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RIFIUTI NON PERICOLOSI - Relazioni tratte dagli interventi nei convegni di Centobuchi (AP) e Senigallia (AN)
Senigallia 12 giugno 1998 - Auditorium S. Rocco - Giornata di studio su: Le procedure di recupero dei rifiuti non pericolosi - DM 5 Febbraio 1998

Origine e classificazione dei materiali destinati al recupero

Relatore:  Dott. Massimo Mariani (Chimico Dir. S.M.S.P. -Az. U.S.L. n.1, Pesaro)

  Il decreto 05.02.98 può essere considerato il primo, se non in stretto senso cronologico, certo per importanza, degli oltre 70 decreti attuativi di cui il decreto "Ronchi" aveva annunciato l’emanazione; infatti la materia trattata (il recupero dei rifiuti) è uno dei capisaldi della filosofia del D.L.vo 22/97 che in questo modo intende superare il concetto di semplice "smaltimento" che stava alla base del DPR 915/82.

I materiali di cui tratta il Decreto Ministeriale 05.02.98 sono all’incirca gli stessi che figuravano nei decreti 05.09.94 (MPS e materiali recuperabili) e 16.01.95 (produzione di energia da residui).

Anche le caratteristiche e le prescrizioni per le attività di recupero sono in molti casi identiche al passato. Come certamente è stato fatto notare da altri relatori ciò che cambia è l’impianto del provvedimento che si configura, per le imprese interessate, come un’alternativa alla consueta prassi dell’autorizzazione regionale (artt. 27 e 28 del D.L.vo n.22/97) con notevole diminuzione della gravosità degli adempimenti necessari per l’inizio o la prosecuzione dell’attività.

Prima di esaminare le "famiglie" di rifiuti interessati dal provvedimento occorre ricordare che esso è diretto al recupero dei rifiuti non pericolosi e che, a tal fine, abroga (art. 11) le norme sul recupero dei non pericolosi contenute nel DM 05.09.94 e DM 16.01.95; è ovvio che qualora si proceda al recupero di rifiuti pericolosi si dovrà ancora fare riferimento ai due "vecchi" decreti. Quindi, oggi, il recupero dei rifiuti, mancando ancora il decreto sul recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi del D.L.vo 22/97, è disciplinato dal DM 05.09.94, DM 16.01.95 e dal DM 05.02.98.

E’ opportuno ribadire, se mai ve ne fosse bisogno, il concetto di rifiuto pericoloso; il decreto "Ronchi", nella sua ultima formulazione recita (art.7 c.4) " Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli allegati G, H ed I". E’ opinione comune, avvallata anche da sentenze della Cassazione, che per rifiuto pericoloso debba intendersi unicamente un rifiuto che è incluso nel citato Allegato D, e niente altro.

Un altro aspetto ovvio, ma non troppo, è che le procedure semplificate si riferiscono ai soli rifiuti indicati, col loro codice C.E.R. con caratteristiche definite, alle attività di recupero che sono espressamente riportate, e alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti e/o MPS ottenuti; in altre parole non è consentito l’accesso alle procedure semplificate per il recupero se non si rispetta integralmente la normativa tecnica del DM 05.02.98. Per fare un esempio, chi vorrà utilizzare il rifiuto di cui al punto 7.30 (Sabbia e conchiglie) per un recupero ambientale diverso da quello indicato (ripascimento arenili) non lo potrà fare; o perlomeno non potrà farlo usufruendo delle procedure semplificate, ma soltanto chiedendo autorizzazione alla Regione ai sensi degli artt. 27 e 28 del "Ronchi". Da quanto detto emerge che la scelta di operare il recupero dei rifiuti con le procedure ordinarie o con quelle semplificate è a carico esclusivo dell’impresa (art. 33 del "Ronchi" c.1 "...possono..") che sceglie se sottostare alla normativa tecnica abbastanza rigida delle procedure semplificate o percorrere la strada, sicuramente più onerosa dal punto di vista economico, ma con più possibilità di azione dell’autorizzazione regionale. Nel caso delle procedure semplificate l’operatore sa che nel suo impianto entrano "rifiuti", con tutti gli obblighi che ne conseguono, ma escono "merci" e/o "materie prime secondarie" non più soggette agli adempimenti relativi ai rifiuti (formulari, registri, MUD).

Chi ha seguito l’iter di approvazione del provvedimento, sa che numerosi sono stati i cambiamenti, anche ell’ultima ora, che hanno interessato aspetti non certamente secondari. Uno di questi è la definizione di Materia Prima Secondaria (MPS) che non è data esplicitamente, ma di cui si parla nella direttiva CEE 91/156 all’art. 3 c.1. (per la verità in un’accezione più ampia che non un semplice prodotto derivante dal recupero di rifiuti).

