| Il Nuovo "Testo
Unico" delle Acque |
| Prime riflessioni e commenti |
| Parte seconda |
| Relazione tenuta al Convegno
del 9 luglio 1999: Gli scarichi industriali e l'ambiente del 2000 dal dr. Alderano
Mannozzi Direttore Generale della società ECOS srl |
| La durata quadriennale di tutte
le autorizzazioni agli scarichi idrici era stata introdotta dalla Legge 172/95. |
| Preoccupante appare
listituto del silenzio-diniego per gli scarichi contenenti sostanze pericolose,
meccanismo che non era previsto dallabrogato D.Lgs. 133/92. |
| La domanda di autorizzazione
per gli scarichi industriali deve indicare i dati quali-quantitativi dello scarico, la
quantità d'acqua prelevata annualmente, il corpo idrico ricettore, il punto di controllo,
il sistema complessivo di scarico, l'eventuale sistema di misurazione delle portate, i
mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, i sistemi di
depurazione (art. 46 comma 1). |
| Se lo scarico contiene sostanze
della tabella 3/A, si deve inoltre indicare la capacità di produzione del singolo
stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (art
46 comma 2). |
| Valori limite |
| I valori limite possono essere
espressi in concentrazione, in quantità massima per unità di tempo (Kg/mese) e come
fattore di emissione (quantità di inquinante per materia prima o unità di prodotto). |
| I limiti in concentrazione di
riferimento sono indicati dalla legge nell'allegato 5, traendoli quasi integralmente da
quelli già previsti delle norme preesistenti, mentre i limiti di quantità, di nuova
introduzione, dovranno essere stabiliti dalie Regioni (art. 28 comma 2) tenendo conto
della pericolosità delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili. |
| I fattori di emissione debbono
essere stabiliti in caso di autorizzazione di scarichi contenenti cadmio, cromo
esavalente, mercurio, Idrocarburi totali, composti organici alogenati pesticidi fosforati
(art. 34 comma 2) |
| I limiti di concentrazione
presentano le seguenti differenze rispetto alle Tabelle A e C della Legge 319/76: |
| Scarichi in pubblica fognatura |
| La tabella 3 riporta valori di
concentrazione identici a quelli della tabella C della L 319/76, con le seguenti
eccezioni: |
- i parametri "solidi sedimentabili" e
",metalli e non metalli tossici totali" non sono più riportati;
- sono sostituiti i parametri "cromo III" da
"cromo totale", "oli minerali" da 'idrocarburi totali" e
"pesticidi clorurati" da "pesticidi totali", con identici valori
limite;
- i parametri microbiologici "coliformi totali",
'coliformi fecali" e 'streptococchi totali" sono sostituiti dal parametro
"Escherichia coli" .
- il test di tossicità viene eseguito con modalità diverse
da quelle previste in Tab C .
|
| Scarichi in acque superficiali |
| La tabella 3 riporta valori di
concentrazione identici a quelli della tabella A della L 319/76, con le seguenti
eccezioni: |
- i parametri "solidi sedimentabili" e
"metalli e non metalli tossici totali" non sono più riportati;
- sono sostituiti i parametri "cromo III" da
"cromo totale", "oli minerali" da "idrocarburi totali" e
"pesticidi clorurati" da "pesticidi totali" con identici valori;
- i parametri microbiologici "coliformi totali",
'coliformi fecali" e 'streptococchi totali" sono sostituiti dal parametro
"Escherichia coli"
- il test di tossicità viene eseguito con modalità diverse
da quelle previste in Tab A.
