| Il Nuovo "Testo
Unico" delle Acque |
| Prime riflessioni e commenti |
| Parte prima |
| Relazione tenuta al Convegno
del 9 luglio 1999: Gli scarichi industriali e l'ambiente del 2000 dal dr. Alderano
Mannozzi Direttore Generale della società ECOS srl |
| INTRODUZIONE |
| Sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta ufficiale n° 124 del 29/05/99 è stato pubblicato il Decreto
Legislativo n° 152 dell'11/05/99 dal titolo
"Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" |
| Il Decreto 152/99 recepisce una
lunga serie di direttive comunitarie in materia di acque ed ha assunto immediatamente un
ruolo di primaria importanza in quanto con la sua emanazione sono state abrogate le
seguenti norme : |
- Legge 10 maggio 1976, n. 319;
- Legge 8 ottobre 1976, n.690, di conversione in legge, con
modificazioni, del D.L.10 agosto 1976, n.544;
- Legge 24 dicembre 1979, n.650;
- Legge 5/03/82, n.62, di conversione in legge, con modif.
del D.L 30/12/81, n.801;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982,
n.515;
- Legge 25 luglio 1984, n.381 di conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 29 maggio 1984, n.176;
- gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n.71 di
conversione in legge, con modif. del D.L. 5/0290, n.16;
- Decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n.130;
- Decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.131;
- Decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.132;
- Decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.133;
- articolo 2, comma 1, della legge 6/12/93, n. 502, di
conversione in legge, con modif. del D.L. 9/10/93, n. 408;
- articolo 9-bis della legge 20/12/96, n. 642, di
conversione in legge, con modifi. Del D.L. 23/10/96, 552;
- Legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 17/03/95, n.79.
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| Ebbene si, dopo 24 anni la
legge 319/76 (meglio nota come Legge Merli) è stata abrogata! |
| In realtà la situazione non è
così drammatica come sembrerebbe ad una prima lettura del decreto in quanto il
Legislatore ha previsto modalità di applicazione che dovrebbero essere in grado di
evitare traumi sia agli enti pubblici che alle aziende private. |
| In particolare lart. 62
prescrive : |
- che le Regioni possono adeguarsi al decreto con un tempo
"non inferiore a due anni",
- che "Le norme regolamentari e tecniche emanate ai
sensi delle disposizioni abrogate con l'articolo 63 restano in vigore, ove compatibili con
gli allegati al presente decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia"
|
| In questa sede vogliamo mettere
in risalto gli obblighi che la nuova legge pone in capo al "titolare" dello
scarico sottolineando le principali differenze con la preesistente disciplina basata sulla
Legge n° 319 del 10/05/1976. |
| La nuova disciplina degli
scarichi idrici si basa su due presupposti fondamentali: |
- tutti gli scarichi debbono essere autorizzati (art. 45
comma 1)
(concetto presente anche nella vecchia normativa)
- tutti gli scarichi devono rispettare valori limite di
emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 28
comma 1)
(concetto del tutto nuovo e sul quale
sono incentrate una serie di iniziative volte a capire prima la qualità dei corpi idrici
ed il loro uso e poi ad autorizzare eventuali scarichi in detti ricettori)
|
| Tale concetto, era stato in
realtà già stato introdotto dalla Legge n° 183/89 e dal D Lgs n° 130/92, di fatto, non
era stato mai applicato stante la rigida comodità della Legge 319/76 e delle sue tabelle
A e C. |
| Lart. 2 del Decreto
riporta una serie definizioni da applicarsi in materia di scarichi idrici tra le quali
spiccano le nuove definizioni di acque di scarico: |
g) "acque reflue domestiche": acque reflue
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente
dal metabolismo umano e da attività domestiche;
|
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo
di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o
industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
|
i) "acque reflue urbane": acque reflue
domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero
meteoriche di dilavamento;
|
| L'ammissibilità degli scarichi
idrici nei possibili ricettori è disciplinata come segue: |
| 1. scarichi in pubblica
