testo in vigore dal: 25-7-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare,
l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per
commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al
comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261, recante regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Ritenuta la necessita' di procedere alla razionalizzazione degli
organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del
24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Conferma degli organismi esistenti
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i
seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare:
a) Commissione interministeriale di valutazione di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) Comitati tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo
nazionale ed interregionale, di cui all'articolo 12 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
c) Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1993, n. 59;
d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5,
del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del
presente regolamento;
e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle
prescrizioni VIA, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002,
n. 179;
f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6
della legge 31 luglio 2002, n. 179;
g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui
all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1,
comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e
all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi:
a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'articolo 12 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 2.
Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la
Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata
"Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali".
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le
direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua
autonomia valutativa, i seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilita'
tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi
benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di
prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro
ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e
programmi di competenza del Ministero;
c) svolge le finzioni di nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144;
d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le
strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla
valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o
regolamenti.
3. La Commissione e' composta da trentatre' membri, tra cui il
Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o
piu' discipline attinenti l'attivita' della Commissione stessa,
nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle
pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a
disciplinare le modalita' di funzionamento e di organizzazione
interni della Commissione.
Art. 3.
Segreteria tecnica per la protezione della natura
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la
Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'
ridenominata: "Segreteria tecnica per la protezione della natura" e
fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e
l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del
programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo
internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale
delle aree naturali protette, nonche' per il supporto alla gestione,
al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da
realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree.
2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura e' composta
da un contingente di:
a) venti unita' di personale in posizione di comando proveniente
da qualsiasi pubblica amministrazione ovvero mediante ricorso alla
mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni
in materia;
b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico
amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e
privato tra biologi con specifica competenza in flora e fauna
terrestre, giuristi ed esperti in discipline economiche e di
gestione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
Art. 4.
Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le
aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8,
comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica
per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto
marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge
23 marzo 2001, n. 93.
2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne
l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e
all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli
interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle
predette aree, nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di
prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e
dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle
politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi,
tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo
marittimo nel bacino del mediterraneo.
3. La Segreteria tecnica e' composta da venti esperti di elevata
qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti
nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5.
Segreteria tecnica per la qualita' della vita
1. La Segreteria tecnica per la qualita' della vita, istituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n.
308, e' composta da non piu' di diciotto esperti, scelti tra persone
di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico
scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare,
incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori
tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli
interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di
detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare
le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.
Art. 6.
Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche,
istituito ai sensi dell'articolo 21 delle legge 5 gennaio 1994, n.
36, e ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284,
e' composto da sette membri, scelti tra persone di elevata
qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel
settore pubblico e privato, nominati con decreto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette
membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome.
2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i
seguenti compiti:
a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' del
servizio idrico integrato;
b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento
delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato
interministeriale prezzi (CIP);
c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti;
d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative da
porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche
mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente
istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.
Art. 7.
Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ricostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e'
composto da nove membri, scelti tra persone, esperti in materia di
rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico
scientifica nel settore pubblico e privato nominati con decreto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui
uno con funzioni di vicepresidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali;
e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di
criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla
prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui
all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini
previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui
all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
f) verifica i livelli di qualita' dei servizi erogati;
g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la
trasmissione ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dello sviluppo economico e della salute.
Art. 8.
Segreteria tecnica per la tutela del territorio
1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, e' composta da quindici esperti di elevata qualificazione,
giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore
pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e
le Autorita' di bacino distrettuali;
b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello
svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza
istituzionale permanente delle Autorita' di bacino distrettuali;
c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero nella
conferenza operativa dei servizi delle Autorita' di bacino
distrettuali;
d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero,
l'istruttoria tecnica e le proposte in materia di individuazione
degli interventi ordinari e urgenti per la riduzione dei rischio
idrogeologico;
e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di
segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel
settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del
Ministero;
f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e
contabile agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al
fine di una loro rapida ed efficace attuazione;
g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle
attivita' amministrative e contabili relative al funzionamento delle
Autorita' di bacino distrettuali;
h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle
funzioni di difesa del suolo con gli interventi in materia
ambientale;
i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo
svolgimento delle attivita' conoscitive nel settore della difesa del
suolo;
l) fornire 1'assistenza necessaria all'identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa
del suolo;
m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della
relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il
Ministero dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle
procedure amministrativo contabili relative ai finanziamenti.
Art. 9.
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale,
istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale
per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi
dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, composta da sessanta commissari, oltre il presidente e il
segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti e tra
esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese
universita', Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata
qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e
giuridiche. Per le valutazioni di impatto ambientale di
infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in
sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione e'
integrata da un componente designato dalle regioni e dalle province
autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A tale
fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di costituzione
della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi
requisiti degli altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione e' articolata nei seguenti organi: Presidente,
Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di
segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai
proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui
all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul
progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale
presentato dal soggetto proponente;
c) svolge le attivita' tecnico istruttorie per la valutazione
ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione
compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il
successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti
l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai
componenti nominati in rappresentanza delle regioni e delle province
autonome, al presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il progetto il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari
allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che e'
riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della
Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del
comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. La Commissione puo' operare attraverso Sottocommissioni composte
da un numero variabile di componenti in ragione delle
professionalita' necessarie. Per le attivita' gia' di competenza
della Commissione di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' costituita una
Sottocommissione i cui componenti sono individuati sentito il
Ministero delle infrastrutture.
Art. 10.
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -
IPPC
1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, e' composta da venticinque esperti di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore
pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le
attivita' relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la
Commissione e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione,
da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto
designato da ciascun comune territorialmente competenti.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attivita'
istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle
autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il
compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i
necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio
conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche'
approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di
autorizzazione. La Commissione ha altresi' il compito di fornire al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo
relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del
2005.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e'
disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.
Art. 11.
Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono
nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
Art. 12.
Durata e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica
tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti
organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della
valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi
e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non
superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di
proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di
ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di
durata dell'organismo stesso.
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di cui al presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati
nell'articolo 1, comma 2, ivi compresi gli oneri di funzionamento e
gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e
comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a
quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la
riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra
la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 223 del
2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia'
assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto.
2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, gia'
previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai
sensi del presente regolamento.
Art. 14.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991,
n. 438;
d) l'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
e) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
e successive modificazioni;
f) l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni;
g) l'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
h) l'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
i) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59;
l) gli articoli 6, 48, comma 1, lettera m), comma 3,
limitatamente alle parole "ed m)", e 49 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
m) l'articolo 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 232
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