| CENTOBUCHI (AP) INCONTRO DI
LAVORO del 29/05/1998 - Il nuovo Decreto Ministero dellAmbiente del 05/02/1998
"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22". LA "GESTIONE" DEI RIFIUTI: LE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
E DI RECUPERO (PRIMA PARTE)
Intervento del: Dott. Piergiorgio
Carrescia
La novità fondamentale del Decreto Ronchi
che per le Regioni costituisce norma fondamentale e di "riforma
economico-sociale" alla quale dovranno adeguare la propria legislazione, è data dal
passaggio dal concetto di smaltimento a quello di gestione.
Nel precedente quadro di riferimento fondato
sul D.P.R. 915/82 il "centro dei sistema" era lo smaltimento che, nelle sue
varie fasi comprendeva anche le operazioni di trattamento finalizzate al recupero,
riciclo, riutilizzo, rigenerazione senza però che le stesse fossero
"privilegiate" rispetto alle operazioni di eliminazione finale.
Il D.Lgs. 22/97 ruota invece intorno al
concetto di "gestione" o meglio di "gestione integrata" in cui la
filiera dei recupero è prioritaria rispetto a quella dello smaltimento che ha una
posizione solo residuale.
Se a monte dell'intero sistema vi è l'obiettivo della
"minore produzione di rifiuti", a valle, quello principale è, ai sensi
dell'art. 4, comma 2) il "recupero, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero come
materia prima", modalità da preferirsi anche al recupero di energia.
Nell'ambito dell'obiettivo del recupero
energetico la legge privilegia la produzione di CdR (combustibile da rifiuti) alla
termodistruzione dei rifiuti tal quali.
Il termine "smaltimento" non è
più onnicomprensivo ma, anzi, diviene esso stesso parte di un tutto che è appunto la
"gestione"' che ricomprende (ex art. 6 c. 1 lett. d) anche la raccolta, il
trasporto, il recupero e la post-gestione delle discariche.
Le operazioni di smaltimento sono
individuate nell'all. B); quelle di recupero nell'all. C).
Vi è una operazione che non è ricompresa
in alcuno dei due allegati: è quella del deposito temporaneo, regolamentato dall'art. 6,
c. 1, lett. m) del Decreto 22/97 come novellato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
Prima di esaminare le operazioni degli
allegati B) e C) è opportuno soffermarsi sul deposito temporaneo che è una delle tre
diverse modalità di stoccaggio di rifiuti che ricomprende anche il deposito preliminare e
la messa in riserva.
Il deposito controllato di rifiuti
pericolosi o non pericolosi, siano essi destinati allo smaltimento che al recupero, se
effettuato nello stesso luogo di produzione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 6,
configura appunto il "deposito temporaneo" che non è sottoposto ad
autorizzazioni o comunicazioni ma richiede solo la tenuta del registro di carico e scarico
per i soggetti di cui all'art. 12 (art. 28 c. 5) ed il rispetto, per chiunque, dei divieto
di miscelazione di cui all'art. 9 del Decreto Ronchi.
Se i rifiuti prodotti in un anno superano
determinati quantitativi (10 mc. per i rifiuti pericolosi - RP - e 20 mc. per i rifiuti
non pericolosi - RNP -) occorre provvedere allo smaltimento o all'avvio al recupero
periodicamente (rispettivamente due e tre mesi); vi è comunque l'obbligo dell'immediato
smaltimento o avvio al recupero al raggiungimento dei 10 mc. per i RP e dei 20 mc. per i
RNP; per chi produce quantitativi annui inferiori a quelli sopra indicati il conferimento
per le successive operazioni può essere fatto una volta all'anno.
Il ricorso al deposito temporaneo è una
facoltà del produttore in quanto, pur potendo raggruppare i rifiuti nel rispetto delle
condizioni dell'art. 6, potrebbe trovare ciò non conveniente (es. per i maggiori costi
dovuti al conferimento periodico) e più agevole invece richiedere l'autorizzazione per il
deposito preliminare o per la messa in riserva, operazione per la quale potrebbe pure far
ricorso alle procedure semplificate.
Le operazioni di smaltimento, elencate
nell'All. B, sono le seguenti:
D 1. Deposito sul o nel suolo (es. discarica)
D 2. Trattamento in ambiente terrestre (ad es.
biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D 3. lniezioni in profondità (ad es. iniezione di
rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali
D 4. Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di
fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5. Messa in discarica particolarmente allestita (ad es.
sistemazione in alveolí stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e
dall'ambiente)
D 6. Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico
eccetto l'immersione
D 7. Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo
marino
D 8. Trattamento biologico non specificato altrove nel
presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati
secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12
D 9. Trattamento chimico-fisico non specificato altrove
nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei
procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione,
calcinazione, ecc.)
D 10. Incenerimento a terra
D 11. Incenerimento in mare
D 12. Deposito permanente (ad es. sistemazione di
contenitori in una miniera, ecc.)
D 13. Raggruppamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
D 14. Ricondizionamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13.
D 15. Deposito preliminare di una delle operazioni di cui
ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in
cui sono prodotti).
Le operazioni di recupero, elencate
nell'All. C), sono le seguenti:
R 1. Utilizzazione principale come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia
R 2. Rigenerazione/recupero di solventi
R 3. Riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni
biologiche)
R 4. Riciclo/recupero dei metalli e dei composti
metallici
R 5. Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R 6. Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7. Recupero dei prodotti che servono a captare gli
inquinanti
R 8. Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R 9. Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10. Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura
e dell'ecologia
R 11. Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R 1 ad R 10
R 12. Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle
operazioni indicate da R 1 ad R 11
R 13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R 1 ad R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Non appare ancora chiaro, quanto alle
operazioni di smaltimento, la differenza fra le operazioni D 13 (raggruppamento) e D 15
(deposito preliminare) così come, per quanto attiene quelle di recupero, il contenuto
dell'operazione di "scambio di rifiuti...." (R12) che qualche commentatore
(Ficco-Gerardini) riconduce alla intermediazione ed altri (Pernice) alla miscelazione
("cambio" e non "scambio").
Quanto alle fasi di smaltimento, una
interpretazione meritevole di apprezzamento, è che il "raggruppamento" (D13)
sia l'operazione di stoccaggio di rifiuti miscelati, nei limiti consentiti dall'art. 9 del
Decreto Ronchi.
Quello che appare più chiaro è invece che
sia il deposito preliminare che la messa in riserva sono finalizzati ad "altre
operazioni" di smaltimento o di recupero per cui non sembrano più legittimi, in
vigenza del Decreto Ronchi i passaggi da un Centro di stoccaggio ad altro Centro di
stoccaggio se non per procedere ad operazioni (fra quelle degli allegati B o C) diverse. |