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Il Nuovo "Testo Unico" delle Acque
Prime riflessioni e commenti
Parte seconda
Relazione tenuta al Convegno del 9 luglio 1999: Gli scarichi industriali e l'ambiente del 2000 dal dr. Alderano Mannozzi Direttore Generale della società ECOS srl
La durata quadriennale di tutte le autorizzazioni agli scarichi idrici era stata introdotta dalla Legge 172/95.
Preoccupante appare l’istituto del silenzio-diniego per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, meccanismo che non era previsto dall’abrogato D.Lgs. 133/92.
La domanda di autorizzazione per gli scarichi industriali deve indicare i dati quali-quantitativi dello scarico, la quantità d'acqua prelevata annualmente, il corpo idrico ricettore, il punto di controllo, il sistema complessivo di scarico, l'eventuale sistema di misurazione delle portate, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, i sistemi di depurazione (art. 46 comma 1).
Se lo scarico contiene sostanze della tabella 3/A, si deve inoltre indicare la capacità di produzione del singolo stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (art 46 comma 2).
Valori limite
I valori limite possono essere espressi in concentrazione, in quantità massima per unità di tempo (Kg/mese) e come fattore di emissione (quantità di inquinante per materia prima o unità di prodotto).
I limiti in concentrazione di riferimento sono indicati dalla legge nell'allegato 5, traendoli quasi integralmente da quelli già previsti delle norme preesistenti, mentre i limiti di quantità, di nuova introduzione, dovranno essere stabiliti dalie Regioni (art. 28 comma 2) tenendo conto della pericolosità delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili.
I fattori di emissione debbono essere stabiliti in caso di autorizzazione di scarichi contenenti cadmio, cromo esavalente, mercurio, Idrocarburi totali, composti organici alogenati pesticidi fosforati (art. 34 comma 2)
I limiti di concentrazione presentano le seguenti differenze rispetto alle Tabelle A e C della Legge 319/76:
Scarichi in pubblica fognatura
La tabella 3 riporta valori di concentrazione identici a quelli della tabella C della L 319/76, con le seguenti eccezioni:
  • i parametri "solidi sedimentabili" e ",metalli e non metalli tossici totali" non sono più riportati;
  • sono sostituiti i parametri "cromo III" da "cromo totale", "oli minerali" da 'idrocarburi totali" e "pesticidi clorurati" da "pesticidi totali", con identici valori limite;
  • i parametri microbiologici "coliformi totali", 'coliformi fecali" e 'streptococchi totali" sono sostituiti dal parametro "Escherichia coli" .
  • il test di tossicità viene eseguito con modalità diverse da quelle previste in Tab C .
Scarichi in acque superficiali
La tabella 3 riporta valori di concentrazione identici a quelli della tabella A della L 319/76, con le seguenti eccezioni:
  • i parametri "solidi sedimentabili" e "metalli e non metalli tossici totali" non sono più riportati;
  • sono sostituiti i parametri "cromo III" da "cromo totale", "oli minerali" da "idrocarburi totali" e "pesticidi clorurati" da "pesticidi totali" con identici valori;
  • i parametri microbiologici "coliformi totali", 'coliformi fecali" e 'streptococchi totali" sono sostituiti dal parametro "Escherichia coli"
  • il test di tossicità viene eseguito con modalità diverse da quelle previste in Tab A.
Per un confronto tra i limiti della Tabella A e C della Legge 319/76 e la Tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs 152/99 vedere la tabella allegata
La tabella 3/A (allegata) riporta invece limiti particolari per scarichi di sostanze pericolose provenienti da specifici cicli produttivi, identici a quelli riportati nell’allegato B del D Lgs 133/92.
Scarichi sul suolo
La tabella 4 (allegata) riporta i valori limite di concentrazione per scarichi sul suolo, non previsti dalla precedente normativa.
E’ stabilito il divieto di scaricare sul suolo le sostanze riportate al punto 2.1 dell'allegato 5.
Scarichi nel sottosuolo
Non sono definiti valori limite considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi. In ogni caso non si possono scaricare le sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.
I limiti dell'allegato 5 hanno soltanto valore di riferimento, in quanto le Regioni, per gli scarichi in acque superficiali e sul suolo, e gli enti gestori, per gli scarichi in reti fognarie, possono stabilire limiti diversi o nuovi parametri (art. 28 comma 2, art. 33 comma 1).
Tali limiti possono essere maggiori o minori di quelli riportarti nel decreto, con l'eccezione dei parametri delle tabelle 3/A e 5, per i quali non sono ammessi limiti meno restrittivi in caso di scarico in acque superficiali o in fognatura (possibili deroghe sono previste nelle note alla Tabella) (art. 28 comma 2).
Limiti particolari sono stabiliti dalle Provincie in caso di scarico in corso d’acqua con portata naturale nulla per oltre 120 giorni (all’anno?) ovvero in corpo idrico non significativo (art. 45 comma 8).
Rispetto alla Legge 319/76 la nuova norma adotta un approccio flessibile sui limiti, attribuendo ai valori riportati nella legge un valore di mero riferimento, ampiamente modificabile da parte degli enti locali competenti.
