Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 1 2 3 4
Titolo II PROIBIZIONI E RESTRIZIONI 5 6 7 8 9 10
Titolo III CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE
11 12 13 14 15 16 17 18
Titolo IV AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI
19 20 21 22 23 24
Titolo V PASSAPORTO DELLE PIANTE
25 26 27 28 29 30
Titolo VI ZONE PROTETTE
31 32 33
Titolo VII ISPETTORI FITOSANITARI
34 35
Titolo VIII CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE
36 37 38 39 40 41 42
Titolo IX ESPORTAZIONE
43 44
Titolo X INTRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI MATERIALE PER PROVE O SCOPI SCIENTIFICI E PER LAVORI DI SELEZIONE VARIETALE.
45 46 47
Titolo XI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE
48 49 50 51 52 53
Titolo XII SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE
54 55 56
Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI
57 58
ALLEGATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
testo in vigore dal: 8-11-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002,
che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunita';
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del-l'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931,
n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995,
che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e altri prodotti possono essere
introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in
talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori
di selezione varietale;
Vista la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio
2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che
abroga la direttiva 92/76/CEE;
Vista l'adesione dell'Italia dal 1° gennaio 1948, all'Accordo
generale sulle tariffe doganali ed il commercio (General Agreement on
Tariffs and Trade - GATT) e successivamente sostituito
dall'Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization
- WTO) dal 1° gennaio 1995;
Visto il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile
1984, relativo alla conclusione della Convenzione internazionale
sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, ed in
particolare l'allegato 4;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce il codice doganale comunitario;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del
19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 20 marzo 1996, che recepisce le direttive 95/65/CE e
95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, concernente le
modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio
1996;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997, che recepisce la direttiva
96/78/CE della Commissione, del 6 dicembre 1996, concernente le
modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio
1996;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data
27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del
3 gennaio 1998, che recepisce le direttive della Commissione 96/14/CE
del 12 marzo 1996, 96/15/CE del 14 marzo 1996, 96/76/CE del
29 novembre 1996 e 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni
allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, nonche' la
direttiva 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette
esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data
13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 1998, che recepisce la direttiva della Commissione 97/46/CE
del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce
le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti
vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V
della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o
trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone
protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione
varietale;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali
in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del
17 settembre 1998, che recepisce le direttive della Commissione
98/1/CE e 98/2/CE dell'8 gennaio 1998, che modificano alcuni allegati
della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data
19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
15 dicembre 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n.
98/22/CE del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per
l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti
di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi
terzi;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data
8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del
29 luglio 1999, che recepisce la direttiva 1999/53/CE della
Commissione del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della
direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi
ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
5 ottobre 2001, che modifica gli allegati al citato decreto in data
31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:
recepimento delle direttive della Commissione 2001/32/CE e 2001/33/CE
dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
25 settembre 2002, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento delle direttive della Commissione 2002/28/CE e 2002/29/CE
del 19 marzo 2002, che modificano taluni allegati della direttiva
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
16 febbraio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data
31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento della direttiva della Commissione 2002/36/CE del
29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 14 luglio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento delle direttive della Commissione 2003/21/CE e 2003/22/CE
del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n.
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 13 gennaio 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento delle direttive della Commissione 2003/46/CE e 2003/47/CE
del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del
25 giugno 2004, che modifica gli allegati al citato decreto
31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento della direttiva della Commissione 2003/116/CE del
4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento della direttiva della Commissione 2004/31/CE del 17 marzo
2004 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa
alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune
zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario
nella Comunita';
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 7 aprile 2005, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento della direttiva della Commissione 2004/70/CE del
28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004,
che modificano la direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' della normativa
1. Il presente decreto ha per oggetto:
a) le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio
della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di
cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione;
b) l'attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del
28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,
dell'8 maggio 2000;
c) l'attuazione della Convenzione internazionale per la
protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di «certificato
fitosanitario» e «certificato fitosanitario di riesportazione» o i
loro equivalenti elettronici.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) vegetali:
1) le piante vive;
2) le parti di piante vive che comprendono:
a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati
con surgelamento;
b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
d) i fiori recisi;
e) i rami con foglie;
f) gli alberi tagliati, con foglie;
g) le foglie e il fogliame;
h) le colture di tessuti vegetali;
i) il polline vivo;
l) le gemme, le talee, le marze;
3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati
alla piantagione;
b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non
trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non
si tratti di vegetali;
c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di
vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la
moltiplicazione;
d) vegetali destinati alla piantagione:
1) vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad
essere ripiantati dopo la loro introduzione;
2) vegetali non ancora piantati al momento della loro
introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di
vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i
prodotti vegetali;
f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare
che le disposizioni previste dal presente decreto sono state
rispettate;
g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta
dall'Unione europea, nella quale:
1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non
abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o piu' organismi
nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o piu'
parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;
2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi
nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto
riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non
abbiano carattere endemico, ne' siano insediati in altre aree
dell'Unione europea;
h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione
effettuata, o un provvedimento adottato:
1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale
per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro
responsabilita', da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati
e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la
protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse
con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati
fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario
nazionale;
i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta
nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o
altre voci, ufficialmente riconosciuto. Puo' trattarsi dell'aeroporto
in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo
o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del
luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui
e' valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi
altro tipo di trasporto;
l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio;
m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale
responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza
dell'ufficio doganale di destinazione;
n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di
entrata quale definito alla lettera i);
o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai
sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.
