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Notizie
27 novembre 2008
CARTUCCE PER STAMPANTI : DM 22/10/2008 - SEMPLIFICAZIONI ?
Con il DM 22/10/2008, viene applicato l’art.195 comma 2 lett. s-bis) della Parte IV del T.U. Ambientale (Dlgs 152/2006 s.m.i. dal Dlgs 4/2008) che così recita : “Competenza dello Stato- …l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6, e R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto.” Si intendono così semplificare gli adempimenti normativi in riferimento ad alcune tipologie di rifiuti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie - si , ma in deroga alle disposizioni della Parte Quarta del T.U.A , da una prima lettura dell’art. 195 comma 2 lett. s-bis) sembra esserci una antinomia, in quanto, il rispetto delle norme comunitarie in materia rifiuti non può esserci in deroga alle disposizioni della Parte Quarta del nostro T.U.A. , dal momento in cui il T.U.A. risponde alle disposizioni comunitarie; mi sembra di tornare indietro negli anni, quando per alcune tipologie di rifiuti (per le quali il nostro Governo ha emanato DD.LL. per decretazione d’urgenza, oggetto di successive sanzioni comunitarie) , venivano emanati decreti e leggi in deroga alle disposizioni del “Decreto Ronchi” e delle disposizioni comunitarie, con l’obiettivo di semplificare la vita dei produttori ed operatori, ed a tutto spregio della nozione giuridica di rifiuto. Il Dm 22/10/2008 regolamenta la semplificazione per la raccolta e trasporto delle cartucce toner ed ink-jet, presenti nelle nostre case, negli uffici pubblici e privati, si rivendono nelle cartolerie e nei negozi specializzati, sono un bene-prodotto comune che è qualificato rifiuto nel momento in cui, provenienti dal post consumo, sono destinati ad una attività di recupero o di smaltimento; a tal proposito, qualche autorevole esperto del settore sostiene che si possa far rientrare nel novero della definizione di imballaggio, in quanto, viene riempito una volta svuotato, e continua ad essere riutilizzato come tale, e quindi, esula dalla nozione di rifiuto; resta molto difficile (a mio avviso) che tale operazione di “riempitura” possa non rientrare nelle operazioni di recupero disciplinate dal Punto 13.20 del Dm 05/02/1998, ovvero, che l’attività svolta da soggetti che semplicemente sostengono di “riempire” un imballaggio vuoto, possa essere considerata non rientrante tra quelle considerate operazioni di Recupero, ma bensì, riutilizzo; se esaminata l’attività svolta da tali soggetti economici (smontaggio, pulitura, sostituzione di pezzi, riempitura, ecc.), è identica a quella svolta da coloro che, invece, decidono di considerarle un rifiuto, richiedono l’autorizzazione a norma dell’art. 216 Dlgs 152/2006, sopportando le conseguenze burocratiche amministrative ed economiche, che ne derivano da tale impianto normativo. Come accennato, la norma in questione intende avviare una semplificazione amministrativa per la raccolta e trasporto di rifiuti, in deroga a quanto stabilito dall’art.193 del Dlgs 152/2006 “1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione…” emissione del Formulario di identificazione del rifiuto, istituito in Italia con il DM 145/1998, che dal punto di vista della obbligatorietà e vidimazione è così regolamentato dal comma 6 lett. b) del citato art. 193 : “ relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.” ; è importante ricordare che tale formulario di identificazione non è previsto per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, ma è stato predisposto in riferimento a quanto demandato a ciascun Stato membro dall’ art.33 del Reg. Comunitario 1013/2006 (ex Reg. 259/1993) che così recita: (titolo) Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri - 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII. “ , resta pertanto una documentazione interna dello Stato Italiana predisposta col fine di meglio controllare la movimentazione dei rifiuti . Mi preme da subito sottolineare che, non siamo in presenza di una deroga alla nozione giuridica di rifiuto, le cartucce toner ed ink-jet che siano, restano rifiuti! ed è alla normativa sui rifiuti che continuano a fare riferimento, la parte quarta del Dlgs 152/2006 continua ad essere applicata nella sua interezza (esclusi solo due articoli il 193 e 212) . Inoltre, il Dm Ambiente in questione non allarga (per fortuna!) , come invece lo fa l’art. 195 del T.U.A. al comma 2 lett. s-bis) , al possibile conferimento di tali