| CENTOBUCHI (AP)
INCONTRO DI LAVORO del 29/05/1998 - Il nuovo Decreto Ministero dellAmbiente del
05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n°
22". LA "GESTIONE" DEI RIFIUTI: LE
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO (SECONDA PARTE)
Intervento del: Dott. Piergiorgio
Carrescia
AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE SEMPLIFICATE
La gestione dei rifiuti è un'attività di
pubblico interesse rispetto alla quale i comportamenti degli individui non possono essere
liberi ma devono sottostare ad obblighi e limiti imposti dal legislatore.
Il Ronchi riconferma quindi il sistema
"autorizzatorio" del D.P.R. 915/82 inteso come necessità che la P.A. rimuova un
limite che impedisce l'esercizio di una facoltà giuridica da parte di un privato, nel
caso specifico il diritto di impresa.
L'atto della P.A. non crea perciò un
diritto "nuovo" in capo al destinatario, non conferisce nuove posizioni
giuridiche attive ma rimuove semplicemente un limite legale.
Questo sistema "rigido" è stato
però mitigato nel Ronchi con il ricorso alla procedura già prevista dall'art. 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 mediante la quale l'interessato può dichiarare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di determinate attività e,
decorso un preciso termine, iniziare l'attività.
In particolare questa procedura
"documentale" è stata prevista:
a) per l'iscrizione all'Albo gestori per la continuazione
dell'attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti destinati al recupero
(art. 33 c. 16);
b) per l'iscrizione nel registro provinciale degli
autotrasportatori (art. 32);
c) per l'iscrizione nel registro provinciale delle ditte
che effettuano operazioni di recupero (art. 33).
Il sistema della comunicazione preclude ogni
potere di apprezzamento discrezionale da parte della Provincia (P.A. destinataria) il
compito della quale è circoscritto alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle
condizioni tecniche in generale, verifica che non ha funzione autorizzatoria ma di
controllo.
L'autorizzazione costituisce invece la
procedura "elettiva' del Decreto Ronchi che gli articoli 27 e 28 prevedono sia per la
realizzazione di impianti che per il loro esercizio.
Il Decreto Lgs. 22/97 ha confermato il
procedimento dell'art. 3-bis della legge 441/87 preordinando l'approvazione dei progetti
degli impianti di smaltimento e di recupero alle conclusioni di un'apposita Conferenza
regionale che, entro novanta giorni dalla sua convocazione, deve trasmettere le proprie
risultanze alla Giunta Regionale che ha poi trenta giorni di tempo per deliberare.
La Giunta Regionale può disattendere le
conclusioni della Conferenza purché l'atto deliberativo motivi le ragioni che hanno
indotto a determinazioni diverse.
La Conferenza ha il fine della contestuale
valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti tant'è che, espressamente, la legge
prevede che sia invitato a parteciparvi il richiedente od un suo rappresentante "al
fine di acquisire informazioni e chiarimenti"'.
Questo procedimento, proprio per la sua
"apertura"' ai privati costituisce una eccezione rispetto ai procedimenti dello
stesso tipo previsti dall'art. 27 della legge 142/90 e dall'art. 14 della legge 241/90.
Sul coordinamento della nuova normativa
statale con la previgente L.R. 26 aprile 1990, n. 31 la Giunta Regionale si è espressa,
lo scorso anno, con la deliberazione 18 marzo 1997, n. 705 (All. 3). Sulla partecipazione
alla Conferenza, già in vigenza della legge 441/87, vi erano state diverse pronunce dei
Giudice Amministrativo: per il TAR Abruzzo (Sentenza n. 570 dell'11 novembre 1994) il
Comune, in quanto titolare di un interesse giuridicamente qualificato alla tutela delle
risorse ambientali del proprio territorio, era legittimato a ricorrere contro
l'autorizzazione regionale a realizzare una discarica in tale area; il Consiglio di Stato
(Sez. IV, 3 dicembre 1991) aveva riconosciuto la sussistenza di tale interesse anche ai
Comuni adiacenti all'area in cui era localizzato l'impianto che, in quanto soggetti
interessati all'atto finale, potevano dunque intervenire anche nella fase
sub-procedimentale della Conferenza.