2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;
p) partita: un numero di unita' di una singola merce,
identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine e
facente parte di una spedizione;
q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico
documento necessario per le formalita' doganali o per altre
formalita', quale un certificato fitosanitario unico o un documento o
marchi alternativi unici; la spedizione puo' essere composta da una o
piu' partite;
r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi
dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato
«Codice doganale comunitario»;
s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo
doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui
all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;
t) centro aziendale: unita' produttiva autonoma stabilmente
costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti
previsti;
u) mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli
produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata
l'azienda;
v) vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore
finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite
la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto
professionalmente nel processo produttivo.
Art. 3.
Legname
1. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto
riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o
parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia,
oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle,
segatura, avanzi e cascami di legno.
2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname,
a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al
comma 1, e' disciplinato dal presente decreto anche quando serve per
la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di
imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di
qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.
Art. 4.
Viaggiatori
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente
dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.
Art. 5.
Divieto per organismi dell'allegato I
1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I,
parte A.
2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti
zone protette, previste nell'allegato VI, degli organismi nocivi
elencati nell'allegato I, parte B.
Art. 6.
Divieto per organismi dell'allegato II
1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II,
parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali
ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.
2. E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti
zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II,
parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi
specificati.
Art. 7.
Divieto per organismi dell'allegato III e IV
1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la
detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e
dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III,
parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.
2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la
detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e
dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV,
parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari
che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.
3. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la
detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei
prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III,
parte B.
4. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la
detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e
dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV,
parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari
dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.
Art. 8.
Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale
1. E' fatto obbligo a chiunque ne e' a conoscenza di dare immediata
comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale, della comparsa nel
territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi di cui
all'allegato I o II, nonche' di ogni altro organismo nocivo, non
segnalato precedentemente.
2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla
presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II devono
tempestivamente comunicarne i risultati al Servizio fitosanitario
nazionale.
Art. 9.
Divieto di commercializzazione
1. E' vietato al di fuori dei pubblici mercati il commercio
itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla
coltivazione da parte di soggetti che svolgono tale attivita' a
titolo professionale nel processo produttivo.
2. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino
infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi
regolamentati, pericolose e diffusibili.
Art. 10.
Introduzione per prove, scopi scientifici e selezione varietale
1. I divieti stabiliti dal presente titolo non si applicano ai
materiali introdotti secondo le modalita' descritte nel titolo X.
Art. 11.
Ispezioni
1. Le ispezioni, le misure ufficiali e i controlli ufficiali di cui
al presente titolo sono svolte dal Servizio fitosanitario nazionale
di cui al titolo XI.
2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati
nell'allegato V, parte A, nonche' i loro imballaggi e, se necessario,
i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente
ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei
Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati
nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi
nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati
nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi
nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati
nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti
particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.
Art. 12.
Frequenza delle ispezioni
1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:
a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali
coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti
nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;
b) sono effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di
produzione;
c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una
volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti
particolari di cui all'allegato IV.
Art. 13.
Ispezioni con esito positivo
1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le
condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il
Servizio fitosanitario competente autorizza ufficialmente il
produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante per i
vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V,
parte A.
Art. 14.
Ispezioni con esito negativo
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito
all'ispezione prevista all'articolo 11 ed eseguita conformemente
all'articolo 12, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte
l'autorizzazione all'uso del passaporto non viene rilasciata, ovvero
se gia' rilasciata viene sospesa o revocata.
2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati
dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali
coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti
nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi
utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di
organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione.
Art. 15.
Misure ufficiali
1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali,
i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano
oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali:
a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione
all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che,
come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;
b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale,
verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;
c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale,
verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
d) distruzione.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di
cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.
Art. 16.
Sospensione delle attivita'
1. Nei casi in cui si applica l'articolo 14 le attivita' del
produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finche' non sia
accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi
nocivi.
Art. 17.
Controlli ufficiali
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali
per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente
decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a
caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei
prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti
modalita':
a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano
trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;
b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati,
prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti
vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti;
c) controlli saltuari contestualmente ad altri controlli
documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
2. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro ufficiale
conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre, devono
essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre
l'inosservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto.
3. Le ditte che acquistano i vegetali, i prodotti vegetali o le
altre voci conservano, per almeno un anno, quali utenti finali
impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti
delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.
4. Gli ispettori fitosanitari di cui al titolo VII possono
effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle
altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di
commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le
indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi
quelli relativi ai registri, ai passaporti delle piante ed ai
documenti ad essi correlati.
5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti
conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i
prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di
diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle
misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti
vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi
fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio
fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorita' unica
dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle
risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha
gia' adottato.
Art. 18.
Rischio fitosanitario alla circolazione
1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti
conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le
altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi
nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure
ufficiali previste all'articolo 15.
Art. 19.