Viene così risolto un problema annoso sul quale la giurisprudenza si è espressa in modo vario anche dopo l’emanazione della Legge172/95.
Per imporre limiti più restrittivi allo scarico di sostanze pericolose l'autoritá competente deve comunque accertare un reale pericolo per l'ambiente, in funzione di criteri di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità (art. 34 comma 1).
I limiti delle tabelle 3 e 4 sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore (allegato 5, punti 1.2 e 2), rimanendo comunque ammissibili anche tempi più lunghi di campionamento.
Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e di misura, rimangono valide quelle già in vigore, salvo aggiornamenti ad opera dell’ANPA.
Scarichi di sostanze pericolose
L'autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti cadmio, cromo esavalente, mercurio, idrocarburi, composti organici alogenati e pesticidi fosforati subiscano un trattamento particolare prima della confluenza nello scarico generale (art. 28 comma 4).
E’ vietata la diluizione con acque di raffreddamento e lavaggio degli scarichi contenenti arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio e zinco "prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto" (art 28 comma 5).
L'autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 (allegata) siano trattate come rifiuti, escludendone quindi il convogliamento nello scarico generale (art. 34 comma 3).
Nuova disposizione che probabilmente darà adito ad poderosi volumi di giurisprudenza stante il diritto dell'azienda di decidere, nel rispetto delle leggi vigenti, le modalità di eliminazione di un rifiuto o di uno scarico di acque reflue.
Acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne
Le Regioni possono disciplinare i casi in cui le acque di prima pioggia (non definite dalla legge) e di dilavamento di aree esterne, non recapitanti in reti fognarie, debbano essere convogliate e trattate.
La disposizione si applica a "particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte" (art. 39 comma 1).
Questo problema, non affrontato dalla Legge 319/76, è stato in passato oggetto di disposizioni da parte di alcune Regioni.
Trattamento di Rifiuti costituiti da acque reflue
Rifiuti costituiti da acque reflue domestiche o industriali possono essere trattati presso impianti pubblici di depurazione acque purché questi ultimi siano debitamente autorizzati ai sensi della nuova legge, siano rispettati i limiti per gli scarichi in fognatura e i rifiuti provengano dallo stesso ambito territoriale ottimale di cui alla Legge 36/94.
La normativa sui rifiuti si applica comunque al produttore e al trasportatore mentre il gestore dell'impianto è soggetto al solo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (art. 36).
Viene così risolta un 'altra questione molto controversa, stabilendo che il gestore dell’impianto pubblico che riceve i reflui a mezzo autobotte non necessita di un’autorizzazione come smaltitore di rifiuti, a patto che siano rispettate determinate condizioni .
Disposizioni particolari
Sono oggetto di disciplina specifica, da attuare eventualmente con provvedimenti ministeriali e regionali:
  • gli scarichi in mare di materiali inerti, di scavo, manufatti, materiali organici ed inorganici di origine marina o salmastra prodotti durante la pesca (art. 35);
  • l'utilizzo agronomico di effluenti o di allevamento zootecnico, di acque di vegetazione di franto oleari, di acque reflue provenienti da allevamenti ittici e da aziende agricole e agroalimentari (art. 38);
  • la restituzione di acque utilizzate per produzione idroelettrica per scopi irrigui, in impianti di potabilizzazione nonché di acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi (art. 40 comma 1);
  • le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe (art. 40 comma 2).
Adeguamento alle nuove disposizioni
I titolari di scarichi esistenti devono adeguarsi entro 3 anni alle disposizioni specifiche del decreto (art. 62 comma 11).
ACQUE REFLUE URBANE
Il D.Lgs 152/99 introduce grandi cambiamenti nelle modalità di gestione dei depuratori delle acque reflue urbane in quanto di passa dalla rigidità della Tabella A delle Legge 319/76 a concetti quali "… % di riduzione dei parametri in ingresso..", al "numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari.. " i campioni che risultano non conformi affinchè lo scarico si considerato in regola ..".
I limiti che i gestori di impianti di acque reflue urbane sono tenuti a rispettare sono riferiti soltanto al parametro COD, al parametro BOD5 ed al parametro Solidi sospesi.
Gli impianti situati nelle "aree sensibili" sono inoltre tenuti a rispettare un limite per l’Azoto totale ed il Fosforo totale.
Personalmente riteniamo che una simile disparità di trattamento (sia nel rispetto dei limiti che delle rispettive sanzioni) tra le modalità di gestione degli impianti di depurazione delle acque urbane e quelle industriali sarà motivo di accese discussioni sull’eguaglianza del cittadino (sia esso soggetto pubblico che privato) davanti alla legge.
Da una lettura attenta dell’allegato 5 punto 1.1 risulta infatti una specie di "licenza di scarico" che somiglia molto ad una "licenza di uccidere" di Bondiana memoria.
Ciò è vero soprattutto se teniamo conto del fatto che la gran parte dei depuratori di acque reflue urbane sono stati affidati dai comuni a soggetti privati (che operano e fine di lucro) e che oggi si vedono finalmente liberi dall’annoso problema della disinfezione a base di ipoclorito, della presenza di eccessi di azoto e fosforo, tensioattivi etc. nello scarico e quindi liberi di organizzare e gestire il servizio nel modo più conveniente possibile.
