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ART. 1 (Finalità)
1. Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:
a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;
b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE,
in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano
al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;
d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
ART. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche
rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti,
di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature
connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.
ART. 3
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti,appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma l, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:"decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
c) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche usate': le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo l, comma 1, lettere a) e b);
d) 'prevenzione': le misure volte a ridurre la quantità e la nocività
per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
e) 'reimpiego': le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati
allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti; f) 'riciclaggio': il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
g) 'recupero di energia': l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
h) 'recupero': le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
i) 'smaltimento': le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
l) 'trattamento': le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato
ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento,
smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o per lo smaltimento del RAEE;
m) 'produttore': chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato " produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a
norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2)e 3);
n) 'distributore': soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1943,
n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
o) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE
di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli
originati dai nuclei domestici;
p) 'RAEE professionali': i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche,
diversi da quelli di cui alla lettera o); q) 'RAEE storici': i RAEE derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
r) 'sostanze o preparati pericolosi': le sostanze o i preparati considerati pericolosi
ai sensi della normativa vigente;
s) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto
o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
t) 'centri di raccolta di RAEE': spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il
deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u) 'raccolta separata': le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni
merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.
ART. 4
(Progettazione dei prodotti)
1. Al fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE,
in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e
dei loro componenti e materiali, salvo nei casi in cui i diversi processi di fabbricazione utilizzati o i prodotti ottenuti presentino altri vantaggi di primaria importanza, quali un minor impatto ambientale in fase produttiva o di utilizzo, un minor
consumo energetico o superiori livelli di sicurezza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia delle finanze,
individuano e promuovono politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
previsti per gli scopi di cui al comma l.
ART. 5 (Divieto di utilizzo di determinate sostanze)
1. Fatto salvo quanto stabilito all'allegato 5, a decorrere dal 1° luglio 2006, è
vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato
1 A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili
polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).
2. Le disposizioni di cui al comma l non si applicano:
a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell'allegato
1 A; b) ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima
del 1° luglio 2006; c) al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006
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ART. 6
(Raccolta separata)
1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione
dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro
il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno
4 kg in media per abitante all'anno: a) i comuni assicurano la funzionalità,
l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali
ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di
rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di
destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica
destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione
che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono,
altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature
ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire,
su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente
decreto.
2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può
essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui
risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.
Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore
autorizzato alla gestione di detti rifiuti. 3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 12, i
produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi
costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1,
lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in
loro nome.
ART. 7
(Ritiro dei RAEE raccolti)
1. Entro la data di cui a11'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome
provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento di cui all'articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell'articolo 6,
ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, semprechè tale reimpiego non costituisca un'elusione
degli obblighi stabiliti agli articolo 8 e 9.
2. I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti
separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego
ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la
integrità degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.
ART. 8
(Trattamento)
1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro
nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio
disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di all'articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni
vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalità di gestione previste
nell'allegato 3. 2 Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi del comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi
ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 2. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono
alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione. 3. Gli impianti di cui al comma 1 conseguono l'autorizzazione
prevista agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che stabilisce, altresì, le condizioni necessarie per
garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi l e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9.
4. In caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della procedura semplificata
di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'inizio dell'attività è subordinato alla
effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio
attività, di apposita ispezione volta a verificare:
a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3, nonché alle prescrizioni tecniche ed
alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) le misure di sicurezza da adottare.
5. L'ispezione di cui al comma 4 è effettuata, dopo l'inizio dell'attività,
almeno una volta all'anno.
6. Nei casi disciplinati al comma 4, la comunicazione di inizio di attività di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto
delle prescrizioni previste ai commi l e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 9.
7. Nel caso in cui la provincia competente, a seguito delle ispezioni previste ai commi 4 e 5,
accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma 4, previa diffida ad adempiere e fissazione del relativo termine,
vieta l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine
stabilito, a conformarsi alle predette disposizioni del comma 4.