Autorizzazione
1. Chiunque svolge attivita' di produzione e commercio dei
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal presente
decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 spetta ai
Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri
aziendali, e deve essere richiesta da:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di
propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque
ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di
coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate
all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende
autorizzate ai sensi del presente articolo;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali
di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia'
confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti
vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di
trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano
all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o
frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi
ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui
all'allegato V, parte A.
3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1 i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti
vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione
dei vegetali ed i produttori di patate da consumo e di agrumi che
conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono
direttamente a utilizzatori finali.
4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).
Art. 20.
Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori
1. I soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui
all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui
all'allegato V, parte B devono presentare richiesta di iscrizione al
Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) al Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio ove hanno sede legale, indicando
almeno i dati di cui all'allegato IX.
2. I soggetti di cui al comma 1 se posseggono centri aziendali in
regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono
presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio.
3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di
iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonche' l'impegno
ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede
all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita
certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.
4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o
la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 21 e 22.
5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati
relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del
Registro nazionale dei produttori, secondo le modalita' da esso
stabilite.
6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori»,
cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che
nella loro totalita' sono destinati come impiego finale, nell'ambito
del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente
impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino
ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il
possesso di tale requisito.
Art. 21.
Obblighi dei soggetti autorizzati
1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:
a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata
relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati
od utilizzati di cui all'articolo 19;
b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato
dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di
cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei
passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali
acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in
produzione o trasferiti a terzi;
c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al
materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in
materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti
alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio
fitosanitario competente per territorio;
e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad
intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente
stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente
di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o
di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal
Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per
ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresi' l'accesso ai
registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;
h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio
fitosanitario competente e collaborare con essi in ogni altro modo;
i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta
di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa
e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui
all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attivita';
l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su
tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che
intendono produrre o commercializzare;
n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per
territorio i campi di piante madri e di produzione.
2. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione
delle ditte nel Registro dei produttori, fatte salve le normative
vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati
alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria
nell'azienda.
3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali
e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto
delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di
cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).
4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di
spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei
produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i
quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati
solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b),
c), d), f), g), h), e i).
5. I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al
comma 1, lettera b).
Art. 22.
Prescrizioni ufficiali
1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere
assoggettati, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali
competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al
miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla
salvaguardia dell'identita' del materiale, fino a quando non sia
stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.
2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari
tipi di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento,
estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e
qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi
dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.
Art. 23.
Verifica periodica
1. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una
volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, il registro e i
documenti relativi.
Art. 24.
Sospensione dell'iscrizione al RUP
1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti
iscritti al RUP non soddisfano piu' agli obblighi di cui agli
articoli 21 e 22, ne sospendono l'iscrizione, dandone comunicazione
al Servizio fitosanitario centrale.
Art. 25.
Passaporto delle piante
1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati
nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi
terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20,
comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto
delle piante.
2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti
vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al
comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal
destinatario a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali o
consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono
accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia
alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti
vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in
territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di
cui all'articolo 44.
Art. 26.
Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante
1. I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il
passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando
almeno i dati di cui all'allegato XII.
2. Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in
regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono
presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto
delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio.
3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettere d) ed e).
Art. 27.
Tipologia di passaporto delle piante
1. Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta
ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A,
conformemente ai modelli tipo A, B o C, di cui all'allegato XIII B.
2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non
deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che
le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali
e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature
utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale
di moltiplicazione.
3. Il passaporto per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L. e'
costituito dall'etichetta ufficiale prevista dalla direttiva
2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura
«passaporto delle piante». Sull'etichetta o su un altro documento
commerciale viene indicato che i prodotti sono conformi alle
disposizioni sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di
patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione a
determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.
4. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua
parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile
indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali
e prodotti vegetali; detto passaporto e' invalidato se contiene
cancellature o modifiche non convalidate.
Art. 28.
Passaporto delle piante «semplificato»
1. E' altresi' consentito l'uso del passaporto «semplificato»
costituito da un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui
all'allegato XIII C, contenente almeno le informazioni da 1 a 5
indicate nell'allegato XIII A, nonche' da un documento di
accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno
le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.
2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del
passaporto semplificato puo' accompagnare una partita di vegetali
anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento
descriva i generi, le specie qualora richieste, nonche' le quantita'
dei vegetali che costituiscono la partita in questione.
Art. 29.
Uso del passaporto delle piante
1. I soggetti interessati provvedono, sotto la loro
responsabilita', ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o
altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il
passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.
2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di
vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle
piante, detti vegetali pos-sono circolare accompagnati solo dalla
fotocopia del passaporto originario. Il soggetto interessato dovra'
informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in
questione, conservando copia di detta comunicazione.
3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali,
prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali
professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i
passaporti pertinenti per almeno un anno.
4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio
vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente
impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio
del passaporto delle piante.
5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un vegetale, prodotto
vegetale o altre voci non originario della Comunita' riporta sullo
stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o, se del caso,
del Paese di spedizione.
6. Al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica
italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, puo'
sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in
territorio italiano.
Art. 30.
