MONOGRAFIE E APPROFONDIMENTI
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GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'IMPRESA
(di R. Giacomozzi)
EMAS - ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME - SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE ED AUDIT
Il Regolamento comunitario n. 1836 del 29 giugno 1993, prevede la possibilità di un'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit ambientale (EMAS).
Trattandosi di una norma volontaria il legislatore non pone dei limiti quantitativi o dei vincoli operativi ma delinea le caratteristiche che un Sistema di gestione ambientale (SGA) deve possedere affinché all'impresa venga attribuito un pubblico riconoscimento per il suo impegno nei confronti di una gestione ambientalmente corretta. La logica dell'EMAS è infatti quella dell'attivazione delle imprese verso il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali secondo tempi e criteri adeguati e commisurati alle loro esigenze e disponibilità, dettati più da pressioni di natura competitiva e sociale che dalle prescrizioni normative.
Conseguentemente, benché il rispetto della conformità legislativa non sia fatto specifico oggetto di verifica nell'ambito della partecipazione dell'azienda all'EMAS, esso deve essere concepito come una precondizione il cui mantenimento è tra i compiti fondamentali del SGA.
Un'altra prerogativa dell'EMAS è di riferirsi a siti produttivi e non ad imprese. Questo deriva dalla necessità di considerare un ambito di applicazione locale, sufficientemente omogeneo, con problematiche ambientali specifiche in riferimento alle quali realizzare concretamente la logica del miglioramento continuo e del dialogo con il pubblico. In base a questo Regolamento una azienda ha la possibilità di dimostrare che, presso un determinato sito, ha instaurato un SGA per tenere sotto controllo tutte quelle attività che hanno un impatto sull'ambiente esterno (emissioni in atmosfera, scarichi in corpi idrici, gestione rifiuti, contaminazioni del suolo, rumore, radiazioni, ecc.) e successivamente ciò le permetterà di essere iscritta in un apposito Registro Europeo.
La normativa europea intende stimolare le imprese ad avere una gestione rispettosa dell'ambiente, mediante l'introduzione di politiche e programmi di gestione ambientale, e consentire loro di concepire l'ambiente non più solo come un costo da sopportare ma anche come un mezzo per migliorare la propria immagine e competitività. Il Regolamento inoltre prevede il coinvolgimento del pubblico, mediante informazioni verificate sulle prestazioni ambientali delle aziende.
Le attività considerate sono, in una fase iniziale, quelle industriali. È comunque previsto che i singoli Paesi possano applicare l'EMAS, in via sperimentale e in vista della futura revisione (inizialmente fissata per il '98 ma che probabilmente slitterà al 2000), ad altri settori, ad esempio il turismo, i trasporti, la grande distribuzione commerciale, i servizi pubblici.
Operativamente il sistema prevede sei fasi:
1) analisi ambientale iniziale del sito;
2) messa a punto di un sistema di protezione ambientale articolato con una politica ambientale per garantire gli standard ed il miglioramento continuo, degli obiettivi da conseguire, un programma per il sito, un audit ovvero una verifica del funzionamento del sistema stesso al fine di individuare le eventuali necessarie azioni correttive;
3) stesura di una dichiarazione ambientale;
4) convalida della dichiarazione ambientale da parte dei verificatori esterni autorizzati;
5) comunicazione all'Organismo nazionale Competente in caso positivo cioè di convalida della dichiarazione;
6) registrazione del sito in un apposito Albo.

Per mezzo dell'analisi ambientale iniziale devono essere individuati e documentati tutti gli effetti ambientali rilevanti connessi con l'attività del sito (emissioni in atmosfera, scarichi in acqua, produzione di rifiuti solidi, consumo di risorse naturali, rumore, odore, vibrazioni, impatto visivo, ecc.).

