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Notizie
04 luglio 2008
I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

La novità normativa di attuale discussione è il DM Ambiente e territorio del 08/04/2008, decreto di attuazione del novellato Art. 183 comma cc) , e comunque disciplina attesa da anni, visti anche i risvolti giudiziari che hanno interessato i sindaci e gestori delle c.d. “ecopiazzole” o “ecocentri” o detti anche “isole ecologiche” ,  i quali sindaci, sono comunque chiamati a regolamentare la gestione dei rifiuti urbani o ad essi assimilati, sin dal lontano DPR 915/82 , nel quale art. 8 “competenze dei comuni”  veniva demandato ad essi la regolamentazione della raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, senza dimenticare la successiva delibera interministeriale del 27/7/1984, che rendendo potenzialmente assimilabili una serie di rifiuti speciali agli urbani, obbligava i sindaci a regolamentare anche la gestione di tali tipologie di rifiuti, potenzialmente recuperabili, e quindi, non destinabili allo smaltimento; contestualmente da non dimenticare la necessaria raccolta differenziata da attuare nel territorio comunale e da organizzare nei termini della raccolta, trasporto e recupero. L’art. 8 del DPR 915/82 rielaborato ma che nella sostanza è trasposto nell’art. 21 del Dlgs 22/97  , obbliga i comuni a gestire i rifiuti urbani ed assimilati in privativa, nelle forme previste dalla Legge 142/1990, ed attraverso regolamenti comunali a disciplinare l’intero sistema di gestione dei rifiuti nel proprio territorio, istituendo forme integrative di gestione dei rifiuti speciali non assimilati (comma 5) , stabilendo infine - con modifica della Legge 179/2002, che, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data 1° gennaio 2003 (comma 7).

I primi “ecocentri”, sono stati istituiti proprio a tali esigenze, alla necessità di rispondere (da parte dei comuni)  alle richieste di una politica ambientale volta al recupero della materia, alla diminuzione delle discariche, alle raccolte “finalizzate” dei materiali, in modo da evitare il conferimento in discarica per RSU, e contestualmente, raccogliere non solo i rifiuti recuperabili da raccolta nelle c.d. “campane” stradali, ma anche quei rifiuti speciali che, assimilati agli RSU, dovevano e devono essere gestiti dai comuni stessi per convenzione con i produttori, quali ad esempio imballaggi in carta e cartone, vetro, legno, pneumatici, rottami ferrosi, ecc. , ed anche i rifiuti elettronici, anch’essi assimilati ope-legis  e successivamente assimilabili agli RSU; inoltre, tali “ecocentri” hanno, evitato l’abbandono indiscriminato dei rifiuti speciali e urbani che siano, da parte dei detentori, hanno risposto alle esigenze della popolazione e dei piccoli produttori artigianali e commerciali .

Nei  Piani Regionali troviamo disposizioni in tal senso ( per tutti il D.G.C.R. LAZIO del 10/07/2002 n 112 cap. 3.8.4 ), tali ecocentri sono considerati  ..un elemento fondamentale:  ad essi è demandata la possibilità di una raccolta organizzata di tutti quei rifiuti che non possono essere conferiti alle ordinarie strutture messe a disposizione vuoi per qualità che per quantità degli stessi. Essi costituiscono una sorta di  strutture “alternative” per alcune tipologie (ad esempio gli ingombranti, quando non esista un servizio domiciliare; il verde derivante dalle manutenzioni dei giardini e parchi;  si rivelano indispensabili  per il conferimento di rifiuti inerti, vetro in lastre,di metalli ferrosi e rifiuti speciali non pericolosii”.

In risposta a tali iniziative, ci sono stati sequestri e denunce, senza prospettare con un decreto ministeriale o legge (come è avvenuto con il dm in discussione) le modalità autorizzative ed organizzative, atte a regolamentare esplicitamente tale materia.