Passaporto delle piante di sostituzione
1. Un passaporto delle piante puo', successivamente alla sua
emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che
deve riportare sempre il codice del produttore originario,
conformemente alle disposizioni seguenti:
a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione
fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di
cui all'allegato IV;
b) su richiesta del soggetto interessato iscritto al RUP.
2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al
codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto
originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement
passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per
zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».
3. Il passaporto di sostituzione puo' essere rilasciato soltanto
previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali, competenti
per il territorio nel quale e' situato il Centro aziendale
richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di
sostituzione puo' essere concessa solo ai richiedenti che offrono
garanzie circa l'identita' dei prodotti e l'assenza di rischi
fitosanitari.
Art. 31.
Circolazione in zone protette
1. Le zone della Comunita' elencate nell'allegato VI sono «zone
protette» nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati
nello stesso allegato.
2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate
nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi
terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che
li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che
li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali
zone, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari
dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.
Art. 32.
Idoneita' per zone protette
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 dovra' specificare la
validita' per eventuali zone protette che riguardano i prodotti
elencati.
2. Se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui
all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a
zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il
punto di entrata, affinche' l'ispezione fitosanitaria per
l'importazione verifichi l'idoneita' di tali vegetali
all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneita' deve
essere specificamente riportata sul documento fitosanitario per
l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante per
la partita in questione.
Art. 33.
Condizioni per il transito in una zona protetta
1. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati
nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona
protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una
destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido
per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:
a) l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che
trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui
sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi
rischio di diffusione di organismi nocivi;
b) subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente
il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre
voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme
fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di
diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che
l'identita' resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare
sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta
considerata;
c) i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopra
menzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente
utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti
suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro
destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.
2. Se nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno
della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al
comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali
adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali:
a) sigillatura dell'imballaggio;
b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti
vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della
zona protetta considerata;
c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54.
Art. 34,
Ispettori fitosanitari
1. I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono
essere effettuati da Ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi
fitosanitari regionali o, sotto il loro controllo, presso altre
amministrazioni pubbliche.
2. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari pubblici,
tecnicamente qualificati. Essi svolgono compiti tecnico scientifici e
sono autorizzati dai Servizi fitosanitari di competenza ad agire per
loro conto e sotto il loro controllo.
3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito documento di
riconoscimento, con validita' quinquennale, predisposto secondo le
linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 52.
4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero
identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo
di studio, dal livello di inquadramento, nonche' dalle relative firme
autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale
ai fini dell'iscrizione al registro nazionale, gia' istituito ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 536.
5. I requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione al registro
nazionale di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari e'
ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non
pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attivita'.
7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche
diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle
funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si
attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio
fitosanitario competente.
8. In fase di prima applicazione del presente decreto, sono
iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 34, comma 5, i
funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultano in possesso della qualifica di Ispettore fitosanitario ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
Art. 35.
Funzioni degli Ispettori fitosanitari
1. Gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto
espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i
vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente
decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di
commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro
trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia
di sicurezza nazionale ed internazionale.
2. Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati
fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie previste dalle
normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di
esportazione, riesportazione, importazione e transito.
3. Gli Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo,
constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi
alle funzioni di cui al presente decreto e per i quali sono
espressamente incaricati dai rispettivi Servizi.
4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali
ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei
materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere
veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle
normative vigenti.
5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie
per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i
passaporti delle piante ed ogni documento correlato.
6. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro
attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia
giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura
penale.
Art. 36.
Formalita' all'importazione
1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui
all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio
doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire
dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Codice doganale comunitario e
anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale
competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad
uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16,
lettere a), d), e), f) e g), del Codice doganale comunitario,
soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli
articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono
contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati
nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi
nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;
c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati
nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che
li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile,
all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37,
comma 7;
d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui
all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del
certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario
di riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici
o marchi previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali
o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli
organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente
nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e
nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.
3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a
sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi
da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale
comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di
entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali,
prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la
casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da
imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di
qualsiasi natura.
4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto
di entrata si avvale della facolta' di cui al comma 3, i vegetali, i
prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di
cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le
formalita' prescritte e si e' pervenuti alla conclusione che essi
sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.
5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di
diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati
da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4,
comma 15, lettere b), c), d) ed e) del Codice doganale comunitario o
dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, comma 16,
lettere b) e c), di medesimo codice.
6. I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato XXI e,
se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da
Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica
italiana debbono essere ispezionati ufficialmente, su campione
rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da
parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate, non sia
presente un grado di infestazione elevato.
7. I vegetali importati dichiarati, nell'ambito delle formalita'
doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per
i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari
previsti per tali tipologie, non possono piu' mutare la destinazione
d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario
competente.
Art. 37.
Scopo dell'ispezione
1. I Servizi fitosanitari regionali, in attuazione di quanto
previsto all'articolo 36, effettuano almeno una delle seguenti
ispezioni minuziose:
a) su ciascuna spedizione per la quale e' dichiarato, nell'ambito
delle formalita' doganali, che e' costituita da o contiene vegetali,
prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2
e 3;
b) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su
ogni partita per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita'
doganali, che e' costituita da o contiene tali vegetali, prodotti
vegetali o altre voci.