All’art.7 si limita il deposito temporaneo per i rifiuti infiammabili o putrescibili; ora, mentre il concetto di infiammabile è definito dalla Dir. CEE 91/689 ( recepita nell’all’I punto H3-B dal "Ronchi" ultima versione), sarebbe stato opportuno indicare metodi di analisi di riferimento e limiti univoci anche per il "putrescibile" ( quando un rifiuto è "putrescibile", e da che valore in poi lo è?).

Quelle che seguono sono le mie osservazioni scaturite da una prima (e non certo esauriente) lettura del testo del decreto con i suoi allegati.

Le 18 famiglie di rifiuti destinati al recupero di materia comprendono come, già detto, le ex-MPS, gli ex-mercuriali quasi in toto.

Tra le carte(1) ad esempio, sono scomparse le carte autocopianti perché l’inchiostro dell’autocopiante è ritenuto possibile fonte di pericolo. Gli scarti di pannolini e assorbenti figurano col codice 150200 quando sarebbe stato più appropriato il 150201 ( i codici con finale "00" sono sottofamiglie di rifiuti, e quindi possono comprendere più tipologie. In questo caso la sottofamiglia è costituita da un solo rifiuto, e quindi, anche se l’indicazione è formalmente imprecisa, di fatto è sostanzialmente corretta).

Tra il vetro (2) si prevede, come del resto in passato, il vetro prodotto da luoghi di cura per le persone [180104] (i contenitori per le flebo, privati degli aghi, etc. in accordo col DM 25.05.89); non si comprende perché non figuri l’analogo [180203], anch’esso non pericoloso, derivante dai luoghi di cura per gli animali. Tra i vetri ora è comparso il cristallo, che dovrebbe andare ai cementifici a patto di non contenere Piombo. Il ricorso al cementificio, come extrema ratio del recupero è ricorrente nel decreto, anche se l’interesse dei cementifici ad utilizzare come materie prime questa gamma piuttosto variegata di materiali è tutta da dimostrare.

Fra i materiali ferrosi e non ferrosi (3 e 4) sono stati inseriti i mezzi rotabili purché privi di amianto . I rifiuti della demolizione auto sono presenti al punto 5.1 (altri rifiuti contenenti metalli); si tenga conto però che nella demolizione di un’auto si generano molti rifiuti pericolosi, per i quali, al momento, attuale le procedure semplificate non sono praticabili. Si suppone il recupero delle sole parti non pericolose dell’auto, sottintendendo perciò che a monte vi debba essere un impianto di demolizione autorizzato in via ordinaria dalla Regione. Fra i rifiuti di materie plastiche (6) sono state inserite le resine a scambio ionico, purché bonificate da contaminanti da processo. Fra i rifiuti ceramici ed inerti (7) figura la pomice esausta (7.21) prodotta dalle lavanderie industriali: caratteristiche e prescrizioni sono identiche rispetto a quanto enunciato dal DM 05.09.94. Sarebbe stato opportuno estenderne gli impieghi ( per esempio per i recuperi ambientali) con le garanzie (test di cessione dell’allegato 3) analoghe a quelle usate per altri inerti. Non ci sono grosse novità per i gruppi 8 (Cuoio), 9 (Legno) e 10 (Gomma). Nel gruppo 11 (Agroalimentare) si nota la comparsa degli oli esausti vegetali e animali, in previsione dell’applicazione dell’art.47 del "Ronchi" (Istituzione del Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti).

Alcune associazioni di categoria hanno osservato che gli impieghi previsti dalle norme tecniche a volte non tengono conto di particolari situazioni. E’ il caso, nei proprio nel gruppo 11, della lolla di riso (11.8), da cui pare si estragga, con tecnologia tutta italiana, il furfurolo, e che dal decreto appare destinata soltanto alla produzione di lettiere per animali.

Fra i Fanghi (12) sono comparsi i fanghi di dragaggio fra i rifiuti recuperabili: ma fra essi non si trovano i materiali di escavazione dei fondali dei porti. In sintonia col D.M. 24.01.96 che prevede una specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente sia che si scelga lo smaltimento a mare che a terra (che viene privilegiato). A questo proposito si specifica che i fanghi (derivanti dall’escavo di acque interne) possono essere utilizzati in molti modi purché NON vengano a contatto coll’ambiente marino.

Sono comparse le macchine fotografiche monouso ed è riconfermata la presenza dei contenitori di toner (13.20) per fotocopiatrici, stampanti laser e fax : si prescrive il riuso, anche se tale prescrizione temo non troverà molto seguito.I punti 14, 15 e 16 nei vecchi decreti non c’erano. Si prevede la selezione del cosiddetto CDR - Combustibile Da Rifiuti (14) per la produzione di energia e di Biogas (15) (per fermentazione anaerobica) anch’esso per la produzione di energia.