Il decreto Ronchi e i diversi decreti attuativi susseguitesi negli anni, dal 1998 al 2005 hanno contribuito non poco a diffondere una incertezza sulla necessità o meno di una autorizzazione  espressa per tali ecocentri, e chi l’avrebbe dovuta emettere, inoltre, procedura ordinaria o semplificata ? , le modalità di conferimento con formulario o senza? , necessita o meno il registro di carico e scarico?, era un deposito temporaneo di rifiuti propri o deposito rifiuti per conto di terzi (operazione D15 ) o messa in riserva (operazione R13) ? ovvero, la paternità dei rifiuti ricade in capo al comune o ai singoli cittadini produttori?  Tutte domande alle quali il nostro legislatore non ha dato una risposta esplicita, anzi, le antinomie presenti nell’intero corpo normativo di settore, erano tali da non permettere agli stessi enti preposti quali Regione , Provincia  e Albo Nazionale Gestori Rifiuti, di rispondere in modo chiaro anche alle domande di autorizzazione formulate ufficialmente dai preposti uffici tecnici comunali.

Purtroppo, a fare chiarezza a tale situazione è intervenuta la Cassazione, giudicando singoli casi di abbandono indiscriminato, discariche, deposito incontrollato ed altro, a seconda di come tali situazioni di fatto, venivano inquadrate dagli organi di controllo denuncianti in primis e successivamente dai tribunali di primo grado e  appello , e nelle quali sentenze vengono comminate sanzioni per mancato rispetto della normativa sui rifiuti ed applicato, nella maggior parte di esse l’art. 51 comma 2, configurando il reato di deposito incontrollato di rifiuti ( …2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i [propri] rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, [ovvero effettuano attività di gestione [dei propri] rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 ) ; si era pertanto in presenza di un vero e proprio impianto di gestione dei rifiuti , finalizzato al deposito preliminare  o messa in riserva, autorizzabile con espressa autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 28 (procedura ordinaria) e artt. 31 e 33  ( procedura semplificata) per rifiuti destinati ad attività di recupero, bocciando anche la tesi del “deposito incontrollato” al quale taluni comuni volevano rientrare, facendo escludere il regime autorizzativo (Cass. 34665/2005); Tali ecocentri, non rientrerebbero neanche nel regime della privativa comunale, pur essendo stati costituiti (nel caso in esame) sulla base di linee guida gestione rifiuti della Provincia di Savona e combinato disposto degli artt 6 e 21 Dlgs 22/97, spetta al comune regolamentare la gestione dei rifiuti , intesa come attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi , quindi, la Cassazione giudicandola giuridicamente infondata  impone l’autorizzazione prevista dalla legge per la gestione dei rifiuti finalizzati alle attività di smaltimento e recupero  (Cass. 26379/2005) .

Il dato di fatto è che, il vuoto normativo è stato colmato solo da un organo giurisprudenziale e non legislativo,  a spese del mal capitati sindaci, i quali, di certo, in presenza di una normativa chiara ed esplicita, l’avrebbero sicuramente applicata, infatti, l’art. 21 avrebbe dovuto limitare la privativa comunale, definire i limiti di applicazione ed oltre i quali il comune esercita una vera e propria gestione dei rifiuti sottoposta ad autorizzazione; vi sono state dal 1999 , delle “note” ministeriali di risposta (che non hanno alcun valore normativo)  a quesiti fatti da enti comunali, resi pubblici da siti internet di settore e prese di posizione da parte di altri comuni in risposta a tali note ministeriali che insistono nel far ricadere tali ecocentri nel regime della privativa comunale disciplinata dagli artt. 6 e 21 del Dlgs 22/97;
di contro, una sentenza del Consiglio di Stato ( sez. V del 17/2/2004 n 609)che, emettendo decisione in merito al ricorso proposto da un comune ,nei confronti del TAR Puglia-Lecce, così argomenta in merito alla realizzazione e gestione di una “ area ecologica ”:

5. La soluzione delle questioni preliminari rende necessario, ora, stabilire che cosa sia l'area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, relativamente alla quale hanno proposto le loro censure i ricorrenti in primo grado.