Per questo tipo di impianti inoltre i controlli debbono essere eseguiti su campioni medi di 24 ore (che se non adeguatamente conservati possono portare riduzioni significative delle concentrazioni di COD e BOD5).
Dulcis in fundo per gli unici parametri da rispettare è previsto, in apposita tabella, una tolleranza del limite (per il COD, BOD5 e solidi sospesi) rispettivamente del 100 %, e del 150 %.
Le sanzioni
Le sanzioni penali ed amministrative previste dal nuovo T.U. sulle acque sono contenute nel Titolo V (Artt. 54 - 61); in tutto 8 articoli che vanno a "sostituire" ben 16 articoli contenuti nei seguenti provvedimenti (tutti ovviamente abrogati dal nuovo T.U):
  • Legge n° 319/76 (artt. 21, 22, 23, 23 bis, 24 e 24 bis),
  • D. Lgs n° 130/92 (artt. 12 e 14),
  • D.Lgs n° 131/92 (art. 7),
  • D. Lgs n° 132/92 (artt. 18 e 19),
  • D Lgs n° 133/92 (artt. 13, 14 e 18),
  • D. L. n° 552/96 (art. 9 bis, comma 6)
Dei complessivi 8 articoli dedicati alle sanzioni esamineremo quelli che contengono le disposizioni più rilevanti da un punto di vista sostanziale.
In particolare l’art. 54 e il 59 da un lato individua i comportamenti illeciti sanzionati dal T.U (penali e amministrativi) mentre gli artt. 58, 60 e 61 disciplinano la tematica della bonifica e del risarcimento del danno arrecato all'ambiente a seguito di eventi di inquinamento (o di pericolo di inquinamento).
Artt. 54 e 59
Il commento agli artt. 54 e 59 è riportato nella tabella allegata nella quale sono descritti i possibili reati e la relativa entità della pena.
L'ordine scelto per l'esposizione delle varie fattispecie è quello riportato nell'art. 59 (Sanzioni penali), in quanto è in tale articolo che si rintracciano la maggior parte delle violazioni in materia di scarichi di acque reflue industriali.
Osservazioni di carattere generale sul nuovo apparato sanzionatorio
Le sanzioni previste dall'articolo 59 per le violazioni inerenti gli scarichi industriali non si discostano molto da quelle previgenti quanto a entità delle pene.
Ciò, peraltro, non deve trarre in inganno facendo supporre che il nuovo sistema sanzionatorio sia, nel suo complesso, equivalente a quello precedente.
Il nuovo sistema sanzionatorio è, in realtà, estremamente più severo in quanto prevede che:
  1. alcuni reati (che in precedenza erano puniti "a pena alternativa" dell’arresto o ammenda) sono ora puniti "a pena congiunta" (arresto e ammenda o a sola pena detentiva (solo arresto); vedi, in particolare, artt. 59 comma 3 e 59 comma 5;
  2. viene espressamente prevista la punibilità della non meglio specificata "immissione occasionale" vedi, in particolare art. 59 comma 5 e art. 54 comma 1;
  3. viene apparentemente ribaltata l'impostazione data dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97 (Ronchi) alla problematica delle bonifiche vedi artt. 58, 60, e 61, in relazione a quanto evidenziato al punto 1.
Con riguardo al primo punto va infatti ricordato che punire un reato con una pena congiunta significa non poter ammettere il soggetto responsabile alla procedura di "oblazione" prevista dall'art. 162 bis del c.p. secondo la quale "Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa o dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda prevista dalla legge…." e quindi significa non consentire l'estinzione del reato.
Con riguardo al secondo punto va notato che il sancire per legge la punibilità di un superamento dei limiti di accettabilità derivante oltre che da uno "scarico" (temine ben definito dal T.U.) anche da una "immissione occasionale" (assolutamente non definita dal T.U.) rischia di portare ad un ampliamento assolutamente discrezionale dei casi di applicabilità della sanzione. 
CONCLUSIONI
Il D.Lgs 152/99 porta con se una grande quantità di lavoro per le imprese pubbliche e private ed inoltre rappresenta per i giovani una buona opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.
Non è questa la sede adatta per esprimere una nota di disappunto considerando che in un paese che soffre di disoccupazione cronica queste direttive comunitarie potevano essere recepite già 8 anni fa !
L'opportunità di lavoro deriverà soprattutto dalla caratterizzazione di tutti i corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi, laghi) e; in particolare di quelli sotterranei (per l'Italia vero e proprio universo inesplorato e per il quale il D.Lgs. 152/99 stabilisce 24 mesi di monitoraggio iniziale e 5 anni di monitoraggio a regime).
L'augurio che posso fare come operatore ai giovani, alle aziende ed agli enti locali e che ognuno faccia la propria parte con diligenza e professionalità nell'interesse comune di uno sviluppo economico e sociale solido e duraturo nel tempo e ricordando sempre che il futuro lo costruiamo tutti quanti noi, ogni giorno, con le nostre piccole, semplici, azioni.

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