2. Lo scopo dell'ispezione e' stabilire se:
a) la spedizione o la partita, e' accompagnata dai necessari
certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato
all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli
documentali»;
b) interamente o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi
la spedizione o la partita e' costituita da o contiene i vegetali,
prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di
seguito chiamati: «controlli di identita»;
c) interamente, o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi,
compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la
spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono
conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, in particolare
per quanto riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di
seguito chiamati: «controlli fitosanitari».
3. Il «certificato fitosanitario»» o il «certificato fitosanitario
di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue
ufficiali della Comunita' europea e conformemente alle disposizioni
legislative o regolamentari del Paese terzo di esportazione o
riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale
per la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o
meno di tale Paese alla convenzione. I certificati suddetti sono
indirizzati al Servizio fitosanitario italiano o di altro Paese
membro dell'Unione europea.
4. Il certificato deve essere compilato non oltre il
quattordicesimo giorno dalla data in cui i vegetali, i prodotti
vegetali o le altre voci coperti dallo stesso, lasciano il Paese
terzo in cui e' stato rilasciato.
5. Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al
modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal
formato.
6. Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato
cosi' come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al
direttore generale della FAO oppure, in caso di Paese terzo non
membro della CIPV, alla Commissione europea.
7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati
nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati
specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» quali
requisiti particolari, tra quelli elencati come alternativi
nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione puo' avvenire
mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.
8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si
applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV,
parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui
all'articolo 36, comma 1, deve essere stato rilasciato nel Paese
terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine».
9. Nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono
essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine
oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il
«certificato fitosanitario» puo' essere stato rilasciato nel Paese
terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle
altre voci, indicato come «Paese di provenienza».
Art. 38.
Esecuzione delle ispezioni
1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o
le partite provenienti da un Paese terzo, per le quali non e'
dichiarato nell'ambito delle formalita' doganali che consistono di o
contengono vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati
nell'allegato V, parte B, siano ispezionate, se vi sono seri motivi
di ritenere che tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano
presenti.
2. Se da una ispezione doganale risulta che la spedizione o la
partita proveniente da un Paese terzo consiste o contiene vegetali,
prodotti vegetali o altre voci non dichiarati ed elencati
nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione
ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale
competente, nell'ambito delle forme di cooperazione tra Servizio
fitosanitario e autorita' doganali di cui all'articolo 39.
3. Nel caso in cui, al termine di un controllo da parte del
Servizio fitosanitario regionale competente, rimangono dubbi in
merito all'identita' del prodotto, in particolare per quanto riguarda
il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la
loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali,
prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.
4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi
nocivi nella Comunita' europea, quanto previsto dall'articolo 36,
comma 1, non si applica:
a) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti
vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella
Comunita' europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo
senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno;
b) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti
vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno
o due Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunita'
nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun
cambiamento del loro status doganale.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 rispetto
all'allegato III e purche' non ci sia rischio di diffusione di
organismi nocivi nella Comunita' europea, non si applica
l'articolo 36, comma 1, all'entrata nel territorio comunitario di
piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti
alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti
vegetali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente
a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali, o ad essere
consumati durante il trasporto.
6. L'articolo 36, comma 1, non si applica all'entrata nel
territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
introdotti secondo le modalita' previste dal titolo X, per prove, per
scopi scientifici nonche' per lavori di selezione varietale.
7. Nel caso in cui non vi sia alcun rischio di diffusione di
organismi nocivi nella Comunita' europea, il Servizio fitosanitario
regionale competente puo', in deroga all'articolo 36, comma 1,
autorizzare l'importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre
voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona
di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato membro
per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di
frontiera.
8. Nel concedere la deroga di cui al comma 7, il Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio ne informa il
Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della
persona che procede alla lavorazione, che mette questi dati,
regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I
vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza
del comma 7 sono accompagnati da una documentazione che comprova il
loro luogo di origine nel Paese terzo.
Art. 39.
Obblighi degli importatori
1. Le formalita' precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni
di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto delle
disposizioni dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, sono
espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalita'
necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui
all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni
della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli
delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale
approvata dal Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.
2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono
assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti,
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V,
parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su
almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime
doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:
a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre
voci avvalendosi dei codici della «tariffa doganale integrata delle
Comunita' europee (TARIC)»;
b) dichiarazione «La presente spedizione contiene prodotti di
rilevanza fitosanitaria», o qualsiasi altra dichiarazione equivalente
concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio
fitosanitario competente per il punto di entrata;
c) numero di riferimento della necessaria documentazione
fitosanitaria;
d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro
ufficiale dei produttori.
3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare
notifica preventiva all'Ufficio doganale del punto di entrata e al
Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata
dell'imminente arrivo delle spedizioni con congruo anticipo.
4. I «controlli documentali», i «controlli di identita» e i
«controlli fitosanitari» nonche' la verifica del rispetto
dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, devono essere
espletati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il
punto di entrata unitamente alle formalita' doganali necessarie per
l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, presso
il punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato
con le autorita' doganali, diverso dal luogo di destinazione.
5. I Servizi fitosanitari regionali competenti provvedono ad
apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi,
esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro
contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della
data di presentazione del documento.
6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli previsti
agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno degli
aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il
primo punto di sbarco, a condizione che non sussistano rischi
fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.