Il primo giudice ha seguito questo percorso argomentativo:
il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, all'art. 6 distingue la gestione dei rifiuti in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;
a sua volta, la raccolta semplice è distinta da quella "differenziata", che è idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
le operazioni di smaltimento sono specificamente indicate nell'allegato B al decreto legislativo e consistono essenzialmente nella attività di deposito. Il deposito temporaneo è però disciplinato in un'ipotesi a parte (art. 6, comma 1, lett. m);
il recupero consiste nelle operazioni di cui all'allegato C;
nessuna delle disposizioni prevede o definisce espressamente l'area ecologica;
dalla relazione al progetto esecutivo, esibita dal Comune, si desume che l'impianto in contestazione è una struttura mista con funzioni di raggruppamento e di deposito preliminare, estranee al concetto normativo di raccolta, o "in altri termini... un impianto di smaltimento o, meglio, di recupero, considerata la natura dei rifuti trattati".

6.3. Nessuna delle caratteristiche ora descritte giustifica però la conclusione che sia stato progettato che nell'area si possano svolgere attività che attengono alla fase di smaltimento o di recupero, e che perciò essa sia riconducibile fra gli impianti a questi due ultimi scopi destinati.
Lo smaltimento, secondo lo stesso art. 6 citato, consta delle operazioni elencate nell'allegato B al decreto legislativo. Sono tutte operazioni che concernono il trattamento finale o conclusivo dei rifiuti (v. le voci dalla D 1 alla D 14). Il deposito preliminare, poi, contemplato nella voce D 15, è definito come quello che si colloca, in sequenza temporale, "prima delle operazioni di cui ai punti" precedenti. E, perciò, dopo la fase del trasporto, che, nel caso in esame, vale a dire della raccolta differenziata, non vi è stata ancora.
Il recupero, sempre secondo la stessa norma, consiste in una delle attività elencate nell'allegato C. Sono tutte operazioni che si traducono in una nuova utilizzazione dei rifiuti o nella loro rigenerazione o nel loro "riciclo": si vedano anche le definizioni che sono date nell'art. 4 del decreto legislativo. Il senso della relazione riportato dallo stesso T.A.R. non consente di affermare che la raccolta e la separazione dei rifiuti, previste nell'area "ecologica" in discussione, si atteggi come attività di recupero dei rifiuti stessi, quale è definita dal testo normativo.

7. Ne segue che si mostra fondata la tesi principale dell'appello, con la quale si sostiene che si è di fronte, unicamente, ad attività di raccolta, con pesatura e raggruppamento (o separazione) dei vari tipi di rifiuto conferiti dai cittadini.
….

8. Ne deriva che non può essere condiviso, perciò, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo (il primo motivo è stato respinto), circa la necessità di seguire la procedura di valutazione di impatto ambientale, prescritta per gli impianti di smaltimento e di recupero. Né è da condividere l'accoglimento del terzo e quarto motivo, sull'affermazione della competenza della giunta regionale o della Amministrazione provinciale, in materia, rispettivamente, di impianti di "stoccaggio" o per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi, poiché quello in esame non è riconducibile fra quelli indicati.

Una diatriba che avrebbe dovuto condurre il Legislatore ad una posizione ufficiale , al fine di una maggiore trasparenza normativa .

La definizione di “centro di raccolta”  è stata fornita dal Legislatore solo con il D.lgs 4/2008, sostituendo l’art. 183 comma 1 del D.lgs 152/2006 (testo unico ambientale),  definendo :

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Il decreto attuativo di tale disposizione legislativa, non si è fatto attendere, e solo dopo circa due mesi dalla entrata invigore delle nuove disposizioni del Testo Unico Ambientale, è stato pubblicato ( in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, n. 99) il DM 08/04/2008 , entrato in vigore il 28/04/2008, titolato :Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’ articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

