0,5%,

- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ≥5%,

- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ≥0,1%,

- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ≥1%.

[Nota 4] Dlgs 36/2003 - Art7. (Rifiuti ammessi in discarica).  

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.  

Tale  disposizione non si applica:  

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;  

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.  

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.  

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:  

a) rifiuti urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;  

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.  

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.  

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività   produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

[Nota 5] Così come stabilito al comma 8 dell’art. 1 dm 13 marzo 2003 ed ancor prima dalla Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984

[Nota 6] Art. 2 lett. e) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci  e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonchè l’ecotossicità dei colaticci  devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;  ( articolo riportato non fedelmente  nell’art. 2 lett.e) – Definizioni del Dlgs 36/2003 )