|
| Per un confronto tra i limiti
della Tabella A e C della Legge 319/76 e la Tabella 3 dellallegato 5 al D.Lgs 152/99
vedere la tabella allegata |
| La tabella 3/A (allegata)
riporta invece limiti particolari per scarichi di sostanze pericolose provenienti da
specifici cicli produttivi, identici a quelli riportati nellallegato B del D Lgs
133/92. |
| Scarichi sul suolo |
| La tabella 4 (allegata) riporta
i valori limite di concentrazione per scarichi sul suolo, non previsti dalla precedente
normativa. |
| E stabilito il divieto di
scaricare sul suolo le sostanze riportate al punto 2.1 dell'allegato 5. |
| Scarichi nel sottosuolo |
| Non sono definiti valori limite
considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi. In ogni caso non si possono
scaricare le sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5. |
| I limiti dell'allegato 5 hanno
soltanto valore di riferimento, in quanto le Regioni, per gli scarichi in acque
superficiali e sul suolo, e gli enti gestori, per gli scarichi in reti fognarie, possono
stabilire limiti diversi o nuovi parametri (art. 28 comma 2, art. 33 comma 1). |
| Tali limiti possono essere
maggiori o minori di quelli riportarti nel decreto, con l'eccezione dei parametri delle
tabelle 3/A e 5, per i quali non sono ammessi limiti meno restrittivi in caso di scarico
in acque superficiali o in fognatura (possibili deroghe sono previste nelle note alla
Tabella) (art. 28 comma 2). |
| Limiti particolari sono
stabiliti dalle Provincie in caso di scarico in corso dacqua con portata naturale
nulla per oltre 120 giorni (allanno?) ovvero in corpo idrico non significativo (art.
45 comma 8). |
| Rispetto alla Legge 319/76 la
nuova norma adotta un approccio flessibile sui limiti, attribuendo ai valori riportati
nella legge un valore di mero riferimento, ampiamente modificabile da parte degli enti
locali competenti. |
| Viene così risolto un problema
annoso sul quale la giurisprudenza si è espressa in modo vario anche dopo
lemanazione della Legge172/95. |
| Per imporre limiti più
restrittivi allo scarico di sostanze pericolose l'autoritá competente deve comunque
accertare un reale pericolo per l'ambiente, in funzione di criteri di tossicità,
persistenza e bioaccumulabilità (art. 34 comma 1). |
| I limiti delle tabelle 3 e 4
sono riferiti ad un campione medio prelevato nellarco di 3 ore (allegato 5, punti
1.2 e 2), rimanendo comunque ammissibili anche tempi più lunghi di campionamento. |
| Per quanto riguarda le
metodiche di campionamento e di misura, rimangono valide quelle già in vigore, salvo
aggiornamenti ad opera dellANPA. |
| Scarichi di sostanze pericolose |
| L'autorità competente può
prescrivere che scarichi parziali contenenti cadmio, cromo esavalente, mercurio,
idrocarburi, composti organici alogenati e pesticidi fosforati subiscano un trattamento
particolare prima della confluenza nello scarico generale (art. 28 comma 4). |
| E vietata la diluizione
con acque di raffreddamento e lavaggio degli scarichi contenenti arsenico, cadmio, cromo,
mercurio, nichel, piombo, rame, selenio e zinco "prima del trattamento degli scarichi
parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto" (art 28 comma
5). |
| L'autorità competente può
prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 (allegata)
siano trattate come rifiuti, escludendone quindi il convogliamento nello scarico generale
(art. 34 comma 3). |
| Nuova disposizione che
probabilmente darà adito ad poderosi volumi di giurisprudenza stante il diritto
dell'azienda di decidere, nel rispetto delle leggi vigenti, le modalità di eliminazione
di un rifiuto o di uno scarico di acque reflue. |
| Acque di prima pioggia e di
dilavamento di aree esterne |
| Le Regioni possono disciplinare
i casi in cui le acque di prima pioggia (non definite dalla legge) e di dilavamento di
aree esterne, non recapitanti in reti fognarie, debbano essere convogliate e trattate. |
| La disposizione si applica a
"particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze
pericolose sulle superfici impermeabili scoperte" (art. 39 comma 1). |
| Questo problema, non affrontato
dalla Legge 319/76, è stato in passato oggetto di disposizioni da parte di alcune
Regioni. |
| Trattamento di Rifiuti
costituiti da acque reflue |
| Rifiuti costituiti da acque
reflue domestiche o industriali possono essere trattati presso impianti pubblici di
depurazione acque purché questi ultimi siano debitamente autorizzati ai sensi della nuova
legge, siano rispettati i limiti per gli scarichi in fognatura e i rifiuti provengano
dallo stesso ambito territoriale ottimale di cui alla Legge 36/94. |
| La normativa sui rifiuti si
applica comunque al produttore e al trasportatore mentre il gestore dell'impianto è
soggetto al solo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (art. 36). |
| Viene così risolta un 'altra
questione molto controversa, stabilendo che il gestore dellimpianto pubblico che
riceve i reflui a mezzo autobotte non necessita di unautorizzazione come smaltitore
di rifiuti, a patto che siano rispettate determinate condizioni . |
| Disposizioni particolari |
| Sono oggetto di disciplina
specifica, da attuare eventualmente con provvedimenti ministeriali e regionali: |
- gli scarichi in mare di materiali inerti, di scavo,
manufatti, materiali organici ed inorganici di origine marina o salmastra prodotti durante
la pesca (art. 35);
- l'utilizzo agronomico di effluenti o di allevamento
zootecnico, di acque di vegetazione di franto oleari, di acque reflue provenienti da
allevamenti ittici e da aziende agricole e agroalimentari (art. 38);
- la restituzione di acque utilizzate per produzione
idroelettrica per scopi irrigui, in impianti di potabilizzazione nonché di acque
derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione
di idrocarburi (art. 40 comma 1);
- le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle
dighe (art. 40 comma 2).