All’art. 1 - Campo di applicazione :  Viene definito centro di raccolta comunale o intercomunale, l’area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta (così come definita nella direttiva 2006/12/CE “raccolta: operazione di  raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto”, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per poi destinare tali rifiuti alla attività di vera e propria gestione dei rifiuti stessi, ovvero, trasporto, trattamento, recupero della materia o energetico, od anche smaltimento (ove non possibile lo recupero), individuando i soggetti produttori che potenzialmente possono usufruire di tale servizio di raccolta preliminare, utenze domestiche e non domestiche, lasciando intendere coloro che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani che, per convenzione usufruiscono dei servizi  comunali , così come previsto dall’art. 198 D.lgs 152/2006.

Pertanto, la raccolta dei rifiuti effettuata nei “centri di raccolta comunali”  non è  sottoposta ad autorizzazione ai sensi degli art. 208, 212, 214 e 216 del D.lgs 152/2006,  così come le altre attività di gestione dei rifiuti, ovvero, il trasporto, il recupero, lo smaltimento .

Altra novità la possibile realizzazione di centri di raccolta intercomunali, risolvendo in tal modo problemi ai piccoli centri urbani, impossibilitati dal punto di vista strutturale ed organizzativo alla realizzazione di un centro di raccolta comunale, potranno consociarsi con altri Comuni limitrofi o per mezzo delle Comunità Montane, a volte preposte a tali servizi di gestione per conto dei comuni consorziati.
(Testo integrale)

Art. 1.
Campo di applicazione

  1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Novità assoluta, è l’ente che autorizza la realizzazione e gestione del ”centro di raccolta” : il Comune stesso , sembra quasi una rivincita per tutti quei Comuni condannati nelle sentenze della Cassazione che consideravano l’attività svolta dai Comuni, attività di deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non autorizzata, e sottoposta ad autorizzazione Regionale (ordinaria) o Provinciale (semplificata), tali comuni hanno l’opportunità per regolarizzare tale situazione, hanno la possibilità di autorizzarsi “in proprio” , realizzando e gestendo le aree nei modi previsti dall’allegato 1 al decreto, oltre ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art 212 del D.lgs 152/2006, Categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani” come disciplinato dal DM 406/98; Albo nazionale gestori ambientali che dovrà stabilire con delibera entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del discusso decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica sulla base delle disposizioni del citato Allegato 1 ed in merito alla garanzia finanziaria, comunque già prevista per la Categoria 1 ma non dovuta per coloro che sono già iscritti.  

I centri di raccolta comunali, già esistenti ed operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali (non è chiaro se si  tratta di disposizioni che spesso non sono state considerate lecite e valide ai fini autorizzatori dalla Cassazione, come ad esempio di linee guida, regolamenti ecc.. o se ad esse  vanno associate le iscrizioni in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 – 216 del Dlgs 12/2006, presso la Provincia competente per territorio )  potranno continuare ad operare , ma dovranno conformarsi alle nuove disposizioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera emanata dal Comitato nazionale dell’Alno nazionale gestori ambientali ;
i centri di raccolta comunali autorizzati ai sensi degli artt. 208 o 210 del Dlgs 152/2006 possono continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione in essere sino alla scadenza della stessa. 
(testo integrale):

Art. 2.
Autorizzazioni e iscrizioni
1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all’art. 1 e’ approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
2. I centri di raccolta di cui all’art. 1 sono allestiti e gestiti in conformita’ alle disposizioni di cui all’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell’allegato I.
4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e’ iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria i «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all’art. 8 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
5. Ai fini dell’iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni di cui all’allegato I, nonché della capacità finanziaria. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all’Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l’iscrizione alla Categoria stessa per l’attività «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.
6. L’iscrizione di cui al comma 4 e’ subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».
7. I centri di raccolta di cui all’art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali di cui al comma 5.
8. I centri di raccolta di cui all’art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

