7 gennaio 2003 Normativa rifiuti : Un anno (2002) di provvedimenti legislativi e ministeriali di Luca D'Alessandris (**)
L'anno appena trascorso è stato intenso di provvedimenti legislativi e ministeriali in materia rifiuti , con qualche sorpresa (in-aspettata) , cerco in queste poche righe di raccogliere le iniziative del nostro legislatore più significative ed interessanti , a cui bisogna dare maggiore attenzione .
Legge n 443 del 21.12.2001 . Anche se Legge del 2001 , la c.d. "Lunardi" pubblicata il 27 dic. 2001 , ha avuto riflessi non di poco conto sugli operatori del settore rifiuti , per quanto indicato ai commi 15 - 16 - 17 - 18 -19 (unico articolo) . Al comma 15 viene disciplinato la prosecuzione delle attività svolte da coloro che , autorizzati con CER non pericolosi , a seguito delle modifiche europee , (alcuni di essi ) sono diventati pericolosi , ed entro trenta giorni dalla entrata in vigore , si doveva fare richiesta di autorizzazione , iscrizione alla Regione , Provincia o Albo Nazionale Gestori rifiuti ; Si è permesso pertanto , a diversi soggetti di diventare gestori di rifiuti pericolosi : trasportatori , smaltitori , per il recupero si è dovuto attendere il Dm 161 ( di cui parlerò in seguito) . I produttori , si sono visti cambiare dal 1° gennaio i CER finora utilizzati , hanno dovuto riclassificare i rifiuti da loro prodotti e sostenere (purtroppo) maggiori costi per lo smaltimento di rifiuti che non erano ma sono diventati pericolosi . Al comma 17 vengono escluse dalla normativa rifiuti le terre e rocce da scavo , anche di gallerie , vengono completamente escluse dalla normativa rifiuti , purchè non inquinate da sostanze inquinanti derivanti da attività di escavazione , costruzione , perforazione , in una concentrazione che nella media dell'intera massa, non superi i limiti previsti dalle norme vigenti ( ovvero il DM 471/98) di seguito indicato al comma 18 . Al comma 19 viene definito per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti , rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale , ivi incluso il riempimento di cave coltivate , o altro sito , purchè autorizzato dalla autorità competente ( comune) . Si precisa che le terre e rocce da scavo erano state già escluse dalla normativa rifiuto con la Legge 93 del 2001 , la quale con l'art. 10 modifica ed integra l'art.8 del Dlgs 22/97 ( lett. f-bis) ; si è trattato di una ulteriore precisazione ed integrazione a favore delle terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di gallerie .
Direttiva Ministero Ambiente del 09 aprile . Con la direttiva in esame il ministero ha adottato il nuovo Codice Europeo Rifiuti , (entrato in vigore il 1° gennaio 2002 ), con tale provvedimento è stato rivisitato il catalogo riportato nella prima versione del Dlgs 22/97 (allegato A ) , abrogato l'allegato D , nel quale venivano riportati i rifiuti pericolosi ( sono stati inseriti in un unico elenco , contraddistinti da un asterisco "*" che segue il codice , ad es: 15.01.10* ) ; e stato aggiornato l'allegato 1 e 2 del DM 05.02.1998 che disciplina il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi ; sono stati soppressi : l'allegato II al DM 141/98 ( smaltimento rifiuti in discarica e catalogazione dei pericolosi ) , l'All. E al DM 145/98 ( modello Formulario di identificazione Rifiuto) , l'All. E al DM 148/98 ( modello unico di registro di carico e scarico rifiuti ) ; sono state indicate le modalità di compilazione dei registri e formulari , alla luce della presente direttiva , e del regolamento della Commissione CE n 2557/2001 : I nuovi CER dovranno essere indicati nella dichiarazione annuale di cui alla Legge 70/94 in scadenza il prossimo 30 aprile 2003 , con riferimento ai movimenti dell'anno 2002 ( pertanto coloro che hanno continuato a utilizzare i CER 2001 , in attesa della direttiva 9-4-2002 , dovranno adeguarli ai nuovi CER in sede di MUD/02) . La direttiva ha interessato inoltre i diversi Enti regionali , provinciali e comunali , e l'Albo nazionale gestori rifiuti , per l'adeguamento delle diverse iscrizioni , autorizzazioni al trasporto , recupero e smaltimento dei rifiuti .