Art. 40.
Misure ufficiali all'importazione
1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V,
parte B, e nell'allegato XXI risulta che le condizioni stabilite dal
presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario
competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio
della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta
all'importazione o al transito, da presentare all'autorita' doganale
competente.
2. Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V,
parte A, detto nulla osta all'importazione potra' sostituire il
passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio
italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero
di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta
importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante».
3. Se si ritiene, in esito alle formalita' previste
dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto
non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre
voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o piu'
delle seguenti misure ufficiali:
a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di tutti o di
una parte dei prodotti;
b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita'
europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il
tragitto all'interno della Comunita' e sotto sorveglianza ufficiale;
c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;
d) la distruzione;
e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano
disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali;
f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze,
trattamento adeguato se il Servizio fitosanitario regionale, sentito
il Servizio fitosanitario centrale, ritiene che, come conseguenza del
trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio
di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato
puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati
nell'allegato I o nell'allegato II.
4. Per i casi in cui si applica il comma 1, lettere a), b) e c), i
Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati
fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e
qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel
loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci.
All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene
apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro
triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato annullato» o
«documento annullato» nonche' l'indicazione del Servizio
fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso
una destinazione esterna alla Comunita' europea o del ritiro. La
dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue
ufficiali della Comunita' europea.
5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano
stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci
provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari
prescritti, nonche' dei motivi di tale intercettazione e delle misure
adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante
apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario
centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la protezione dei
vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea,
possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure
necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.
Art. 41.
Rischio fitosanitario all'importazione
1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti
vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi
possano costituire un rischio imminente di introduzione o di
diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di
organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino ad
allora non era stata riscontrata la presenza sul territorio della
Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente
adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne
informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione
di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II,
originari di Paesi terzi.
3. I controlli di identita' e i controlli fitosanitari possono
essere effettuati con frequenza ridotta nelle ipotesi di cui
all'allegato XVIII.
Art. 42.
Punti di entrata
1. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati
nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi
terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere
introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i
punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente decreto,
ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36,
37 e 38.
2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere a
disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture
idonee all'espletamento delle loro attivita', comprese quelle per la
conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a
controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo
trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa,
pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.
3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o
aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al
Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.
Art. 43.
Ispezioni per l'esportazione
1. Gli ispettori fitosanitari provvedono alle ispezioni dei
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione
verso i Paesi terzi rilasciando un «certificato fitosanitario»
conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari.
2. In caso di rispedizione viene rilasciato un «certificato
fitosanitario di riesportazione», se la regolamentazione del Paese
terzo importatore lo esige.
3. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14
giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere
restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.
Art. 44.
Certificati fitosanitari
1. I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di
riesportazione» rilasciati dai servizi fitosanitari regionali
competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione
Internazionale per la Protezione delle Piante, sono conformi al
modello standard di cui all'allegato VII.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del
Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e
successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro
delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di rilascio
dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di
esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie
iscritte negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 e di
ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate, iscritte
nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalita' di controllo
doganale.
3. E' consentito il rilascio dei certificati fitosanitari di
riesportazione o, se del caso, di esportazione, per i vegetali, i
prodotti vegetali e altre voci destinati a Paesi terzi, anche se
doganalmente risultano «allo Stato estero».
Art. 45.
Richiesta di autorizzazione
1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della
Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di
selezione varietale, di seguito denominate «le attivita», degli
organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci,
di cui agli allegati I, II e III, di seguito denominati «il
materiale», e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata
dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio
fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita
richiesta in cui devono essere specificati:
a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle
attivita';
b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del
caso, quello degli organismi nocivi;
c) il tipo di materiale;
d) la quantita' di materiale;
e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello
stesso;
f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste,
con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli
scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici
di quarantena e, se del caso, di esame;
h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo
impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del
materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso;
l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del
materiale proveniente da Paesi terzi.
Art. 46.
Autorizzazione
1. Il Servizio fitosanitario centrale, approvate le attivita'
indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di
cui all'allegato XV, puo' revocare l'approvazione in qualsiasi
momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari
regionali, che detta conformita' e' venuta meno.
2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da
una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui
all'allegato XVI.
3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunita' europea,
il cui luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la
lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere
ufficialmente vistata dallo Stato membro di provenienza ai fini del
trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i
vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A
dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un
passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25 e
successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza
alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti
l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state
approvate le attivita' ai sensi del primo comma; il passaporto deve
recare la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva
95/44/CE».
4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e'
ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante
esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione
di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui
compete l'approvazione delle attivita', sempreche' sia assicurato il
rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del
materiale.
5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il
Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di
autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali
adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale,
trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale
competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere
scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato
nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del
presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o
gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai
sensi del primo comma; il certificato deve recare, alla voce
«dichiarazione supplementare», la dicitura «Materiale importato a
norma della direttiva 95/44/CE» e deve specificare, se del caso,
l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.
Art. 47.
Controlli ufficiali di quarantena
1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia
conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il
trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e
immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio
sorveglia le attivita' approvate e vigila affinche' durante l'intero
loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di
quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV,
procedendo all'esame periodico dei locali e delle attivita'.
