| Senigallia 12 giugno 1998 -
Auditorium S. Rocco - Giornata di studio su: Le procedure di recupero dei rifiuti non
pericolosi - DM 5 Febbraio 1998 Origine
e classificazione dei materiali destinati al recupero
Relatore: Dott. Massimo Mariani (Chimico
Dir. S.M.S.P. -Az. U.S.L. n.1, Pesaro)
Il decreto 05.02.98 può essere considerato il
primo, se non in stretto senso cronologico, certo per importanza, degli oltre 70 decreti
attuativi di cui il decreto "Ronchi" aveva annunciato lemanazione; infatti
la materia trattata (il recupero dei rifiuti) è uno dei capisaldi della filosofia del
D.L.vo 22/97 che in questo modo intende superare il concetto di semplice
"smaltimento" che stava alla base del DPR 915/82.
I materiali di cui tratta il Decreto
Ministeriale 05.02.98 sono allincirca gli stessi che figuravano nei decreti 05.09.94
(MPS e materiali recuperabili) e 16.01.95 (produzione di energia da residui).
Anche le caratteristiche e le
prescrizioni per le attività di recupero sono in molti casi identiche al passato. Come
certamente è stato fatto notare da altri relatori ciò che cambia è limpianto del
provvedimento che si configura, per le imprese interessate, come unalternativa alla
consueta prassi dellautorizzazione regionale (artt. 27 e 28 del D.L.vo n.22/97) con
notevole diminuzione della gravosità degli adempimenti necessari per linizio o la
prosecuzione dellattività.
Prima di esaminare le
"famiglie" di rifiuti interessati dal provvedimento occorre ricordare che esso
è diretto al recupero dei rifiuti non pericolosi e che, a tal fine, abroga (art. 11) le
norme sul recupero dei non pericolosi contenute nel DM 05.09.94 e DM 16.01.95; è ovvio
che qualora si proceda al recupero di rifiuti pericolosi si dovrà ancora fare riferimento
ai due "vecchi" decreti. Quindi, oggi, il recupero dei rifiuti, mancando ancora
il decreto sul recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi del D.L.vo 22/97, è disciplinato
dal DM 05.09.94, DM 16.01.95 e dal DM 05.02.98.
E opportuno ribadire, se mai ve ne
fosse bisogno, il concetto di rifiuto pericoloso; il decreto "Ronchi", nella sua
ultima formulazione recita (art.7 c.4) " Sono pericolosi i rifiuti non domestici
precisati nellelenco di cui allallegato D sulla base degli allegati G, H ed I".
E opinione comune, avvallata anche da sentenze della Cassazione, che per rifiuto
pericoloso debba intendersi unicamente un rifiuto che è incluso nel citato Allegato D, e
niente altro.
Un altro aspetto ovvio, ma non troppo, è
che le procedure semplificate si riferiscono ai soli rifiuti indicati, col loro codice
C.E.R. con caratteristiche definite, alle attività di recupero che sono espressamente
riportate, e alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti e/o MPS ottenuti; in
altre parole non è consentito laccesso alle procedure semplificate per il recupero
se non si rispetta integralmente la normativa tecnica del DM 05.02.98. Per fare un
esempio, chi vorrà utilizzare il rifiuto di cui al punto 7.30 (Sabbia e conchiglie) per
un recupero ambientale diverso da quello indicato (ripascimento arenili) non lo potrà
fare; o perlomeno non potrà farlo usufruendo delle procedure semplificate, ma soltanto
chiedendo autorizzazione alla Regione ai sensi degli artt. 27 e 28 del "Ronchi".
Da quanto detto emerge che la scelta di operare il recupero dei rifiuti con le procedure
ordinarie o con quelle semplificate è a carico esclusivo dellimpresa (art. 33 del
"Ronchi" c.1 "...possono..") che sceglie se sottostare alla normativa
tecnica abbastanza rigida delle procedure semplificate o percorrere la strada, sicuramente
più onerosa dal punto di vista economico, ma con più possibilità di azione
dellautorizzazione regionale. Nel caso delle procedure semplificate loperatore
sa che nel suo impianto entrano "rifiuti", con tutti gli obblighi che ne
conseguono, ma escono "merci" e/o "materie prime secondarie" non più
soggette agli adempimenti relativi ai rifiuti (formulari, registri, MUD).
Chi ha seguito liter di
approvazione del provvedimento, sa che numerosi sono stati i cambiamenti, anche
ellultima ora, che hanno interessato aspetti non certamente secondari. Uno di questi
è la definizione di Materia Prima Secondaria (MPS) che non è data esplicitamente, ma di
cui si parla nella direttiva CEE 91/156 allart. 3 c.1. (per la verità in
unaccezione più ampia che non un semplice prodotto derivante dal recupero di
rifiuti).