Completata l'analisi iniziale, l'azienda ha a disposizione tutti gli elementi necessari per definire la propria politica ambientale e formulare il programma ambientale, i due successivi passi fondamentali dell'EMAS.
La politica ambientale è una dichiarazione di principio che sancisce in modo inequivocabile l'impegno dell'azienda a favore della tutela ambientale ed enuncia i principi generali cui tale impegno si ispira.
Alla luce dei risultati dell'analisi iniziale, l'azienda dovrà poi introdurre un programma ambientale per agire sugli aspetti ambientali del sito identificati come significativi. Tale programma comprende la descrizione dei piani di azione mediante i quali l'azienda traduce i principi generali della sua politica ambientale in obiettivi specifici, predispone risorse e strumenti operativi adeguati e definisce poteri e responsabilità per il conseguimento di tali obiettivi, pianificando le scadenze secondo le quali essi dovranno essere raggiunti.
Per realizzare gli obiettivi che ha stabilito nel programma ambientale, l'azienda deve quindi dotarsi di una struttura organizzativa specifica, il Sistema di gestione ambientale (SGA), che in un certo senso rappresenta il cuore di tutto il processo di adesione all'EMAS.
La successiva attività di auditing (verifica) consiste nella valutazione sistematica, documentata, periodica e obbiettiva dell'efficienza complessiva del SGA del sito e della sua capacità di realizzare gli obiettivi definiti dei programmi ambientali. Questo strumento consente alla direzione dell'azienda di ridefinire, qualora ne sia verificata l'opportunità o la necessità, gli obiettivi contenuti nel programma ambientale o determinate caratteristiche del SGA nell'ottica del miglioramento continuo.
Le prestazioni ambientali del sito sono poi portate a conoscenza del pubblico attraverso la dichiarazione ambientale, un documento che comprende sia la descrizione delle attività del sito e delle incidenze che esse hanno sull'ambiente, sia il resoconto dei risultati ottenuti dall'azienda nel perseguimento di un migliore efficienza ambientale, nonché l'enunciazione degli obiettivi e dei programmi definiti per il futuro. Tale dichiarazione deve essere poi convalidata da un verificatore ambientale esterno accreditato al fine di richiedere la registrazione del sito all'Organismo nazionale Competente.
Nel regolamento comunitario sono quindi previsti 3 principali protagonisti:
  • il sito cioè lo stabilimento oggetto di indagine;

  • i verificatori ambientali autorizzati;

  • un Organismo Competente a livello nazionale.

In questo schema l'unione Europea ha un ruolo di supervisione generale, soprattutto sugli enti abilitati dagli Stati membri ad autorizzare i verificatori, nonché di definire gli standard di qualità da applicare nelle verifiche delle performance ambientali.
Le prime esperienze di verifica hanno mostrato come ci possono essere ampi margini di discrezionalità e conseguentemente di differenziazione nell'operato dei verificatori, per questo ci sono state numerose richieste di maggiori specificazioni e chiarimenti dei contenuti del Regolamento.
In Italia con il decreto n. 413 pubblicato il 3 ottobre 1995 relativo al "Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit" si è creato un unico Comitato interministeriale che assolve contemporaneamente ai compiti dell'Organismo Competente previsto dal regolamento EMAS e a quelli del Competent Body previsto dal regolamento CEE 880/92 (Ecolabel) e quindi un unico organismo per due strumenti diversi, l'Ecolabel e l'EMAS.
Inoltre altra anomalia del caso italiano (forse più pericolosa) riguarda la mancata creazione di due organismi separati ed autonomi, l'Organismo Competente e quello di Accreditamento aventi il primo la funzione di registrare i siti, sospenderli e pubblicare l'elenco dei siti registrati ed il secondo la funzione di definire i criteri di accreditamento dei verificatori ambientali, di istituire un apposito albo per tali verificatori e controllare il loro operato. Quest'ultima funzione è molto delicata perché la credibilità dell'intero sistema dipende in buona misura dalla professionalità e dall'autonomia dei verificatori.
L'EMAS è divenuto operativo, cioè potenzialmente aperto alla partecipazione delle imprese del settore industriale, dal 10 aprile 1995.

4 parte - Norme volontarie ISO 14000