|
| Adeguamento alle nuove
disposizioni |
| I titolari di scarichi
esistenti devono adeguarsi entro 3 anni alle disposizioni specifiche del decreto (art. 62
comma 11). |
| ACQUE REFLUE URBANE |
| Il D.Lgs 152/99 introduce
grandi cambiamenti nelle modalità di gestione dei depuratori delle acque reflue urbane in
quanto di passa dalla rigidità della Tabella A delle Legge 319/76 a concetti quali "
% di riduzione dei parametri in ingresso..", al "numero di campioni, ammessi su
base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari.. " i campioni
che risultano non conformi affinchè lo scarico si considerato in regola ..". |
| I limiti che i gestori di
impianti di acque reflue urbane sono tenuti a rispettare sono riferiti soltanto al
parametro COD, al parametro BOD5 ed al parametro Solidi sospesi. |
| Gli impianti situati nelle
"aree sensibili" sono inoltre tenuti a rispettare un limite per lAzoto
totale ed il Fosforo totale. |
| Personalmente riteniamo che una
simile disparità di trattamento (sia nel rispetto dei limiti che delle rispettive
sanzioni) tra le modalità di gestione degli impianti di depurazione delle acque urbane e
quelle industriali sarà motivo di accese discussioni sulleguaglianza del cittadino
(sia esso soggetto pubblico che privato) davanti alla legge. |
| Da una lettura attenta
dellallegato 5 punto 1.1 risulta infatti una specie di "licenza di
scarico" che somiglia molto ad una "licenza di uccidere" di Bondiana
memoria. |
| Ciò è vero soprattutto se
teniamo conto del fatto che la gran parte dei depuratori di acque reflue urbane sono stati
affidati dai comuni a soggetti privati (che operano e fine di lucro) e che oggi si vedono
finalmente liberi dallannoso problema della disinfezione a base di ipoclorito, della
presenza di eccessi di azoto e fosforo, tensioattivi etc. nello scarico e quindi liberi di
organizzare e gestire il servizio nel modo più conveniente possibile. |
| Per questo tipo di impianti
inoltre i controlli debbono essere eseguiti su campioni medi di 24 ore (che se non
adeguatamente conservati possono portare riduzioni significative delle concentrazioni di
COD e BOD5). |
| Dulcis in fundo per
gli unici parametri da rispettare è previsto, in apposita tabella, una tolleranza del
limite (per il COD, BOD5 e solidi sospesi) rispettivamente del 100 %, e del 150 %. |
| Le sanzioni |
| Le sanzioni penali ed
amministrative previste dal nuovo T.U. sulle acque sono contenute nel Titolo V (Artt. 54 -
61); in tutto 8 articoli che vanno a "sostituire" ben 16 articoli contenuti nei
seguenti provvedimenti (tutti ovviamente abrogati dal nuovo T.U): |
- Legge n° 319/76 (artt. 21, 22, 23, 23 bis, 24 e 24 bis),
- D. Lgs n° 130/92 (artt. 12 e 14),
- D.Lgs n° 131/92 (art. 7),
- D. Lgs n° 132/92 (artt. 18 e 19),
- D Lgs n° 133/92 (artt. 13, 14 e 18),
- D. L. n° 552/96 (art. 9 bis, comma 6)
|
| Dei complessivi 8 articoli
dedicati alle sanzioni esamineremo quelli che contengono le disposizioni più rilevanti da
un punto di vista sostanziale. |
| In particolare lart. 54 e
il 59 da un lato individua i comportamenti illeciti sanzionati dal T.U (penali e
amministrativi) mentre gli artt. 58, 60 e 61 disciplinano la tematica della bonifica e del
risarcimento del danno arrecato all'ambiente a seguito di eventi di inquinamento (o di
pericolo di inquinamento). |
| Artt. 54 e 59 |
| Il commento agli artt. 54 e 59
è riportato nella tabella allegata nella quale sono descritti i possibili reati e la
relativa entità della pena. |