Allart.7 si limita il deposito
temporaneo per i rifiuti infiammabili o putrescibili; ora, mentre il concetto di
infiammabile è definito dalla Dir. CEE 91/689 ( recepita nellallI punto H3-B
dal "Ronchi" ultima versione), sarebbe stato opportuno indicare metodi di
analisi di riferimento e limiti univoci anche per il "putrescibile" ( quando un
rifiuto è "putrescibile", e da che valore in poi lo è?).
Quelle che seguono sono le mie
osservazioni scaturite da una prima (e non certo esauriente) lettura del testo del decreto
con i suoi allegati.
Le 18 famiglie di rifiuti destinati al
recupero di materia comprendono come, già detto, le ex-MPS, gli ex-mercuriali quasi in
toto.
Tra le carte(1) ad esempio, sono
scomparse le carte autocopianti perché linchiostro dellautocopiante è
ritenuto possibile fonte di pericolo. Gli scarti di pannolini e assorbenti figurano col
codice 150200 quando sarebbe stato più appropriato il 150201 ( i codici con finale
"00" sono sottofamiglie di rifiuti, e quindi possono comprendere più tipologie.
In questo caso la sottofamiglia è costituita da un solo rifiuto, e quindi, anche se
lindicazione è formalmente imprecisa, di fatto è sostanzialmente corretta).
Tra il vetro (2) si prevede, come del
resto in passato, il vetro prodotto da luoghi di cura per le persone [180104] (i
contenitori per le flebo, privati degli aghi, etc. in accordo col DM 25.05.89); non si
comprende perché non figuri lanalogo [180203], anchesso non pericoloso,
derivante dai luoghi di cura per gli animali. Tra i vetri ora è comparso il cristallo,
che dovrebbe andare ai cementifici a patto di non contenere Piombo. Il ricorso al
cementificio, come extrema ratio del recupero è ricorrente nel decreto, anche se
linteresse dei cementifici ad utilizzare come materie prime questa gamma piuttosto
variegata di materiali è tutta da dimostrare.
Fra i materiali ferrosi e non ferrosi (3
e 4) sono stati inseriti i mezzi rotabili purché privi di amianto . I rifiuti della
demolizione auto sono presenti al punto 5.1 (altri rifiuti contenenti metalli); si tenga
conto però che nella demolizione di unauto si generano molti rifiuti pericolosi,
per i quali, al momento, attuale le procedure semplificate non sono praticabili. Si
suppone il recupero delle sole parti non pericolose dellauto, sottintendendo perciò
che a monte vi debba essere un impianto di demolizione autorizzato in via ordinaria dalla
Regione. Fra i rifiuti di materie plastiche (6) sono state inserite le resine a scambio
ionico, purché bonificate da contaminanti da processo. Fra i rifiuti ceramici ed inerti
(7) figura la pomice esausta (7.21) prodotta dalle lavanderie industriali: caratteristiche
e prescrizioni sono identiche rispetto a quanto enunciato dal DM 05.09.94. Sarebbe stato
opportuno estenderne gli impieghi ( per esempio per i recuperi ambientali) con le garanzie
(test di cessione dellallegato 3) analoghe a quelle usate per altri inerti. Non ci
sono grosse novità per i gruppi 8 (Cuoio), 9 (Legno) e 10 (Gomma). Nel gruppo 11
(Agroalimentare) si nota la comparsa degli oli esausti vegetali e animali, in previsione
dellapplicazione dellart.47 del "Ronchi" (Istituzione del Consorzio
Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti).
Alcune associazioni di categoria hanno
osservato che gli impieghi previsti dalle norme tecniche a volte non tengono conto di
particolari situazioni. E il caso, nei proprio nel gruppo 11, della lolla di riso
(11.8), da cui pare si estragga, con tecnologia tutta italiana, il furfurolo, e che dal
decreto appare destinata soltanto alla produzione di lettiere per animali.
Fra i Fanghi (12) sono comparsi i fanghi
di dragaggio fra i rifiuti recuperabili: ma fra essi non si trovano i materiali di
escavazione dei fondali dei porti. In sintonia col D.M. 24.01.96 che prevede una specifica
autorizzazione concessa dal Ministero dellAmbiente sia che si scelga lo smaltimento
a mare che a terra (che viene privilegiato). A questo proposito si specifica che i fanghi
(derivanti dallescavo di acque interne) possono essere utilizzati in molti modi
purché NON vengano a contatto collambiente marino.
Sono comparse le macchine fotografiche
monouso ed è riconfermata la presenza dei contenitori di toner (13.20) per
fotocopiatrici, stampanti laser e fax : si prescrive il riuso, anche se tale prescrizione
temo non troverà molto seguito.I punti 14, 15 e 16 nei vecchi decreti non cerano.
