IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio 2007;
Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente
competenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato
prorogato al 30 novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637
del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639
in data 11 gennaio 2008, con cui il prefetto dott. Gianni De Gennaro
e' stato nominato commissario delegato;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di ottimizzare le iniziative in corso e favorire il
raggiungimento degli ulteriori obiettivi individuati dal
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, cosi' come convertito nella
legge 6 dicembre 2006, n. 290, e dall'ordinanza di protezione civile
n. 3639 del 2008 il commissario delegato si avvale delle seguenti
aree di competenza: area economica-finanziaria cui e' preposto un
soggetto attuatore designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; area tecnico-operativa cui e' preposto il soggetto indicato
nell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3639
dell'11 gennaio 2008; area giuridico-amministrativa cui e' preposto
un soggetto attuatore designato dal Ministero dell'interno; area
tecnico-impiantistica cui e' preposto un soggetto attuatore designato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile; area tecnico-ambientale e per la raccolta
differenziata cui e' preposto un soggetto attuatore designato dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
area di tutela della salute cui e' preposto un soggetto attuatore
designato dal Ministero della salute.
2. Con successiva ordinanza del commissario delegato saranno
definiti i compiti e le attivita' delle sopra citate aree e dei
soggetti attuatori di cui al comma 1 che rimangono in carica fino
alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 1
dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 in data 11 gennaio 2008.
3. Al soggetto attuatore preposto all'Area tecnico-operativa puo'
essere riconosciuto il potere di firma in base ad una specifica
ordinanza del commissario delegato.
Art. 2.
1. Il commissario delegato ai fini dell'individuazione e
autorizzazione dei siti da destinare a impianti di stoccaggio,
trattamento e smaltimento dei rifiuti si avvale dell'area
tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata e dell'area di
tutela della salute.
2. Per la progettazione e l'allestimento, nonche' per ogni altra
necessaria iniziativa finalizzata all'apertura ed alla messa in
esercizio dei predetti siti il commissario si avvale dell'area
tecnico-operativa e dell'area tecnico-impiantistica.
3. Il commissario delegato puo' altresi' avvalersi del supporto
tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per ogni iniziativa utile al tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di cui all'ordinanza di protezione
civile n. 3639 del 2008.
4. L'area tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata
curera' i rapporti con i comuni della regione Campania per
l'attuazione dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3639
del 2008.
Art. 3.
1. Il sindaco di Salerno e' nominato, fino alla cessazione dello
stato di emergenza, commissario delegato per la localizzazione,
progettazione e realizzazione dell'impianto di termodistruzione di
cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008, nonche' degli impianti
connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta
differenziata nel comune di Salerno, avvalendosi delle deroghe
indicate nel citato comma 2 e di quelle previste dalle ordinanze di
protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza nel settore
dei rifiuti della regione Campania.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo, il commissario delegato di cui al comma 1, che opera a
titolo gratuito, si avvale del supporto degli uffici amministrativi e
tecnici del comune di Salerno.
3. Per assicurare la copertura finanziaria dell'opera di cui al
comma 1 il commissario delegato potra' affidare in concessione la
costruzione e la gestione dell'impianto con modalita' e durata
sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento.
4. La potenzialita' minima dell'impianto dovra' essere tale da
garantire lo smaltimento almeno delle quantita' di rifiuti prodotte
nell'ambito della provincia di Salerno.
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui all'ordinanza n. 3639
del 2008 e di quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della presente
ordinanza e' istituita apposita contabilita' speciale intestata al
commissario delegato, cui e' autorizzato il trasferimento di euro 10
milioni a valere sul Fondo della protezione civile, che sara'
appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
1. Al fine di assicurare la complessiva funzionalita' del
Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto
emergenziale in atto nella regione Campania, il trattamento economico
fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale, in
servizio presso il citato Dipartimento, appartenente alle Forze di
Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane a carico
delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito
dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi
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