rifiuti dall’utente finale “…ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività si installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi “ ma lo limita ai recuperatori autorizzati : Art.1 comma 1 : “…a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 “ e continua al comma 2 “purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi” - ( mi chiedo quali possano essere le operazioni di recupero R2, R3, R4, R6, R9, applicabili alle cartucce ed alle quali il dm fa riferimento ) . Sarebbe stato un vero e proprio tentativo di deregolamentare tali rifiuti ed escluderli dal novero della nozione giuridica di rifiuto (con eventuale, puntuale e tempestivo intervento della Commissione Europea). All’art.1 dopo aver classificato il rifiuto con il CER 080318 (senza indicare anche il CER 160216 in rif. al punto 13.20 del dm 05/02/1998 – vedi infra) dispone che, “La raccolta ed il trasporto….possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 …” , ma per la sola attività di raccolta e trasporto! , ovvero, all’art. 193 Trasporto di rifiuti ,ed art. 212 Albo nazionale gestori ambientali comma 8 - non può essere allargata (come sopra accennato) a tutte le disposizioni della parte quarta del Dlgs 152/2006, così come condurrebbe una affrettata interpretazione letterale della norma; l’art. 212 comma 8 del Dlgs 152/2006 , così recita: “8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. ….” (disposizione che deve essere letta integrandola con Delibera Albo nazionale Gestori Ambientali del 3 marzo 2008) , pertanto, la deroga si ha per la prevista iscrizione all’Albo dei produttori di rifiuti non pericolosi che intendono trasportare in conto proprio i rifiuti provenienti dalla loro regolare attività lavorativa, indipendentemente dalla quantità di rifiuto non pericoloso trasportata con propri mezzi. Il Formulario di identificazione del rifiuto è validamente sostituito dal Documento di Trasporto (D.D.T) di cui al DPR 472/1996 , nel quale ( a mio avviso) è bene indicare la norma di riferimento della cui agevolazione si intende beneficiare [es. trasporto di cartucce ink-jet, effettuato a norma del DM 22/10/2008] ; Altra considerazione deve essere fatta in merito alla classificazione delle cartucce indicata nel Dm in questione, viene indicato solo il CER 080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* , e fin qui nulla in contrario, ma quando si scopre che, il DM 05/02/1998 al Punto 13.20 dell’Allegato 1 sub 1 disciplina il recupero delle cartucce toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, classificandoli con i CER 080318 e 160216 componenti rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche , quest’ultimo CER non è stato indicato dal Dm 22/10/2008, a quanto pare, il produttore che ha classificato tali cartucce con il CER 160216 non potrebbe beneficiare di tale agevolazione. Dal punto di vista operativo, le cartucce, una volta classificate con CER 080318 ( e non anche 160216) continuano ad dover essere registrate quale [carico] sul registro di carico e scarico dei rifiuti e se prodotte da coloro che rientrano in tale adempimento, riportate nella denuncia annuale (MUD) , possono (non devono) essere trasportate con DDT e non con il FIR a soggetti autorizzati a norma dell’art. 216, ovvero, recuperatori che svolgono attività di recupero [R5] disciplinata dal DM 05/02/1998 all’Allegati 1 sub.1 Punto 13.20 ; il DDT che accompagna il rifiuto continuerà ad essere registrato quale [scarico] sul registro di carico e scarico, ma a quanto pare, non trattandosi di FIR non è più necessario attendere la ormai famosa IV’ copia del formulario per avvenuto smaltimento (?) , almeno che vi saranno nuove disposizioni in merito, anche perché, gli oneri del produttore ( art. 188 Dlgs 152/2006) permangono (?) . Tali recuperatori (almeno che vi siano future disposizioni contrarie) , dovranno registrare [carico] il DDT in luogo del FIR sul registro di carico e scarico , trattarli, registrare tali trattamenti, rimettere sul mercato il prodotto che ne deriva; pertanto, continuare a redigere la denuncia annuale MUD, prendendo in computo anche le quantità di cartucce entrate con DDT ; rimane scontato che, il trasporto effettuato da parte del recuperatore, autorizzato ed iscritto alla categoria 2 o 4 per trasporto in conto proprio, continua ad essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto (art. 193 Dlgs 152/2006) D'Alessandris Luca
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