Decreto 12 giugno 2002 n 161 , recupero agevolato di rifiuti pericolosi . Con il decreto 161 vengono individuati i rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate di cui agli artt 31 e 33 del Dlgs 22/97 ( recupero agevolato) . Tale decreto vede la luce con un ritardo di ben 4 anni , ritardo che ha creato tanta confusione (proprio per la mancanza di tale provvedimento ) nel periodo successivo alla emanazione del Dlgs 22/97 , entrato in vigore il 3 marzo 1997 , che , nelle disposizioni transitorie disciplina il proseguimento delle attività già in essere , di recupero e trasporto agevolato di rifiuti pericolosi ed in regola con le comunicazioni di cui al vecchio DM 05.09.1994 - Allegato 3 - ma che la Corte di Giustizia Europea ( sentenza 65-00 del 21.02.2002) ha dichiarato scadute ( il 17 maggio 1998 ) , proprio a causa dello scadere del termine fissato all'art. 57 comma 6 , nel combinato con l'art. 33 comma 6 . Ha pertanto condannato l'Italia per l'inadempimento di emanazione di una norma tecnica di attuazione e per permettere a diverse aziende di svolgere un'attività di gestione rifiuti (tra l'altro pericolosi) senza le prescritte autorizzazioni . Anche se in ritardo il DM 161/2002 ( pubblicato sulla G.U. del 30.07.2002) regolamenta le procedure autorizzative , il recupero della materia , la messa in riserva (per solo effettivio ed oggettivo recupero ) , la quantità massima impiegabile , le modalità di campionamenti ed analisi , detta inoltre i requisiti soggettivi (per coloro che vogliono essere autorizzati o iscritti ) e le norme transitorie . Negli allegati che seguono , elenca le diverse tipologie di rifiuti recuperabili ( sono stati ripresi in buona parte i rifiuti di cui all'All. 3 al DM 5-9-1994) , con le relative caratteristiche ed attività di recupero ammesse , le caratteristiche delle materie prime che derivano dal trattamento . A differenza del decreto sul recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi , il dm in esame , si presenta completo di tutto quanto richiesto dalla Comunità Europea , ovvero , fissa i valori limiti di emissione in atmosfera , nelle fasi di trattamento , fissa le quantità massime annue impiegabili , detta le norme tecniche per una buona e sicura messa in riserva del rifiuto pericoloso in attesa della trasformazione e/o trattamento (dotazioni minime , organizzazione , stoccaggio in cumuli , stoccaggio in serbatoi e in vasche fuori terra bonifica dei contenitori sporchi e criteri di gestione ) . I produttori di rifiuti pericolosi individuati nel decreto 161/2002 , potranno destinarli al recupero agevolato , ma solo della materia , ovvero , non possono essere destinati al recupero energetico , si dovranno rivolgere a soggetti iscritti al registro provinciale di cui all'art. 33 comma 1 o autorizzati in procedura ordinaria dalla Regione ; relativamente al trasporto , si ricorda che , i rifiuti pericolosi destinati al recupero agevolato , dovranno essere trasportati da automezzi iscritti all'Albo Nazionale gestori rifiuti , Categoria 3 ; non possono essere trasportati con mezzi iscritti alla cat. 5 !! . Il trasporto di tali rifiuti , poiché pericolosi , dovrà rispettare la normativa ADR (dal 1° gennaio 2003 è in vigore il nuovo testo ADR 2002) , i contenitori dovranno rispettare la normativa sulla etichettatura ed imballaggio , i soggetti addetti alla movimentazione e gestione amministrativa dovranno essere formati dal Consulente di cui al Dlgs 40/2000 .