L'approvazione del progetto costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico un potere che, di fatto, esautora quello
dell'Organo Assembleare del Comune e della Provincia ma che trova la sua ratio nel
superiore interesse alla localizzazione di impianti di smaltimento ( e di recupero)
rispetto a valutazioni prettamente municipali nonché nella necessità di accelerare la
conclusione dell'intero procedimento per realizzare l'opera.
PROCEDURE AUTORIZZATORIE E RAPPORTI FRA LEGGE NAZIONALE E
REGIONALE
Nella Regione Marche l'assetto delle
competenze autorizzatorie va definito coordinando il Decreto Lgs. 22/97 con la citata L.R
31/90 la quale delegava alle Province la competenza al rilascio solo delle autorizzazioni:
a) allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali
tossico-nocivi in conto proprio;
b) allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non
tossico-nocivi di terzi;
c) alla raccolta e trasporto di rifiuti.
Per la raccolta e trasporto non sussiste
alcun problema essendo ormai operativo dal 1° giugno 1995 la Sezione Regionale dell'Albo
presso la C.C.I.A.A. ed avendo le Province solo una competenza residuale per la proroga
delle autorizzazioni già rilasciate, in attesa della definizione della procedura di
iscrizione all'Albo stesso.
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 57 del D.Lgs.
22/97 che fanno salve le attribuzioni di funzioni già delegate dalle Regioni e che
precisano che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi va ora riferito ai rifiuti
pericolosi, per le altre operazioni le competenze sono attualmente così ripartite:
spetta alle Province il rilascio della autorizzazioni
per:
a) il deposito preliminare di propri rifiuti speciali
pericolosi (D 15)
b) il deposito preliminare di propri rifiuti speciali non
pericolosi (D 15)
e) il deposito preliminare di rifiuti speciali non
pericolosi di terzi (D 1 5)
d) la messa in riserva di propri rifiuti speciali
pericolosi (R 13)
e) la messa in riserva di propri rifiuti speciali non
pericolosi (R 13)
f) la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi
di terzi (R 13)
spetta alla Regione il rilascio delle autorizzazioni
per:
a) il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi
di terzi (D 15)
b) tutte le operazioni di smaltimento dell'All. B) D.
Lgs. 22/197 da D 1 a D 14 escluse quelle per i rifiuti individuati ex art. 31 ss.
e) la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi di
terzi (R 13);
d) tutte le operazioni di recupero dell'All. C) D. Lgs.
22/97 da R 1 ad R 12 escluse quelle per i rifiuti individuati ex art. 31 ss.
La Provincia è inoltre competente
all'iscrizione negli appositi Registri delle ditte che effettuano tutte le operazioni di
recupero e di autosmaltimento dei rifiuti "individuati " ai sensi dell'art. 31
D. Lgs. 22/97 con Decreto del Ministro dell'Ambiente.
Le ditte e gli Enti possono infatti ricorrere alle
procedure semplificate.
"Possono" e non "devono" essendo una
facoltà e non un obbligo: a dare forza a tale tesi è, del resto, la premessa del D.M. 5
febbraio 1998 che recita " ... l'art. 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure
semplificate....".
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
Gli articoli 31 ss. del Decreto Ronchi
regolamentano le procedure semplificate che consentono di poter continuare o intraprendere
ex-novo attività di recupero o di autosmaltimento di rifiuti "individuati" (con
le relative norme tecniche da parte del Ministero dell'Ambiente).
In assenza dell'individuazione dei rifiuti
che possono essere autosmaltiti tale operazione non è ad oggi possibile; è comunque
opportuno evidenziare che nell'autosmaltimento non è ricompresa la realizzazione e la
gestione di una discarica che va sempre soggetta alla procedura autorizzatoria.
Per i rifiuti recuperabili la normativa è
complessa perché l'emanazione del solo Decreto per i rifiuti non pericolosi (D.M. 5
febbraio 1998) ha disarticolato il sistema regolamentare previgente.