E’ interessante il punto 16 (Compostaggio), che potenzialmente può interessare molte imprese.

Il recupero della sostanza organica fermentescibile è un imperativo del Decreto "Ronchi" in quanto si prevede (art. 5 c.6) che dal 1 Gennaio del 2000 sarà possibile smaltire in discarica solo i rifiuti inerti. Il recupero della frazione organica degli RSU diventa quindi una logica conseguenza.

Prima dell’emanazione del presente decreto il compost era regolato dalla Delibera C.I. 27.07.84 e, usando come sola "materia prima" i RSU selezionati, dalla L.784/84. Inutile dire che si tratta di norme oramai "datate" che in molti punti non tengono conto dell’evoluzione che la materia ha subito in questi ultimi anni.

Osserviamo che fra le tipologie di rifiuti "trattabili" figura al punto k) il contenuto dei prestomaci e fra le caratteristiche si trova che il recupero è "limitato" ai soli rifiuti " a basso rischio" così come definiti dal D.L.vo n.508/92. Ora il citato Decreto prevede che il trattamento dei rifiuti a basso rischio sia possibile solo: in uno stabilimento di trasformazione a basso rischio oppure mediante sotterramento oppure mediante incenerimento.

Il Decreto 508 definisce lo stabilimento a basso rischio come "...stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale .." A mio avviso all’impianto che produrrà compost con le procedure semplificate del DM 05.02.98 ( se userà i rifiuti del punto k) dovranno essere applicate le prescrizioni del D.L.vo 508/92 (così come è prescritto per i rifiuti del tipo 18.1 destinati alla produzione di fertilizzanti) altrimenti non potrà essere considerato come uno stabilimento a basso rischio e di conseguenza non potrà trattare rifiuti di origine animale.

Vi sono poi due prescrizioni, a mio avviso, fra loro contrastanti.

Per le deiezioni del punto g) non sono indicate caratteristiche di alcun tipo, quando al punto 18.12 gli stessi materiali, usati per produrre fertilizzanti, devono avere un contenuto massimo di Rame e Zinco ; è notorio che tali elementi sono presenti nelle deiezioni animali in quantitativi spesso anche superiori ai limiti indicati.

Per i fanghi di depurazione del punto m) si applicano i limiti del D.L.vo n.99/92 per una serie di parametri tra cui alcuni metalli, oltre a limiti di tipo quantitativo (non più del 35-50 % in miscela con altri rifiuti); anche in questo caso è notorio che molti fanghi di impianti di depurazione civile o di industrie agroalimentari sono pressoché privi di metalli. Può quindi accadere l’assurdo che un compost ottenuto da 1\3 di fango di depurazione e 2\3 di deiezioni animali abbia un contenuto di Rame e Zinco superiore ai limiti stabiliti dal D.L.vo n.99/92 ed essere "a norma" del DM 05.02.98.

Infatti un’ulteriore contraddizione è a mio avviso ravvisabile proprio nel punto che definisce le caratteristiche del prodotto ottenuto (16.1.4). Non esiste nella L.748/84 un compost prodotto da "materie prime" come quelle descritte nel DM 05.02.98; il materiale che più si "avvicina" è quello indicato come "Ammendante da residui urbani (Composti maturi)" nell’allegato 1C, punto 2.1, N.6 della L.748/84. Tale materiale però è prodotto soltanto da RSU preceduti da selezione, e non è quindi esattamente sovrapponibile al compost di cui si parlava poco fa. In ogni caso le specifiche di un siffatto materiale sono abbastanza blande (ad es. non ci sono limiti per i metalli!).

Per concludere un’occhiata anche alla sezione riguardante il recupero di energia.

Nell’allegato 2 sub.1 figurano 14 gruppi di rifiuti fra cui molti che erano già presenti nel DM 16.01.95; purtroppo, a mio avviso, compaiono anche alcune incongruenze di allora. Due fra tutte: nel caso della tipologia 6 (legno trattato) si richiedono caratteristiche di difficile se non impossibile determinazione analitica. La tipologia 14 (Pollina) viene confermata nella sua destinazione alla produzione di energia: per la verità sarebbe anche possibile il recupero come fertilizzante (18.12 all.1 sub.1) ma, a mio giudizio, non si doveva consentire questa alternativa, in quanto bruciare la pollina, materiale ricco di Azoto e Fosforo, non è certo la forma di "recupero" più efficiente. Perché non bruciare allora anche carta e materie plastiche selezionate?

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