Legge n 178 del 08-08-2002 "interpretazione autentica della definizione di rifiuto . In questa legge, capitolata " Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni , di contenimento della spesa farmaceutica e per sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate " , è stato convertito in legge il Decreto Legge 8-7-2002 n 138 che per urgenza legislativa emanava l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'art. 6 comma 1 del Dlgs 22/97 . All'art. 6 comma 1 il Dlgs 22/97 definisce rifiuto : " qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A (elenco dei Codici Europei Rifiuto) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi" ; pertanto il problema è nel "disfarsi" , quando si è in presenza di una volontà soggettiva o oggettivamente provata di disfarsi di una sostanza , un bene , una materia . Il legislatore ha voluto (tentato di ) rendere chiarezza a quanto la dottrina , ma anche la magistratura , ha dato e ancora sta dando , diverse interpretazioni , che vedono diverse soluzioni , accettabili nelle diverse formule , per la soggettiva interpretazione dei diversi casi . La legge 178/2002 interpreta le parole "si disfi" - "abbia deciso" - "abbia obbligo" nel seguente modo : a) si disfi : qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto , una sosyanza , un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero , secondo gli allegati B e C al Dlgs 22/97 ; b)- Abbia deciso : la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero , secondo gli allegati B e C al Dlgs 22/97 , sostanze materiali o beni . c) - Abbia obbligo di disfarsi : l'obbligo di avviare un materiale , una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o smaltimento , stabilito da disposizioni di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale , della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuto pericolosi di cui all'allegato D del Dlgs 22/97 ( il legislatore dimentica che qualche mese prima aveva abrogato l'allegato D in questione !!) . Continua : Non ricorre la decisione di disfarsi , di cui alla lettera b) per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni : a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo , senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente ; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo , dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'all. C del Dlgs 22/97 . Quanto sopra , riportato integralmente dalla legge stessa , pubblicata su G.U 187 del 10.08.2002 , lascia gli operatori , produttori , gestori di rifiuti , nelle condizioni di dover trovare , in uno stretto raggio d'azione , la fattispecie , il caso , in cui siano in presenza di una sostanza , materiale , bene , oggetto , che non venga trattato prima di essere inserito in un nuovo ciclo produttivo , trattamenti che vengono sisteticamente riportati nell'allegato C al Dlgs 22/97 " operazioni di recupero" , dai quali è difficile discostarsi o perlomeno dimostrare che non rientra tra quelli enunciati e descritti dall'all. C , ad es : R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche , quante sostanze inorganiche sono escluse da tale operazione , quale è la fase di trattamento di sostanza inorganica che non rientra nell'operazione R5 ? e ancora , il bene , materiale o sostanza deve essere "oggettivamente" destinato a cicli di produzione , ovvero come descritto in una sentenza del tribunale di Macerata : I presupposti previsti dalla norma affinché la normativa sui rifiuti non si applichi , sono indicati nella effettiva ed oggettiva riutilizzazione del materiale ( nel caso - inerti ) senza subire alcun intervento preventivo di trattamento ; .. il concetto di riutilizzazione è ancorato a connotazioni oggettive del materiale stesso , affinché non subisca alcun trattamento preventivo , sono le carateristiche intrinseche del materiale stesso che ne danno dimostrazione di una oggettiva riutilizzazione , senza subire alcun trattamento; non può essere lasciato al singolo l'arbitrio di decidere se trattare o meno un determinato materiale , con la conseguenza giuridica che detto materiale non potrà essere considerato rifiuto per la mera soggettiva intenzione del soggetto detentore , di non sottoporlo a trattamento , a discapito della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente . Si deve inoltre ricordare che l'Italia è già stata raggiunta da osservazione da parte della Commissione della Comunità Europea , in merito alla emanazione di questa legge , in quanto si discosta da quelli che sono i principi e le disposizioni normative Europee ( direttiva 91/156/CEE e succ. mod. ) , tale legge (scrive la commissione europea) è contraria alla direttiva , che non può essere derogata da una norma di diritto interno , e che non prevede alcuna esclusione dal suo ambito di applicazione per tali materiali residuali di produzione o di consumo . La Corte di Giustizia Europea nel 1997 ( Sevon) ha affermato che: Il mero fatto che una sostanza sia inserita , direttamente o indirettamente , in un processo di produzione industriale , non la esclude dalla nozione di rifiuto ai sensi dell'art.1 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti . La Corte di Giustizia CE continua nell'anno 2000 con la sentenza "Arco" , stabilendo che : Se un rifiuto è stato oggetto di un'operazione di ricupero completo la quale comporti che la sostanza di cui trattasi ha acquisito le stesse proprietà e caratteristiche di una materia prima , cionondimeno tale sostanza può essere considerata un rifiuto se, conformemente alla definizione di cui all'art. 1 lett. a) della direttiva , il detentore della sostanza se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene . . La destinazione futura di un oggetto o di una sostanza non ha incedenza sulla natura di rifiuto come definita dalla direttiva , con riferimento al fatto che il detentore dell'oggetto o sostanza se ne difsi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene . Entro breve tempo l'Italia darà le "giustificazioni" alla Commissione Europea , per una legge che non viene validata dalla nostra magistratura , proprio per difformità alle disposizioni di legge Europee , si ricorda infatti che ( come stabilito nel Trattato CE ) , i nostri giudici devono "ignorare" una legge di diritto interno se difforme alle disposizioni normative Europee . E' pertanto necessario chiarire quali sono i casi in cui è possibile applicare la legge 178/02 , casi in cui si è al di fuori dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sia comunitaria che interna , cosa che soltanto il nostro legislatore potrà chiarire.
Legge 179/2002 Disposizioni in materia ambientale . Legge interamente dedicata all'Ambiente , dalle emissioni inquinanti , alle valutazioni di impatto ambientale , dalle bonifiche ai siti minerari abbandonati , fino alle modifiche al Dlgs 22/97 "Decreto Ronchi" , e smaltimento dei rifiuti sanitari . All'art. 23 vengono definite le modifiche da applicare al Dlgs 22/97 e di particolare rilievo è l'inserimento tra le esclusioni dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti ( art. 8 Decreto ) dei residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi , cotti e crudi , non entrati nel circuito distributivo di somministrazione , destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alle legge 14 agosto 1991 n 281 . Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 12 i consorzi nazionali istituiti per la raccolta differenziata di carta , legno , alluminio , plastiche , vetro . Modifica di maggiore risalto è all'art. 21 comma 7 : La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati a far data 1° gennaio 2003 . Si tratta di una modifica che lascia molti interrogativi , a causa di una mancata esposizione chiara ed esplicita , per quelli che sono le competenze lasciate ai Comuni , in merito alla gestione dei rifiuti assimilati agli urbani , destinati ad attività di recupero ; le perplessità nascono per l'esclusione già in essere (ancor prima delle modifiche) per i Comuni , per l'attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati ,ad essi (comuni) era ed è riservata soltanto la privativa per l'attività di smaltimento ( art. 21 comma 1 Dlgs 22/97) , regime di privativa esercitata nelle forme di cui alla legge 267/2000 (che sostituisce la 142/90) . La privativa riservata ai Comuni riguardava l'intera gestione del rifiuto , ovvero , a partire dalla raccolta , trasporto ( che non sono operazioni di recupero di cui all'all.C al Dlgs 22/97) e successiva "gestione" del rifiuto intesa univocamente (prima del "Ronchi") come smaltimento , dandone però una destinazione oggettiva anche al recupero , ma oggi l'attività di smaltimento è nettamente separata dall'attività di di recupero e per recupero si intendono le fasi di cernita , trattamento chimico fisico ecc. (fasi successive alla raccolta e trasporto ), pertanto se la privativa è esclusa per la mera attività di "recupero" cosi come intesa all'art. 6 comma 1 lett. h) : le operazioni previste nell'allegato C , non lo parebbe esclusa per l'attività di raccolta e trasporto , ovvero le fasi iniziali di sgombero e pulizia delle aree di pertinenza comunale e successivo trasporto presso i soggetti privati o pubblici che si occuperebbero (fuori privativa comunale) del loro recupero , nei modi e forme previste all'allegato C al Dlgs 22/97 . I recupero - in parole spicciole- spetta ai privati !.
Luca D'Alessandris Consulente problematiche ambientali Resp. Tecnico Gestione RIFIUTI