fognaturaLe acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammesse, alla sola condizione
di rispettare il regolamento del gestore dell'impianto di depurazione (art. 33.comma 2). |
| Le acque reflue industriali
possono invece essere scaricate se rispettano i limiti di accettabilità ad eventuali
ulteriori prescrizioni imposte nell'autorizzazione (art. 33 comma 1). |
| 2. scarichi in acque
superficiali |
| Sono ammessi a condizione di
rispettare i valori limite di emissione (art.31 comma 1) |
| 3. scarichi sul suolo e negli
strati superficiali del sottosuolo |
| Sono vietati, con le seguenti
eccezioni (art. 29. Comma 1): |
- scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente
oneroso il convogliamento in acque superficiali
|
- scarichi provenienti dalla Lavorazione/lavaggio di
rocce e minerali
|
| In via transitoria gli scarichi
già autorizzati ai sensi della previgente normativa, e non ricadenti nei casi sopra
citati devono essere convogliati in rete fognaria in acque superficiali, ovvero destinati
al riutilizzo entro 3 anni dallentrata in vigore della nuova legge (art. 29 comma
2). |
| Qualora ciò risultasse
impossibile, o eccessivamente oneroso, occorrerà adeguarsi ai limiti della tabella 4
entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge, rispettando nelle more i limiti di
tabella 3 o eventuali limiti regionali più restrittivi (art. 29 comma 3) |
| Questo divieto di scarico nel
suolo, di fatto , crea notevole danno alle aziende, ed in particolare quelle ubicate nella
provincia di Teramo, in quanto ci risulta che era prassi consolidata da parte dell'ente
pubblico di autorizzare lo scarico civile a condizione che venisse convogliato nel suolo
mediante pozzi a dispersione. |
| 4. scarichi nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee: |
| Sono vietati (art. 30 comma 1),
con le seguenti eccezioni: |
scarico nella stessa falda di
provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di infiltrazione di miniere e cave,
pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti di scambio termico (art. 30
comma 2),
scarico in unità geologiche profonde
di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi (art. 30 comma 3)
|
| In via transitoria, gli
scarichi già autorizzati ai sensi della previgente normativa e non ricadenti nei casi
sopra citati, devono essere convogliati in acque superficiali, ovvero destinati, ove
possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica entro 3 anni
dall'entrata in vigore della nuova legge (art. comma 6) |
| Autorizzazione allo scarico |
| Tutti gli scarichi debbono
essere preventivamente autorizzati (art. 45 comma 1), con la sola eccezione degli scarichi
di acque reflue domestiche e assimilate in reti fognarie (art. 45 comma 4); che sono
sempre ammessi. |
| Per insediamenti con scarichi
di acque reflue domestiche e assimilate che non recapitano in reti fognarie il rilascio
della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico (art. 45 comma
4). |
| L'ente competente al rilascio
delle autorizzazioni è il Comune per gli scarichi in pubblica fognatura e la Provincia,
salvo diverse disposizioni regionali, per gli scarichi negli altri corpi ricettori (art.
45 comma 6) |
| Gli scarichi di acque reflue
domestiche o equivalenti sono disciplinati dalla Regioni (art. 45 comma 3) che possono
prevedere forme di rinnovo tacite delle autorizzazioni (art. 45 comma 7). |
| Il decreto specifica finalmente
un termine per il rilascio delle autorizzazioni (90 giorni); termine non previsto dalla
Legge 319/76, e quindi lasciato alla definizione da parte delle singole amministrazioni. |
| L'autorizzazione e valida per 4
anni e il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza. |
| Se la richiesta di rinnovo è
stata formulata entro tale temine, lo scarico può continuare anche in caso di ritardo
dell'ente competente. |
| Se invece lo scarico contiene le
sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5, il rinnovo deve essere concesso entro 6
mesi a decorrere dalla data di scadenza; in caso contrario lo scarico deve cessare (art.
45 comma 7). |
| I titolari degli scarichi in
essere, autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto, provvedono a presentare
l'istanza di autorizzazione come sopra indicato e comunque non oltre 4 anni da tale data
(art. 62 comma11). |
| Seconda parte
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