Nell’allegato 1 (di seguito riportato integralmente), vengono poste le condizioni tecniche per la gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani ed assimilati;
dopo aver definito i principali ed ormai noti principi di precauzione ambientale, l’allegato 1 detta le condizioni per la realizzazione del centro, che ci riportano per certi versi all’allegato 5 del DM 05/02/1998 noto per definire le norme tecniche per l’ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi ed alle altre disposizione tecniche e prescrizioni dettate dalle Regione in sede autorizzativa agli impianti di gestione dei rifiuti .
Alcune considerazioni:
Al punto 2.2 impone una adeguata viabilità, una pavimentazione impermeabilizzata nella zona di scarico e deposito, un “idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti” , in un certo modo a distinguere le acque del centro, ma in un modo non ben definito, come invece la norma sulle acque differenzia in acque pluviali, acque da dilavamento piazzale di “prima pioggia”, acque reflue industriali da processo ecc., in questo caso, il dm cita le acque meteoriche sui generis  e successivamente quelle provenienti dalle zone di raccolta rifiuti, lasciandoci con qualche dubbio interpretativo.
Al punto 2.4 impone la redazione di un “piano di ripristino a chiusura dell’impianto al fine di garantire la fruibilità del sito …”  piano di ripristino ormai noto a tutti gli impianti gestori di rifiuti sia di trattamento che stoccaggio e discariche;
al punto 4.1 dispone che, i rifiuti siano “a seguito di esame visivo effettuato dall’addetto ”  collocati in aree distinte e ben definite per flussi omogenei attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche , tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi dai non pericolosi e quelli da destinare al recuperi da quelli da destinare allo smaltimento, una vera e propria operazione di raggruppamento preliminare dei rifiuti, che potrà essere svolta soltanto da personale qualificato, formato ed informato sulla normativa sui rifiuti, anche perché il DM non prevede una classificazione analitica del rifiuto, ma solo una classificazione basata sulla distinzione merceologica, provenienza domestica od assimilata, senza dettare delle precauzioni per i rifiuti potenzialmente “speculari”, forse è questo il pericolo maggiore che si correrà nella gestione di tali centri di raccolta, come si evince dalla lista delle tipologie dei rifiuti( di seguito riportata) vi sono rifiuti con codice rifiuto a specchio, ovvero, come ormai a conoscenza di tutti, rifiuti non pericolosi ma che potenzialmente lo potrebbero essere, in quanto il loro processo produttivo potrebbe dare origine anche a rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali assimilati, alcuni esempi: il CER 150106 specchio: 150110* - CER 150104 specchio: 150110* - CER 200138 specchio: 200137* - CER 200128 specchio : 200127* e così via…  .
tali centri si apprestano dunque, a raccogliere rifiuti pericolosi e non pericolosi, classificandoli senza alcuna certificazione analitica, prevista dal D.lgs 152/2006 e Decisione 2000/532/CE, sulla base di intuizioni soggettive, senza certezza alcuna, rimandando il tutto ai centri di trattamento ai quali vengono successivamente conferiti .
Altro punto controverso, il 5.1, nel momento in cui dispone la possibilità di “eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto …”  sembra non aver previsto le emissioni in atmosfera che potrebbero esserci nella fase di triturazione, o il rilascio di eventuali liquidi all’interno di rifiuti allo stato solido, senza prevedere un adeguato sistema di raccolta per tali sostanze .
 L’atteso decreto risolverà (lo spero) tanti problemi ai nostri Comuni volenterosi ed  intenzionati ad evitare le discariche abusive i depositi incontrollati ed abbandoni indiscriminati,  è proteso ad una maggiore raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, non pericolosi , ma anche  pericolosi, ed è questo il rischio che si corre, la presenza di rifiuti pericolosi! Inoltre, la gestione dei rifiuti  richiede professionalità e “presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili” .
Una sfida per tutti quei Comuni che intendevano organizzare le tanto aspirate “isole ecologiche o ecocentri” e che venivano sistematicamente denunciati perché non autorizzati.

Allegati
D'Alessandris Luca
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