3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad
essere svincolati dopo la quarantena, lo «svincolo ufficiale» deve
essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello
svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
devono essere stati sottoposti a misure di quarantena, nonche' ad
analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo
nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella
Comunita' europea e non elencato nel presente decreto.
4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i
controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi
fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati
dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli
interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII
concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi
specificati.
5. I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso
delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi,
secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti
i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati
a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere
distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di
quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo
scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.
6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al
termine delle attivita' approvate, e per tutto il materiale
rivelatosi contaminato nel corso delle attivita', il Servizio
fitosanitario regionale provvede affinche':
a) il materiale, nonche' gli organismi nocivi e l'eventuale
materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli
altri prodotti con i quali e' stato a contatto o che possono essere
stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti
al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;
b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attivita'
vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto
dal Servizio fitosanitario regionale.
7. La persona responsabile delle attivita' deve comunicare
immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di
organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di
qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per
la Comunita' dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel
corso delle attivita', nonche' qualsiasi caso di emissione
nell'ambiente degli organismi stessi.
8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinche' siano
prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le
attivita' in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri
prodotti elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A,
sezioni I, II e III dell'allegato XVII. Le misure di quarantena
devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.
9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari
regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il
precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, le
informazioni relative ai casi di contaminazione, che siano stati
accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti
ai sensi dell'allegato XVII.
Art. 48.
Servizio fitosanitario nazionale
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il
Servizio fitosanitario nazionale, gia' istituito a norma
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,
costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi
fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale
e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di
Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari
regionali».
Art. 49.
Servizio fitosanitario centrale
1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorita' unica
di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal
presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione
dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui
all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti
Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la
protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni
internazionali operanti nel settore fitosanitario;
b) l'indicazione di esperti che possono rappresentanti
dell'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti
materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni
internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
c) la determinazione degli standard tecnici, cui debbono
attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del
Comitato di cui all'articolo 52;
d) la determinazione dei requisiti di professionalita' e della
dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo
di attivita' e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di
cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 52;
e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;
f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi
obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di
controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad
inadempienze;
g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione
del presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione
dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;
h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al
recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo
parere del Comitato di cui all'articolo 52;
i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia
fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di
emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta
fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui
all'articolo 52;
l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione
sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai
prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la
relativa divulgazione;
m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie
dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da
organizzazioni comunitarie ed internazionali;
n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di
riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 52;
o) le comunicazioni ufficiali alla F.A.O. e alla E.P.P.O.
relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di
recente introduzione, come previsto dalla C.I.P.V.
3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un
Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi
internazionale previste dal presente decreto e cio' comporti gravi
rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio
fitosanitario centrale:
a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione
competente al rispetto della normativa, fissando un termine per
l'adeguamento alla stessa;
b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il
protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del
potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle
politiche agricole e forestali con proprio decreto.
Art. 50.
Servizi fitosanitari regionali
1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei
compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio
delle seguenti competenze:
a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie
recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative
espressamente loro affidate;
b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente
decreto;
c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato
fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonche' dei loro
prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e
commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi
nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie
specialistiche;
d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia
fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
e) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria per i
vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi
terzi;
f) l'effettuazione dei controlli documentati, d'identita' e
fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali
regolamentati provenienti da Paesi terzi;
g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di
tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o
sospetti tali, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti o
quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai
vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei
provvedimenti di lotta obbligatoria;
i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status
fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure
fitosanitarie ritenute idonee a preve-nire la diffusione di organismi
nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle
piante ospiti di detti organismi;
l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di
strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e
alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti
vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della
presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente
non presenti nel territorio di propria competenza;
o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria
agli enti pubblici;
p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato
fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da
inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da
questo fissati;
q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;
r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Servizi
fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato,
identificato nella figura dell'«Ispettore fitosanitario».
Art. 51.
Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di
entrata
1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli
fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in
provenienza da Paesi terzi presso i posti d'ispezione diversi da
quelli del luogo di destinazione, devono garantire:
a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e
l'identificazione degli organismi nocivi;
b) disporre di adeguate attrezzature amministrative e ispettive,
nonche' degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi
specificati all'allegato XIX.
Art. 52.
Comitato fitosanitario nazionale
1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario
nazionale, di seguito denominato Comitato, composto:
a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro
delegati;
c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con
funzioni di segretario.
2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per
tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto,
compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al Servizio
fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di
aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.
3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza
o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro
partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.
Art. 53.
Cooperazione fra i laboratori
1. I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per
la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative
di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di
formare una rete nazionale.
2. I laboratori dei Servizi fitosanitari regionali, nonche' le
strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della
ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a
collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sulla base di
specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete
nazionale di laboratori.
3. La responsabilita' tecnica dei laboratori dei Servizi
fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari
o altri tecnici abilitati.
4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare
gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto
dall'articolo 49, comma 2, lettera c).
5. La rete nazionale di laboratori e' sottoposta al coordinamento e
alla valutazione del Comitato.
