| Senigallia 12 giugno 1998 -
Auditorium S. Rocco - Giornata di studio su: Le procedure di recupero dei rifiuti non
pericolosi - DM 5 Febbraio 1998 Relatore: ing.
Renato Vignini (Responsabile Settore Rifiuti Speciali - Regione Marche)
D.M. 5 Febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. 16 aprile 1998 Suppl. Ord. n. 72)
- Gli aspetti autorizzatori
Il D.Lgs. 22/97 (più noto come decreto Ronchi)
esplicita fra le proprie finalità che la gestione dei rifiuti costituisce attività di
pubblico interesse ed è disciplinata dal decreto stesso al fine di assicurare un'elevata
protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei
rifiuti pericolosi.
Pertanto, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo
e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
Per conseguire quanto sopra e, contestualmente, una
corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello
smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima
dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine
di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
Comunque, viene evidenziato che il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto
alle altre forme di recupero, così come che lo smaltimento dei rifiuti costituisce la
fase residuale della gestione dei rifiuti, che, pertanto, devono essere il più possibile
ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero.
I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda
alla Regione, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica
prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene
pubblica.
L'iter di approvazione, della durata complessiva di 150
giorni, prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la Regione nomini
un responsabile del procedimento e convochi una apposita conferenza, che entro novanta
giorni dalla sua convocazione:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla Giunta regionale.
Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni
della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva
il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
Contestualmente alla domanda di approvazione del progetto
può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la Regione autorizza le
operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che
autorizza la realizzazione dell'impianto.
Quello fino ad ora descritto è un iter normale di
approvazione di un progetto o di autorizzazione alla realizzazione di impianti di
smaltimento o di recupero, che, come abbiamo visto, nello spirito della semplificazione
delle procedure e per effetto dell'art. 27, viene delimitato in un termine temporale di
150 giorni tra la presentazione della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione.
Qualora non sia prevista la realizzazione di alcun nuovo
impianto, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è
autorizzato dalla Regione entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell'interessato.
L'autorizzazione deve individuare le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2 del
D.Lgs. 22/97, cioè non determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora, non causare inconvenienti da rumori o odori e non danneggiare il paesaggio e i
siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla
compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi
di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed
igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi
di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono
essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 (46), e
successive modifiche e integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque
anni, è rinnovabile e, a tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima
della scadenza dell'autorizzazione stessa.
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla
Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di
attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova
il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando
l'autorizzazione di cui sopra e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare
prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato
qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.
A fronte di ben delimitati tempi di conclusione dei
procedimenti sopra descritti, il D.Lgs. n. 22/97, con gli artt. 31, 32 e 33 stabilisce una
via preferenziale per le operazioni di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi e per le operazioni di recupero di
cui all'allegato C del decreto stesso e cioè:
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni
biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli
inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o
dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Art. 31 - Determinazione delle attività e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un
elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i
rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di
attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base
alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori
nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C
sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima
procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo
e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre,
rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure
rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di
quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie
89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 (56), e successive modifiche ed integrazioni,
e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (57), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base
annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93 (58), e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto
a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel
rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3
è disciplinata dal Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (59) , e dalle altre disposizioni che
regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e
28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente
Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si
applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (60).
Art. 33 - Operazioni di recupero
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente
competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime
sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di
rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre
emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse
di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui
al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma l;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la
gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il
termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque
effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 (61), pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (62), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni
ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a)
del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (63).
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non
si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per
ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al
comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto
delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in
particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile
da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in
atmosfera di cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti
stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a
tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina modalità,
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero
energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni
di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra
quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15 nonché alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non
vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi
prima della loro entrata in vigore.
Art. 57 - Disposizioni transitorie
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33,
comma 6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 (97), pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (98), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto e che risultino conformi alle norme
tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati sono tenuti ad
effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni
dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso l'attività può essere
proseguita senza attendere il decorso dei novanta giorni dalla comunicazione. |