8. Le province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni di
cui ai commi 4 e 5 all'Agenzia per la protezione dell' ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: "APAT",
che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la successiva comunicazione alla
Commissione europea. 9. L'operazione di trattamento dei RAEE di cui al presente articolo
può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei RAEE sia
conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del l° febbraio 1993, e successive modificazioni.
10. I RAEE esportati fuori dalla Comunità a norma del citato regolamento (CEE) n. 259/1993,
del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, e del regolamento (CE)
n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione
di recupero, di reimpiego o di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
11. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministeri
delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare 'introduzione volontaria dei sistemi certificati
di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, nelle
imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, l'Albo nazionale di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è integrato con la previsione di una specifica sottocategoria relativa
agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE disciplinate dal presente decreto, ai fini della iscrizione allo
stesso Albo delle imprese che effettuano dette operazioni di trattamento. Con delibera del Comitato Nazionale del citato Albo sono
stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione.
ART. 9
(Recupero dei RAEE)
1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono, in loro nome
istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto
di raccolta separata al sensi dell' articolo 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli
apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2.
2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'articolo 8,
i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e l0 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero pari ad almeno all' 80% in peso
medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari ad almeno al 75%
in peso medio per apparecchio, b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero
pari ad almeno 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di
sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato
1 A, una percentuale di recupero pari almeno al 70 % in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di
componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio; d) per tutti i rifiuti di sorgenti
luminose fluorescenti, una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l'80% in
peso di tali sorgenti luminose. 3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano,
su apposita sezione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie
di cui all'allegato I A, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro
sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il
peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantità
effettivamente recuperate. 4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 2, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano
annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello
di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la
categoria di appartenenza secondo l'allegato 1 A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.
5. L' APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 e
trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui al comma 4.
Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti obbiettivi. I costi relativi al
monitoraggio sono a carico del produttori sulla base delle quote di mercato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego
e di riciclaggio in conformità alle decisioni intervenute in sede comunitaria.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con il
Ministro delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,
definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a
promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero. di riciclaggio e di trattamento.
ART. 10
(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei
domestici) l. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi
dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli
articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno
solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di
pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato l B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento.
I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.
2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 A,
fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti,
i costi sostenuti per la raccolta il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica
separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione
dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento,
il recupero e lo smaltimento.
3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi
di comunicazione a distanza di cui al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente
articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo
modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di
cui al punto 5 dell' allegato 1 è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette
apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell' economia e delle
finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 11
(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici)
1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6
nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9,
di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il
13 agosto 2OO5 è a carico del produttore che ne assume l'onere per l prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla
predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o
misto adeguato. 2. Al fine di garantire il finzionamento della gestione dei RAEE di cui comma 1,
il produttore costituisce, nel momento in cui mi'apparecchiatura elettrica o elettronica è immessa sul mercato, adeguata
garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti,
che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il produttore non può
indicare separatarnente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.
4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 3.
ART. 12
(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali)
1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile,
di cui agli articoli 8 c: 9. dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il
13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta
data.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento di recupero e di
smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche
ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito. alle stesse ,funzioni della
nuova apparecchiatura fornita ovvero è a canco del detentore negli altri casi.
3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equiva1enti nel caso in cui il peso
dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata.
4. Il produttore adempie all'obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso
l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.
5. Al fine di garantire il finanziamento de1la gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1,
il produttore costituisce, nel momento in cui un' apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata
garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità
equivalenti definite con il decreto di cui all'articolo 11,comma 2.
6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari
che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purchè siano rispettate
le finalità e le prescrizioni del presente decreto.
ART. 13 (Obblighi di informazione)
1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni
per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare per detti rifiuti, una
raccolta separata;
b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiarura
all'atto dell'acquisto di una nuova;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;
e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica,
non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il
punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale infOrmativo.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di
apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di
riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento
per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro 1 anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano
i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il punto in cui le sostanze
e i preparati pericolosi si trovano all'interno deI1e apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario
per consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente
decreto. 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del
presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore,
in modo chiaro visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato
all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo
il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell' ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni
comunitarie,le modalità per l'identificazione del produttore.
5. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni
o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul
foglio di garanzia.
6. I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le
modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto
salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla
garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.
7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di
comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6,
comunicano al Registro previsto all' articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche
immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi
previsti all'articolo 10, comma 3.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro
di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7,
nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori,
per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni
operative.
9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:
a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinchè i consumatori contribuiscano
sia alla raccolta del RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;
b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio nelle altre forme di recupero
dei RAEE.
ART. 14
(Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE)
1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'articolo 10,
comma 1, è istitutito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti
tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione
di cui al comma 2. All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per
il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni cui al comma 2.
2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di cui al
comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.
All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'articolo 3, comma 1 lettera m), deve indicare, qualora il codice
di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE anche lo specifico codice dI attività
che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della
gestione dei RAEE previsti dal presente decreto.
3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto al comma l, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di cui all'articolo 15 l'elenco delle imprese
identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici attività.
ART. 15
(Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all' articolo 14, comma 1, sulla base delle
comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14 ,comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato
e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti ad comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, comma 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le effettive quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non
effettuano le comunicazioni di cui alla ettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino
l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono
apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità
alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre
le relazioni previste all'articolo 17
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell' APAT e, in particolare,
per le ispezioni di cui al comma 1, lettera il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche in base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma l. lettera c), è composto da sei membri,
di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno
dal Ministro delle attività produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento.
4. Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8, è, altresì, istituito, presso
il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la
composizione ed il regolamento di funzIonamento. Detto comitato supporta il comitato previsto al comma 1 nell' espletamento dei
compiti ad esso attribuiti.
ART. 16
(Sanzioni)
1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma l, lettera b), indebitamente
non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministtativa
pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE
professionali di cui all'articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero del RAEE di cui agli
articoli 8, comma 1, e 9, comma 1 a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità
di cui agli articoli 19,comma 1, 11, comma l e 12, commi 1, 2 e 3, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi,
eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 ad euro 100.000.
3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento cui immette una apparecchiatura
elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12,
comma 4, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa
sul mercato.
4. Il produttore che non fornisce. nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui
all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministiva pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE,
non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all'articolo
13, comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.
6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione
o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro
1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si,applica nel caso in cui
i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, commi 4 e 5.
7. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.OOO ad euro 100.000.
8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8,
non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13,
commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.000 ad euro 20.000.
9. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006,
immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, è punito con ]a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna
apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.
ART. 17
( Informazioni e relazioni)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, a
decorrere dall'anno 2008 e, successivamente, ogni due anni, entro i! 30 giugno, le informazioni di cui all'articolo 13,
commi 6 e 7, relative biennio precedente, secondo il formato adottato in sede comunitaria. Le prime informazioni riguardano
il biennio 2005-2006.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea e
al Parlamento, a partire dall'anno 2007 e, successivamente, ogni tre anni entro il 30 settembre, una relazione sulla attuazione
del presente decreto relativa al triennio precedente, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.
ART. 18
(Modifica degli allegati)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri
della salute e delle attività produttive, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati 1, 4 e 5,
al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri
discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri della salute e delle
attività produttive, sentita la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, si provvede alla modifica degli
allegati 2 e 3.
ART.19
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Gli oneri per l0 svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 e
all'articolo 20, comma 2, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da
parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto posti a carico dei soggetti destinatari di tali
prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.
3. Gli oneri relativi alla attività di monitoraggio di cui all'articolo 9 comma 5,
nonché quelli relativi alla istituzione del registro di cui all'articolo 14 ed al funzionamento dei comitati di cui
all'articolo 15 sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di mercato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell' economia e delle finanze, da adottarsi entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento.
Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di
cui al comma 2, nonché le relative modalità di versamento.
5. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle
proprie attività istituzionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo finalizzate
a legislazione vigente.
ART.20
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi
degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda.