6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilita' delle
proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per
limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non
facenti parte della rete, previo il parere del Comitato.
7. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del
Comitato, puo' individuare uno o piu' laboratori della rete quali
unita' di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di
laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.
8. Il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi fitosanitari
regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti
appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito
con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra
istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione
fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche
possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del
comma 2.
Art. 54.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle
disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni
amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei
vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei
divieti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro
30.000,00.
3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e
detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali
od altre voci di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro
6.000,00.
4. Chiunque esercita attivita' di produzione e commercio dei
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente
decreto in assenza dell'autorizzazione prescritta nell'articolo 19,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8,
comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da
terzi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
7. Chiunque acquista, al fine di porli in commercio al pubblico,
vegetali, prodotti vegetali od altre voci, ed omette di conservare
per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli
estremi nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al
fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli
estremi dei loro passaporti nei propri registri e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00
ad euro 12.000,00.
9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei
soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1,
lettera g) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21,
comma 1, lettere h), i) ed l) e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro
600,00.
11. Chiunque emetta il passaporto delle piante previsto
dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non compila il
passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro
15.000,00.
13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui agli articoli 27,
commi 2, 3 e 4, 28, comma 2, 29, commi 1, 2 e 5, e 30, commi 1, 2 e
3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro
a 3.000,00 euro.
14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli
articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione
all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali,
prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00
ad euro 15.000,00.
15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un
prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare
quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente
tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di
notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio
fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di
spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a
controllo fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di
osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500,00 ad euro 3.000,00.
18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti
vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la
documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti
vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del
Servizio fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai
sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli
fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e' punito con al
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00
ad euro 30.000,00.
21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre
voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
22. Il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 45 che cede
a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui
all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui
all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro
6.000,00.
23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi
fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 52, comma 1,
lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di
provvedere entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di
intimazione ad adempiere. La mancanza ottemperanza a tale obbligo e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 200,00 ad euro 1.200,00; gli organi di vigilanza dispongono
altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei
trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione e'
raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si
occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e
della manutenzione di parchi e giardini.
25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi
fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali
emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in
possesso del previsto riconoscimento o con modalita' non conformi
alle norme vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della
trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei
commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra,
con la nuova sanzione da infliggere e' sottoposto anche alla
sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e
26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.
27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modifiche ed integrazioni. Gli enti competenti
all'irrogazione delle sanzioni sono le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate
affluiscono nei bilanci dei suddetti enti.
Art. 55.
Tariffa fitosanitaria
1. Gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui
agli articoli 19, 26, 30 e 32, nonche' per le verifiche di cui agli
articoli 20 e 23 ed i controlli documentali, di identita' e
fitosanitari di cui agli articoli 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43 e 47
sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo
agente doganale, secondo la tariffa fitosanitaria di cui
all'allegato XX.
2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1
provvedono i Servizi fitosanitari regionali.
3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al
comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure
di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre
1997, n. 472.
4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e' calcolata tenuto
conto dei seguenti costi:
a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli
summenzionati, compresi gli oneri sociali;
b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a
disposizione di tali ispettori;
c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di
prove di laboratorio;
d) prove di laboratorio;
e) attivita' amministrativa, comprese le spese generali di
funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli,
che puo' comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia
prima che dopo la loro entrata in servizio.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere modificata
la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo
particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere
superiore al costo effettivo sostenuto.
6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa
prevista dal presente articolo.
7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre
tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per
attivita' particolari connesse ai controlli, quali le spese
eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti
a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli
effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli
supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a
quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni
desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi
in virtu' di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la
traduzione dei documenti richiesti.
8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di
identita' e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di
vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi
terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria
viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le
spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse
siano sottoposte o meno alle ispezioni.
Art. 56.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Nessun indennizzo e' dovuto per la distruzione di vegetali,
prodotti vegetali ed altri materiali in genere eseguita in
applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in
applicazione del presente decreto sono a carico dei soggetti
interessati.
3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza
pubblica.
Art. 57.
Adeguamenti tecnici
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
delle direttive recepite con il presente decreto, e' data attuazione
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, e'
modificato l'allegato VIII relativo ai punti di entrata di cui
all'articolo 42.
3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data tempestiva
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie.
Art. 58.
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge 18 giugno 1931, n. 987, ed il relativo
regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge
n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del regio decreto n. 1700 del
1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni.
2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
3. E' abrogato il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, ad eccezione
dell'articolo 49, comma 4.
4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 20 marzo 1996;
b) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;
c) decreto del Ministro per le politiche agricole in data
27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del
3 gennaio 1998;
d) decreto del Ministro per le politiche agricole in data
13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 1998;
e) decreto del Ministro per le politiche agricole in data
9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del
17 settembre 1998;
f) decreto del Ministro per le politiche agricole in data
19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
15 dicembre 1998;
g) decreto del Ministro per le politiche agricole in data
8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del
29 luglio 1999;
h) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
5 ottobre 2001;
i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
25 settembre 2002;
l) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
16 aprile 2003;
m) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
6 settembre 2003;
n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
13 gennaio 2004;
o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del
25 giugno 2004;
p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
5 ottobre 2004;
q) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del
7 aprile 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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