Si prevede la selezione del cosiddetto CDR - Combustibile Da Rifiuti (14) per la
produzione di energia e di Biogas (15) (per fermentazione anaerobica) anchesso per
la produzione di energia.
E interessante il punto 16
(Compostaggio), che potenzialmente può interessare molte imprese.
Il recupero della sostanza organica
fermentescibile è un imperativo del Decreto "Ronchi" in quanto si prevede (art.
5 c.6) che dal 1 Gennaio del 2000 sarà possibile smaltire in discarica solo i rifiuti
inerti. Il recupero della frazione organica degli RSU diventa quindi una logica
conseguenza.
Prima dellemanazione del presente
decreto il compost era regolato dalla Delibera C.I. 27.07.84 e, usando come sola
"materia prima" i RSU selezionati, dalla L.784/84. Inutile dire che si tratta di
norme oramai "datate" che in molti punti non tengono conto dellevoluzione
che la materia ha subito in questi ultimi anni.
Osserviamo che fra le tipologie di
rifiuti "trattabili" figura al punto k) il contenuto dei prestomaci e fra le
caratteristiche si trova che il recupero è "limitato" ai soli rifiuti " a
basso rischio" così come definiti dal D.L.vo n.508/92. Ora il citato Decreto prevede
che il trattamento dei rifiuti a basso rischio sia possibile solo: in uno stabilimento
di trasformazione a basso rischio oppure mediante sotterramento oppure mediante
incenerimento.
Il Decreto 508 definisce lo stabilimento
a basso rischio come "...stabilimento che produce alimenti per animali familiari o
farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a
tal fine rifiuti di origine animale .." A mio avviso allimpianto che
produrrà compost con le procedure semplificate del DM 05.02.98 ( se userà i rifiuti del
punto k) dovranno essere applicate le prescrizioni del D.L.vo 508/92 (così come è
prescritto per i rifiuti del tipo 18.1 destinati alla produzione di fertilizzanti)
altrimenti non potrà essere considerato come uno stabilimento a basso rischio e di
conseguenza non potrà trattare rifiuti di origine animale.
Vi sono poi due prescrizioni, a mio
avviso, fra loro contrastanti.
Per le deiezioni del punto g) non sono
indicate caratteristiche di alcun tipo, quando al punto 18.12 gli stessi materiali, usati
per produrre fertilizzanti, devono avere un contenuto massimo di Rame e Zinco ; è notorio
che tali elementi sono presenti nelle deiezioni animali in quantitativi spesso anche
superiori ai limiti indicati.
Per i fanghi di depurazione del punto m)
si applicano i limiti del D.L.vo n.99/92 per una serie di parametri tra cui alcuni
metalli, oltre a limiti di tipo quantitativo (non più del 35-50 % in miscela con altri
rifiuti); anche in questo caso è notorio che molti fanghi di impianti di depurazione
civile o di industrie agroalimentari sono pressoché privi di metalli. Può quindi
accadere lassurdo che un compost ottenuto da 1\3 di fango di depurazione e 2\3 di
deiezioni animali abbia un contenuto di Rame e Zinco superiore ai limiti stabiliti dal
D.L.vo n.99/92 ed essere "a norma" del DM 05.02.98.
Infatti unulteriore contraddizione
è a mio avviso ravvisabile proprio nel punto che definisce le caratteristiche del
prodotto ottenuto (16.1.4). Non esiste nella L.748/84 un compost prodotto da "materie
prime" come quelle descritte nel DM 05.02.98; il materiale che più si
"avvicina" è quello indicato come "Ammendante da residui urbani
(Composti maturi)" nellallegato 1C, punto 2.1, N.6 della L.748/84. Tale
materiale però è prodotto soltanto da RSU preceduti da selezione, e non è quindi
esattamente sovrapponibile al compost di cui si parlava poco fa. In ogni caso le
specifiche di un siffatto materiale sono abbastanza blande (ad es. non ci sono limiti per
i metalli!).
Per concludere unocchiata anche
alla sezione riguardante il recupero di energia.
Nellallegato 2 sub.1 figurano 14
gruppi di rifiuti fra cui molti che erano già presenti nel DM 16.01.95; purtroppo, a mio
avviso, compaiono anche alcune incongruenze di allora. Due fra tutte: nel caso della
tipologia 6 (legno trattato) si richiedono caratteristiche di difficile se non impossibile
determinazione analitica. La tipologia 14 (Pollina) viene confermata nella sua
destinazione alla produzione di energia: per la verità sarebbe anche possibile il
recupero come fertilizzante (18.12 all.1 sub.1) ma, a mio giudizio, non si doveva
consentire questa alternativa, in quanto bruciare la pollina, materiale ricco di Azoto e
Fosforo, non è certo la forma di "recupero" più efficiente. Perché non
bruciare allora anche carta e materie plastiche selezionate? |