Nelle more dell'adeguamento è consentita la prosecuzione dell'attività.
2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto,
la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione
degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalità
ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more
dell'adeguamento la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti
l'attività è interrotta.
3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 8, effettuano, entro novanta giomi dalla stessa data, l'iscrizione
prevista al comma 2 dello citato articolo 14.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11,
paragrafo 2, della Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento delle operazioni
di cui all'articolo 11, comma l, viene assolto dei produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1.
5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1,9,
comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si
applicano alle apparecchiature elttriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.
Il presente decreto,munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque Spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,addì 25 luglio 2005
CIAMPI
BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie
MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
FINI, Ministro degli affari esteri
CASTELLI, Ministro della giustizia
SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze
SCAJOLA, Ministro delle attività produttive
STORACE, Ministro della salute
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Allegato 1 A
(articolo 2 comma 1)
CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchianue informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchianue di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
lO. Distributori automatici.
Allegato 1 B (articolo 2, comma 1)
ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL PRESENTE DECRETO
E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO I A.
L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.
l. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2 Frigoriferi.
1.3 Congelatori.
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
1.5 Lavatrici.
1.6 Asciugatrici.
1.7 Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura.
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
1.11 Forni a microonde.
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici.
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di
mercato ai sensi dell' articolo 8, comma 1.
2.1. Aspirapolvere
2.2 Scope meccaniche
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
2.6 Tostapane.
2.7 Friggitrici.
2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina
e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9 Coltelli elettrici.
2.10 Apparecchi tagliacapelli. asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi
per massaggi e altre cure del corpo.
2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.
2.12 Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutarione in peso ai fini della determinazione
delle quote di mercato ai sensi den'articolo 8, comma 1.
3.1 Trattamento dati centralizzato:
3.1.1 mainframe;
3.1.2 minicomputer;
3.1.3 stampanti.
3.2 Informatica individuale:
3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e taStiera inclusi).
3.2.3 Notebook.
3.2.4 Agende elettroniche.
3.2.5 Stampanti.
3.2.6 Copiatrici.
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare,
presentare o comunicare infonnazioni con mezzi elettronici.
3.2.9 Terminali e sistemi utenti.
3.2.10 Fax.
3.2.11 Telex.
3.2.12 Telefoni.
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14 Telefoni senza filo.
3.2.15 Telefoni cellulari.
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni
mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di
mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
4.1 Apparecchi radio.
4.2 Apparecchi televisivi.
4.3 Videocamere.
4.4 Videoregistratori.
4.5 Registratori hi-fi.
4.6 Amplificatori audio.
4.7 Strumenti musicali.
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la
distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fmi della determinazione delle quote di
mercato ai sensi dell' articololO 10, comma 1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti
luminose ad alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6.Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).
6.1 Trapani.
6.2 Seghe.
6.3 Macchine per cucire.
6.4 Apparecchiature per tomire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare,
piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuoere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
7.1 Treni elettrici e auto giocattolo
7.2 Consolle di videogiochi
7.3 Videogiochi.
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc..
7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.
7.6 Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
8.1 Apparecchi di radioterapia.
8.2 Apparecchi di cardiologia.
8.3 Apparechi di dialisi.
8.4 Ventilatori polmonari.
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
8.6 Apparechiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7 Analizzatori
8.8 Congelatori.
8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire. monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1 Rivelatori di fumo.
9.2 Regolatori di calore.
9.3 Tennostati.
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici.
10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o
semi automatica di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
c) di prodotti solidi.
10.2 Distributori automatici di denaro contante.
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.
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Allegato 2 (articolo 8, comma 1)
1. REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da
impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianto industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni
dovute alla natura dei materiali trattati.
1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione,lungo tutto il suo perimetro.
La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto
visivo dell' impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale.
L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;
b) identificare e gestire le componenti pericolose che devo essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento.
1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti,
evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base
della vigente normatIva in tema di sicurezza sul lavoro.
1.4 A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in
coerenza con la destinazione urbanistica dell' area.
1.2 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento.