In sostanza oggi chi intende effettuare le
specifiche attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi individuati dal
D.M. 5 febbraio 1998 deve darne comunicazione alla Provincia novanta giorni prima di
avviare le operazioni. Per i rifiuti pericolosi sono ancora valide le comunicazioni
inviate al Ministero dell'Ambiente o alla Regione ai sensi dei reiterati DD.LL. sui
residui e riferite al D.M. 5 settembre 1994 o al D.M. 16 gennaio 1995.
Il Decreto dei 5 febbraio 1998 non solo ha
individuato i rifiuti non pericolosi recuperabili attraverso procedura semplificata ma
anche la loro provenienza e le caratteristiche, le attività praticabili e le
caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti.
Il D.M. 5.2.1998 ha fatto chiarezza anche in
tre settori particolari che si prestavano, in precedenza, a facili elusioni: il
compostaggio, la produzione di CdR e la produzione di fertilizzanti.
Il punto 16 dell'All. 1 ha individuato
infatti i rifiuti compostabili, le attività di recupero ammesse e le caratteristiche del
prodotto finale che non sono più quelle della DCIM 27.7.1984 ma quelle degli allegati
alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; il CdR - combustibile da rifiuti - potrà poi essere
prodotto utilizzando solo le tipologie di rifiuti individuati al punto 14. 1; i rifiuti
destinati alla produzione di fertilizzanti sono invece individuati al punto 18.1.
Il rischio è che, anziché ricorrere alle
procedure semplificate, qualche operatore "disinvolto" faccia ricorso a quelle
autorizzatorie passando nelle maglie, a volte troppo larghe, delle normativa regionali;
abbiamo, nella nostra regione, per esempio, il caso di un impianto autorizzato a produrre
compost e ammendanti potendo trattare una gamma di rifiuti che vanno dalle biomasse agli
inerti, il che appare ai limiti dei giochi dei "Piccolo chimico"!
Chi svolgeva operazioni di recupero dei
rifiuti non pericolosi, ricompresi nell'all. 3 D.M. 5.9.1994, che sono stati ora
individuati doveva effettuare la comunicazione di cui all'art. 33 c. 1 entro lo scorso 17
maggio pur potendo nel frattempo proseguire l'attività (art. 57 c. 3).
Per i materiali ricompresi nell'all. 1 D.M.
5.9.1994 il termine per la comunicazione è quello del 17 luglio 1998 (art. 57 c. 5).
Alla comunicazione di inizio dell'attività
consegue l'iscrizione in apposito Registro provinciale. Decorsi novanta giorni in assenza
di motivato provvedimento di diniego da parte della Provincia a seguito della verifica
d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti, l'attività può essere
intrapresa.
Se a seguito della domanda per l'avvio delle
operazioni di recupero ovvero durante lo svolgimento dell'attività la Provincia accerta
il mancato rispetto delle norme tecniche deve fissare un termine di "conformazione'
alla normativa e, in caso di inottemperanza, vietare l'inizio o la prosecuzione
dell'attività.
Se l'attività è iniziata e viene svolta
senza rispettare le norme e le condizioni della normativa tecnica, si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 51 c. 4 D. Lgs. 22/97, cioè, in sostanza, l'arresto da
un mese e mezzo a sei mesi o l'ammenda da £. 2.500.000 a £. 25.000.000 per i RNP e
l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da £. 2.500.000 a £. 50.000.000 per i RP.
Per i rifiuti destinati ad operazioni di
recupero che prevedono emissioni in atmosfera, la procedura semplificata sostituisce
l'autorizzazione di cui all'art. 15 lett. a) D.P.R. 24/5/1988, n. 203 limitatamente alle
variazioni quantitative e qualitative delle emissioni determinate dall'impiego dei
predetti rifiuti (art. 33 c. 7).
Significativo è, a tal proposito, l'art. 29
del recentissimo D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come richiamato dall'art. 85, che ha
previsto che restano riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti "
.... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti
rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi dei D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22....".
Un forte limite del Decreto Ronchi,
relativamente alla procedure semplificate, è l'assenza di ogni riferimento alla
disciplina urbanistica; mentre per svolgere attività soggette ad autorizzazione è
prevista la Conferenza e la possibile variazione degli strumenti urbanistici con delibera
della Giunta Regionale; nel caso di attività iniziate a seguito di comunicazioni ex art.
