2 giugno 2002 La "paternità" dei rifiuti provenienti da attività di manutenzioni. di Luca D'Alessandris (**)
La mancanza di norme e disposizioni tecniche ministeriali in merito ai rifiuti provenienti da attività di manutenzione (meccanica, elettrica, industriale ecc.) rende necessario puntualizzare su alcuni aspetti della normativa vigente .
Si intende qualificare la "paternità" dei rifiuti provenienti dall'attività svolta ed i relativi adempimenti .
E' necessario innanzitutto chiarire che la norma in discussione ed applicabile alla problematica è il Dlgs 22/97 ed i diversi decreti attuativi .
All'art.6 del decreto viene stabilito come principio che:
E' produttore : La persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio ..
La risoluzione al nostro problema si ha dopo l'esatta individuazione di tale soggetto
(produttore) la cui attività ha prodotto il rifiuto per poi definire il comportamento da intraprendere per la corretta gestione dei rifiuti e connessi adempimenti amministrativi ( registro di carico e scarico, formulari di identificazione, esatta individuazione dei soggetti trasportatori e destinatari, dichiarazione annuale ecc.. ) .
Per individuare il produttore, è necessario esaminare sia l'aspetto oggettivo che soggettivo, dell'attività svolta da cui si generano i rifiuti, ovvero, le leggi comunitarie e nazionali definiscono produttore il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti .. , ed in quanto tale gravato da specifici obblighi, pertanto nell'aspetto soggettivo viene individuato il soggetto la cui attività ha originato i rifiuti , nell'aspetto oggettivo viene individuata l'attività materiale che dà origine al rifuto; per quest'ultimo aspetto è necessario però citare la definizione di rifiuto di cui all'rt. 6 comma 1: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi ; pertanto chi è il soggetto che dell'oggetto se ne disfa ? che ne abbia obbligo ? o che ne abbia intenzione ? .
Detentore di un rifiuto può anche essere colui che materialmente non lo ha prodotto o che non ne abbia deciso il "disfacimento" ma la cui attività conduce a demolire un bene (ad es: un immobile o bene mobile), infatti (massima Sent. Cass. 4957/2000) :
Con la sentenza n 902 , 25 gennaio 1999 Cass. Pen. Sez.3, si stabilisce infatti che lo smantellamento e cernita di veicoli non più funzionanti, è operazione di smaltimento, inoltre che, non può essere considerato produttore dei rifiuti propri il soggetto che provvede allo smantellamento di veicoli altrui non più funzionanti, trasportati in un'area in sua dotazione ove si procede al recupero di parti meccaniche riutilizzabili e all'abbandono degli scarti; pertanto i rifiuti , assumono tale carattere fin dal momento in cui vengono dismessi da coloro che li conferiscono alla demolizione, ed il soggetto cui vengono affidati per la cernita, deve essere qualificato quale detentore di residui di terzi, svolgente attività di recupero o smaltimento rifiuti.
Con la sentenza 5006/97 si stabilisce: I rifiuti assumono tale carattere sin dal momento in cui vengono dismessi dal titolare dell'impianto, che li conferisce allo smaltimento il soggetto cui vengono affidati deve essere qualificato come semplice detentore dei rifiuti di terzi poiché è al momento iniziale della loro origine che bisogna avere riguardo e non quello successivo alla cernita..
E' importante però esaminare "nell'interesse di chi " viene svolta l'attività di demolizione, ovvero se vi è un intervento diretto del proprietario del bene o se si affidi a terzi qualificati , imprenditori autonomi, se direttamente controllati dal committente o se tali imprenditori autonomi qualificati operino in totale autonomia gestionale e decisionale, con una propria struttura imprenditoriale.
In definitiva << non possono essere assimilati, confusi sul piano del diritto, fenomeni di normale, usuale cura quotidiana, manutenzione, ristrutturazione, che un privato, un'impresa od un ente svolgono sul proprio bene direttamente, in economia o con l'ausilio anche di lavoro autonomo, ma sotto il loro diretto controllo, con l'evenienza in cui l'impresa, l'ente, affidano tali compiti a società specializzate, che, con una propria organizzazione dei mezzi necessari, e con gestione a proprio rischio, assumono dietro corrispettivo il compimento di un servizio ..>> ( P.Giampietro ) .
L'affidamento di una manutenzione, ristrutturazione o demolizione, a terzi che godono di professionalità, autonoma organizzazione, autonomia decisionale e gestionale, fa si chè il carattere di rifiuto venga acquisito "nelle mani" di tale soggetto terzo, è lui il produttore iniziale del rifiuto, in quanto compie autonomamente un'attività di manutenzione e/o demolizione a sua totale discrezione, è lui che decide cosa fare, demolire, ristrutturare, sostituire ; la volontà del "disfacere" parte da tale soggetto, è lui stesso che compie materialmente l'attività di manutenzione, pertanto è ad esso che spetta la "paternità del rifiuto" .
In definitiva :
Se l'impresa di manutenzione svolge tale attività, con regolare contratto di affidamento da parte del committente, nel quale viene specificato che la manutenzione, sostituzione dei pezzi meccanici, revisione, ecc., è da espletarsi in totale autonomia decisionale del manutentore, purchè venga garantita l'efficienza del bene, impianto o macchnario, senza dover procedere dietro approvazione scritta o verbale del committente, il produttore del rifiuto che ne deriva, sia esso pericoloso che non, è il manutentore;
In tale caso, come stabilito dall'art 58 comma 7 (Dlgs 22/97), " i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività"; verranno a tal punto rispettati tutti gli adempimenti afferenti ai produttori dei rifiuti pericolosi e non, nel rispetto del Decreto s.c. e successivi decreti attuativi.
Se a decidere cosa sostituire, come e quando, è il committente, che con espresso ordine commerciale o contratto, indica il servizio da espletare da parte del manutentore, perché già consapevole (il committente) di cosa si deve sostituire perché rotto o obsoleto ecc., è il committente stesso che giuridicamente "si disfa" di tale bene, è il committente che per espressa volontà decide di demolire o sostituire un bene che acquisisce da quel momento il carattere e natura giuridica di rifiuto (Cass. 902/99), il terzo manutentore rimane un materiale esecutore, che come sopra indicato (Cass. 5006/97) ne è il detentore.
Luca D'Alessandris Studio di consulenza problematiche ambientali - Resp. Tecnico Gestione RIFIUTI Consulente per la sicurezza trasporti merci e rifiuti pericolosi - A.D.R. -