| L'ordine scelto per
l'esposizione delle varie fattispecie è quello riportato nell'art. 59 (Sanzioni penali),
in quanto è in tale articolo che si rintracciano la maggior parte delle violazioni in
materia di scarichi di acque reflue industriali. |
| Osservazioni di carattere
generale sul nuovo apparato sanzionatorio |
| Le sanzioni previste
dall'articolo 59 per le violazioni inerenti gli scarichi industriali non si discostano
molto da quelle previgenti quanto a entità delle pene. |
| Ciò, peraltro, non deve trarre
in inganno facendo supporre che il nuovo sistema sanzionatorio sia, nel suo complesso,
equivalente a quello precedente. |
| Il nuovo sistema sanzionatorio
è, in realtà, estremamente più severo in quanto prevede che: |
- alcuni reati (che in precedenza erano puniti "a pena
alternativa" dellarresto o ammenda) sono ora puniti "a pena
congiunta" (arresto e ammenda o a sola pena detentiva (solo arresto); vedi, in
particolare, artt. 59 comma 3 e 59 comma 5;
- viene espressamente prevista la punibilità della non
meglio specificata "immissione occasionale" vedi, in particolare art. 59 comma 5
e art. 54 comma 1;
- viene apparentemente ribaltata l'impostazione data
dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97 (Ronchi) alla problematica delle bonifiche vedi artt. 58,
60, e 61, in relazione a quanto evidenziato al punto 1.
|
| Con riguardo al primo punto va
infatti ricordato che punire un reato con una pena congiunta significa non poter ammettere
il soggetto responsabile alla procedura di "oblazione" prevista dall'art. 162
bis del c.p. secondo la quale "Nelle contravvenzioni per le quali la legge
stabilisce la pena alternativa o dellarresto o dellammenda, il contravventore
può essere ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del
decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dellammenda
prevista dalla legge
." e quindi significa non consentire l'estinzione del
reato. |
| Con riguardo al secondo punto
va notato che il sancire per legge la punibilità di un superamento dei limiti di
accettabilità derivante oltre che da uno "scarico" (temine ben definito dal
T.U.) anche da una "immissione occasionale" (assolutamente non definita dal
T.U.) rischia di portare ad un ampliamento assolutamente discrezionale dei casi di
applicabilità della sanzione. |
| CONCLUSIONI |
| Il D.Lgs 152/99 porta con se
una grande quantità di lavoro per le imprese pubbliche e private ed inoltre rappresenta
per i giovani una buona opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. |
| Non è questa la sede adatta
per esprimere una nota di disappunto considerando che in un paese che soffre di
disoccupazione cronica queste direttive comunitarie potevano essere recepite già 8 anni
fa ! |
| L'opportunità di lavoro
deriverà soprattutto dalla caratterizzazione di tutti i corpi idrici superficiali
(torrenti, fiumi, laghi) e; in particolare di quelli sotterranei (per l'Italia vero e
proprio universo inesplorato e per il quale il D.Lgs. 152/99 stabilisce 24 mesi di
monitoraggio iniziale e 5 anni di monitoraggio a regime). |
| L'augurio che posso fare come
operatore ai giovani, alle aziende ed agli enti locali e che ognuno faccia la propria
parte con diligenza e professionalità nell'interesse comune di uno sviluppo economico e
sociale solido e duraturo nel tempo e ricordando sempre che il futuro lo costruiamo tutti
quanti noi, ogni giorno, con le nostre piccole, semplici, azioni. |
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