1.2.1 Nell'impianto devono essere distinte aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle
utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero.L'impianto deve essere organizzato
nel seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
b) settore di messa in sicurezza.
c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
d) settore frantumazione delle carcasse;
e) settore stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabiIi;
g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento.
1.2.2 L'impianto deve essere dotato di:
a) bilance per misurare il peso del nfiuti trattati;
b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne;
c) adeguato sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare
all'impianto di trattamento;
d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita
la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti
ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
1.2.3 I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di
stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da
convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
1.2.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione
dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
1.2.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i
requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
1° ottobre , n. 230.
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Allegato 3 (articolo 8, comma 1)
MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
1. Modalità di raccolta e conferimento
1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata
adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni
di carico e scarico.
1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose
per l'ambiente o compromettere successive operazioni di recupero.
1.3 Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio
all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli,nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer.
Le sorgenti luminose di cui al punto5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere
mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse anche attraverso
l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
1.4 Devono essere:
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciate durante la movimentazione delle apparecchiature;
c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
2. Gestione dei rifiuti in ingresso
2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola
tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.
2.2 Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire
di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.
3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti.
3.1 Lo stoccaggiO dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne
le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
3.2 I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio
dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi
3.3 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni
dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.
3.4 I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni
di temperatura controllata.
3.5 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere
provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di
svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
3.6 Sui recipienti fusi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione
del rifiuto stoccato.
3.7 Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto
dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del l° ottobre 2002,
n. 230.
3.8 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità
con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
3.9 Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze
pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute.
3.10 La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve
avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
3.11 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri
3.12 Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree
distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti
sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti
le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per
l'ambiente.
3.13 Nell'area di stoccaggio delle apparecchlature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le
apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.
4. Messa in sicurezza dei RAEE
4.1 L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura
ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.
4.2 La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e
delle seguenti sostanze, preparati e componenti:
a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;
c) pile;
d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie circuito stampato è
superiore a 1O cm2;
e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore;
f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
h) tubi catodici;
i) Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o ldrocarburi (HC);
l) sorgenti luminose a scarica;
m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli
retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
n) cavi elettrici esterni;
o) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997,
recante adempimento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose;
p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione
previste dall'artcolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti;
q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza> 25mm, diametro> 25 mm o proporzionalmente
simili in volume).
4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi
per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
4.4 I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale superiore a 15,
presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata.
I gas che riducono l'ozono devOno essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica'italiana n. 230 del 1° ottobre 2002;
c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.
5. Presidi ambientali
5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni
contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.
5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi,
la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fomito di
idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono
stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti agli articoli 3 e 4 del citato decreto ministeriale
in data 20 settembre 2002.
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Allegato 4
(articolo 13, comma4)
SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.
Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile,
leggibile e indelebile.

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Allegato 5
(articolo 5)
APPLICAZIONI ESENTATE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 (1)
1. Mercurio in sorgenti luminose fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:
- alofosfato 10mg.
- trifosfito con tempo di vita normale 5 mg.
- trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg.
3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4. Mercurio in altre sorgenti luminose non espressamente menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componente elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4%
di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino a1 4% di piombo in peso.
7. Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo),
Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria a array, apparecchiature di commutazione, segnalazione e trasmissione
per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione per le telecomunicazioni.
Piombo nei componenti ceramici (per esempio nei dispositivi piezoelettrici).
8. Cadmio e suoi componenti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni
vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della direttiva 76/69/CEE relativa alla limitazione dell'immissione
sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei
frigoriferi ad assorbimento.
- Piombo usato nel sistemi di connessione a pin.
- Piombo utilizzato come rivestimento di C-ring nei moduli di conduzione termica
- Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filri.
- Piombo in saldature composte da più di due elementi, per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori,
con un contenuto in piombo tra 1'80% e 1'85% in peso.
- Piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica tra la matrice del semiconduttore il carrier all'interno
dei circuiti integrati flip chip.
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1 Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente,
bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio; per materiale omogeneo
si intende un'unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati.
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