| GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI
ALL'INTERNO DELL'IMPRESA |
| (di R. Giacomozzi) |
|
| EMAS - ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME -
SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE ED AUDIT |
| Il Regolamento comunitario n. 1836 del 29
giugno 1993, prevede la possibilità di un'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale ad un Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit ambientale (EMAS). |
| Trattandosi di una norma volontaria il
legislatore non pone dei limiti quantitativi o dei vincoli operativi ma delinea le
caratteristiche che un Sistema di gestione ambientale (SGA) deve possedere affinché
all'impresa venga attribuito un pubblico riconoscimento per il suo impegno nei confronti
di una gestione ambientalmente corretta. La logica dell'EMAS è infatti quella
dell'attivazione delle imprese verso il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali
secondo tempi e criteri adeguati e commisurati alle loro esigenze e disponibilità,
dettati più da pressioni di natura competitiva e sociale che dalle prescrizioni
normative. |
| Conseguentemente, benché il rispetto della
conformità legislativa non sia fatto specifico oggetto di verifica nell'ambito della
partecipazione dell'azienda all'EMAS, esso deve essere concepito come una precondizione il
cui mantenimento è tra i compiti fondamentali del SGA. |
| Un'altra prerogativa dell'EMAS è di
riferirsi a siti produttivi e non ad imprese. Questo deriva dalla necessità di
considerare un ambito di applicazione locale, sufficientemente omogeneo, con problematiche
ambientali specifiche in riferimento alle quali realizzare concretamente la logica del
miglioramento continuo e del dialogo con il pubblico. In base a questo Regolamento una
azienda ha la possibilità di dimostrare che, presso un determinato sito, ha instaurato un
SGA per tenere sotto controllo tutte quelle attività che hanno un impatto sull'ambiente
esterno (emissioni in atmosfera, scarichi in corpi idrici, gestione rifiuti,
contaminazioni del suolo, rumore, radiazioni, ecc.) e successivamente ciò le permetterà
di essere iscritta in un apposito Registro Europeo. |
| La normativa europea intende stimolare le
imprese ad avere una gestione rispettosa dell'ambiente, mediante l'introduzione di
politiche e programmi di gestione ambientale, e consentire loro di concepire l'ambiente
non più solo come un costo da sopportare ma anche come un mezzo per migliorare la propria
immagine e competitività. Il Regolamento inoltre prevede il coinvolgimento del pubblico,
mediante informazioni verificate sulle prestazioni ambientali delle aziende. |
| Le attività considerate sono, in una fase
iniziale, quelle industriali. È comunque previsto che i singoli Paesi possano applicare
l'EMAS, in via sperimentale e in vista della futura revisione (inizialmente fissata per il
'98 ma che probabilmente slitterà al 2000), ad altri settori, ad esempio il turismo, i
trasporti, la grande distribuzione commerciale, i servizi pubblici. |
| Operativamente il sistema prevede sei fasi: |
| 1) analisi ambientale iniziale del sito; |
| 2) messa a punto di un sistema di protezione
ambientale articolato con una politica ambientale per garantire gli standard ed il
miglioramento continuo, degli obiettivi da conseguire, un programma per il sito, un audit
ovvero una verifica del funzionamento del sistema stesso al fine di individuare le
eventuali necessarie azioni correttive; |
| 3) stesura di una dichiarazione ambientale; |
| 4) convalida della dichiarazione ambientale
da parte dei verificatori esterni autorizzati; |
| 5) comunicazione all'Organismo nazionale
Competente in caso positivo cioè di convalida della dichiarazione; |
| 6) registrazione del sito in un apposito
Albo. |
Per mezzo dell'analisi
ambientale iniziale devono essere individuati e documentati tutti gli effetti ambientali
rilevanti connessi con l'attività del sito (emissioni in atmosfera, scarichi in acqua,
produzione di rifiuti solidi, consumo di risorse naturali, rumore, odore, vibrazioni,
impatto visivo, ecc.). |
| Completata l'analisi iniziale, l'azienda ha a
disposizione tutti gli elementi necessari per definire la propria politica ambientale e