33 c. 2 lettere a) e b) (art. 32 per l'autosmaltimento) la legge non fa riferimento alcuno
al profilo urbanistico.
Resta allora da porsi la domanda se la
Provincia può iscrivere ditte nel Registro delle imprese che svolgono operazioni di
recupero (art. 33 c. 4) o in quello degli autosmaltitori (art. 32 c. 4) solo avendo
verificato la sussistenza di tutti i requisiti, condizioni e rispetto delle norme tecniche
richieste dalla normativa regolamentare sui rifiuti ovvero se deve pure accertare la
compatibilità dell'attività di gestione dei rifiuti con lo strumento urbanistico
comunale.
La soluzione che, a livello di coordinamento
fra Province marchigiane, è stata data, è di procedere all'iscrizione dandone
contestuale comunicazione al Comune competente per territorio al fine di verificare il
rispetto delle operazioni comunicate con le previsioni del proprio strumento urbanistico
ed adottare, nel caso, i provvedimenti conseguenti ad eventuali violazioni.
E' un problema non secondario perché,
esperienza insegna, vi sono alcune attività (es. quelle di rottamazione) tradizionalmente
svolte in zone periferiche con destinazione urbanistica ad "area agricola" che i
Comuni hanno da sempre, se non altro, "tollerato" o, indirettamente
"legittimato" applicando imposte e tasse o fornendo servizi specifici senza che
lo strumento urbanistico lo consentisse.
D'altro lato, non va dimenticato che vi è
nel Ronchi una "norma di chiusura" nell'articolo 2 che prevede espressamente che
"i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza determinare rischi per l'acqua,
l'aria, il suolo e per la fauna e la flora e senza danneggiare il paesaggio".
Le sanzioni che, nello specifico, si
riconnettono alle procedure semplificate sono riconducibili alla inosservanza dei
requisiti e delle condizioni richieste dalle comunicazioni ed alla falsa o mendace
comunicazione.
Non osservare i requisiti e le condizioni
richiesti dalle comunicazioni per il recupero di rifiuti non pericolosi è fattispecie
punita dall'art. 51 c. 4 con la sanzione penale dell'arresto da un mese e mezzo a sei mesi
o ammenda da lire 2.500.000 a lire 25.000.000; è ammessa l'oblazione (art. 162 bis Codice
Penale) che è pari lire 12.500.000; per i rifiuti pericolosi la sanzione penale è invece
quella dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 2.500.000 a lire
25.000.000 e non è consentita l'oblazione.
Il venir meno delle condizioni richieste per
il recupero dei rifiuti (es. mutate caratteristiche merceologiche) attraverso le procedure
semplificate comporta l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in quanto esse sono
applicabili solo ai rifiuti "individuati" per tipo, quantità ed attività con i
decreti del Ministro dell'Ambiente, adottati ai sensi dell'art. 31 dei Decreto Legislativo
22/97.
Un reato, non tipico della normativa
ambientale, che si ricollega alle procedure semplificate sui rifiuti è quello della
dichiarazione falsa o mendace; se da un lato questo istituto costituisce un bell'esempio
di civiltà giuridica perché "sburocratizza" il sistema e responsabilizza il
cittadino, dall'altro richiede pregnanti garanzie di tutela dell'interesse pubblico; a tal
fine, esplicitamente, l'art. 31 c. 7 del Decreto Ronchi (e, per il trasporto di rifiuti
destinati al recupero, l'art. 30 c. 17) richiama l'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Questa norma (c. 1 - 2° periodo) recita che "In caso di dichiarazioni mendaci o
di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a
legge e la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la
sanzione prevista dall'art. 483 c.p., salvo che il fatto costituisca reato più
grave".
L'art. 483 dei Codice Penale punisce il
fatto con la reclusione fino a due anni; si tratta pertanto di un delitto e non di un
reato contravvenzionale, procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.), di competenza pretorile.
Non essendo ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge, chi intraprende con una dichiarazione falsa o
mendace, un'attività di recupero di rifiuti "individuati", si rende anche
responsabile dell'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti senza autorizzazione che
comporta l'applicazione delle sanzioni dell'art. 51 c. 1 (diversificate per i rifiuti
pericolosi e per quelli non pericolosi). |