formulare il programma ambientale, i due successivi passi fondamentali dell'EMAS. |
| La politica ambientale è una dichiarazione
di principio che sancisce in modo inequivocabile l'impegno dell'azienda a favore della
tutela ambientale ed enuncia i principi generali cui tale impegno si ispira. |
| Alla luce dei risultati dell'analisi
iniziale, l'azienda dovrà poi introdurre un programma ambientale per agire sugli aspetti
ambientali del sito identificati come significativi. Tale programma comprende la
descrizione dei piani di azione mediante i quali l'azienda traduce i principi generali
della sua politica ambientale in obiettivi specifici, predispone risorse e strumenti
operativi adeguati e definisce poteri e responsabilità per il conseguimento di tali
obiettivi, pianificando le scadenze secondo le quali essi dovranno essere raggiunti. |
| Per realizzare gli obiettivi che ha stabilito
nel programma ambientale, l'azienda deve quindi dotarsi di una struttura organizzativa
specifica, il Sistema di gestione ambientale (SGA), che in un certo senso rappresenta il
cuore di tutto il processo di adesione all'EMAS. |
| La successiva attività di auditing
(verifica) consiste nella valutazione sistematica, documentata, periodica e obbiettiva
dell'efficienza complessiva del SGA del sito e della sua capacità di realizzare gli
obiettivi definiti dei programmi ambientali. Questo strumento consente alla direzione
dell'azienda di ridefinire, qualora ne sia verificata l'opportunità o la necessità, gli
obiettivi contenuti nel programma ambientale o determinate caratteristiche del SGA
nell'ottica del miglioramento continuo. |
| Le prestazioni ambientali del sito sono poi
portate a conoscenza del pubblico attraverso la dichiarazione ambientale, un documento che
comprende sia la descrizione delle attività del sito e delle incidenze che esse hanno
sull'ambiente, sia il resoconto dei risultati ottenuti dall'azienda nel perseguimento di
un migliore efficienza ambientale, nonché l'enunciazione degli obiettivi e dei programmi
definiti per il futuro. Tale dichiarazione deve essere poi convalidata da un verificatore
ambientale esterno accreditato al fine di richiedere la registrazione del sito
all'Organismo nazionale Competente. |
| Nel regolamento comunitario sono quindi
previsti 3 principali protagonisti: |
il sito cioè lo stabilimento oggetto
di indagine;
i verificatori ambientali autorizzati;
un Organismo Competente a livello
nazionale.
|
| In questo schema l'unione Europea ha un ruolo
di supervisione generale, soprattutto sugli enti abilitati dagli Stati membri ad
autorizzare i verificatori, nonché di definire gli standard di qualità da applicare
nelle verifiche delle performance ambientali. |
| Le prime esperienze di verifica hanno
mostrato come ci possono essere ampi margini di discrezionalità e conseguentemente di
differenziazione nell'operato dei verificatori, per questo ci sono state numerose
richieste di maggiori specificazioni e chiarimenti dei contenuti del Regolamento. |
| In Italia con il decreto n. 413 pubblicato il
3 ottobre 1995 relativo al "Regolamento recante norme per l'istituzione ed il
funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit" si è creato un unico
Comitato interministeriale che assolve contemporaneamente ai compiti dell'Organismo
Competente previsto dal regolamento EMAS e a quelli del Competent Body previsto dal
regolamento CEE 880/92 (Ecolabel) e quindi un unico organismo per due strumenti diversi,
l'Ecolabel e l'EMAS. |
| Inoltre altra anomalia del caso italiano
(forse più pericolosa) riguarda la mancata creazione di due organismi separati ed
autonomi, l'Organismo Competente e quello di Accreditamento aventi il primo la funzione di
registrare i siti, sospenderli e pubblicare l'elenco dei siti registrati ed il secondo la
funzione di definire i criteri di accreditamento dei verificatori ambientali, di istituire
un apposito albo per tali verificatori e controllare il loro operato. Quest'ultima
funzione è molto delicata perché la credibilità dell'intero sistema dipende in buona
misura dalla professionalità e dall'autonomia dei verificatori. |
| L'EMAS è divenuto operativo, cioè
potenzialmente aperto alla partecipazione delle imprese del settore industriale, dal 10
aprile 1995. |