LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 79 del 4 aprile 2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 - (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)
1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata per lanno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per larticolo 2 ed in lire 10.800 milioni per larticolo 3.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dallarticolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per lanno 2000, di lire 93.000 milioni per lanno 2001 e di lire 32.000 milioni per lanno 2002.
Art. 2 - (Disposizioni per le agenzie regionali per lambiente)
1. Per le finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per lanno 2001 e di lire 17,1 miliardi per lanno 2002. Con decreto del Ministro dellambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate allAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici di cui allarticolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino alleffettiva operatività di questultima, allAgenzia nazionale per la protezione dellambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie regionali per la protezione dellambiente secondo le modalità indicate nel decreto stesso allo scopo di:
a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sullambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto allattuazione delle normative nazionali e regionali;
b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dallAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino alleffettiva operatività di questultima, dallANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali e nazionali;
c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;
d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.
2. Allarticolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lo statuto dellAgenzia, emanato ai sensi dellarticolo 8, comma 4, prevede listituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dellambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dellambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nellambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61».
3. I soggetti titolari degli organi dellANPA cessano dallincarico alla data di emanazione dello statuto dellAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dellarticolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - (Contributi ad organismi internazionali per lambiente)
1. Per il pagamento della quota associativa dellItalia allUnione internazionale per la conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dallanno 2000.
2. Per le attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per lanno 2001.
3. Per lesecuzione della Convenzione sulla valutazione dellimpatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per lanno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001.
4. Per lattuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonchè per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dellarco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa, a decorrere dallanno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per lattuazione della Convenzione di cui allarticolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui allarticolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana è assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato allattuazione della Convenzione.
Art. 4 - (Emissioni di gas serra)
1. I programmi di cooperazione bilaterale per lItalia con gli Stati dellEuropa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.
Art. 5 - (Personale del Ministero dellambiente e norme sulle risorse umane)
1. Le lettere b) e c) del comma 4 dellarticolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:
«b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con linserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dellambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;
c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dellambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al 70 per cento;
c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dellarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:
1) mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato;
2) mediante ricorso, secondo lordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nellultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dellambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dellambiente;
3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;».
2. In relazione allincremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dellambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nellambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dallarticolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 6 - (Commissione per le valutazioni dellimpatto ambientale)
1. La commissione per le valutazioni dellimpatto ambientale prevista dallarticolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
Art. 7 - (Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)
1. Allarticolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nellanno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».
2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e lutilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con il Ministro dellambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico allANPA ed allOsservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dellespletamento dei compiti attribuiti allOsservatorio medesimo dallarticolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie.
3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con lausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalità tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dellambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite lANPA e lAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione (AIPA).
Art. 8 - (Aree naturali protette)
1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dellecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate «Saline di Cervia» e «Saline di Tarquinia» è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.
2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare allAmministrazione provinciale.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellambiente, dintesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa teatina». Il Ministro dellambiente procede ai sensi dellarticolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Listituzione ed il funzionamento del Parco nazionale «Costa teatina» sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dallanno 2001.
4. Allarticolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:
«ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».
5. Il Ministero dellambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, allistruttoria tecnica necessaria per avviare listituzione dellarea protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dellarticolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.
6. Allarticolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: «è dichiarato Parco nazionale dellAbruzzo» sono aggiunte le seguenti: «, Lazio e Molise».
7. Per favorire lestensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o allistituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari allindennità di esproprio.
8. Allarticolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e».
9. Allarticolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Listituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dellambiente».
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dallanno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dallanno 2000.
11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dallarticolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dallanno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dallanno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
Art. 9 - (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria)
1. Allarticolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «e di ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «nonchè la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza».
2. Allarticolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,».
3. Allarticolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, lautorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza laccesso al sito per lesecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire lulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale».
4. Allarticolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:
«13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonchè dalla natura degli inquinamenti».
Art. 10 - (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1. Allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate alleffettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dellambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto».
2. Allarticolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola «CONAI», sono inserite le seguenti: «ha personalità giuridica di diritto privato ed».
3. Larticolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.
4. Allarticolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. I soggetti di cui allarticolo 48, comma 2, che non adempiono allobbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dellarticolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dellarticolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dellarticolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.
6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui allalinea del medesimo comma 6-ter.
6-quinquies. I soggetti di cui allarticolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dellarticolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dellarticolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dellarticolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene».
5. Al fine di realizzare un modello a rete dellOsservatorio nazionale sui rifiuti di cui allarticolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dellOsservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, losservatorio provinciale sui rifiuti.
Art. 11 - (Modifica allarticolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)
1. Allarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «e non superiore ai tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e non superiore ai sei anni».
Art. 12 - (Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1. Allarticolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «, compresa» fino alla fine della lettera.
2. Allarticolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, dintesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1».
Art. 13 - (Tutela della «Posidonia Oceanica»)
1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di «Posidonia Oceanica», è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per lanno 2001. Il Ministro dellambiente riferisce al Parlamento annualmente sullevoluzione dei programmi di mappatura.
Art. 14 - (Interventi di tutela dallinquinamento marino)
1. Larticolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: «in via prioritaria» di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dellaffondamento della motocisterna Haven, avvenuto l11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per «interventi di bonifica del mare», da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze.
2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dellambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, è istituita dal 1° luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero dellambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per lanno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dallanno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per lanno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
Art. 15 - (Disposizioni in materia di attività mineraria)
1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dellarticolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dallarticolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con limporto di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui allarticolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997.
2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dellattività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dellambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dintesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dellambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 16 - (Norme per il Piemonte)
1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e lincremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad unaltitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. Allonere derivante dallattuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
2. Sono assegnate lire 1.000 milioni allamministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture adibite ad alpeggio estivo. Allonere derivante dallattuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
Art. 17 - (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dellambiente)
1. Il nucleo operativo ecologico dellArma dei carabinieri previsto dallarticolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dellambiente.
2. Per lattivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dellarticolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nellunità previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dellambiente.
3. Allarticolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dellambiente decide».
4. Allarticolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «anche consorziati tra loro».
5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dellambiente, nellambito delle proprie competenze, avvalendosi dellAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici, di cui allarticolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino alleffettiva operatività di questultima, dellANPA e dellEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente (ENEA), può, nei limiti delle disponibilità di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre linquinamento nellambito dei piani del traffico di cui allarticolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dallarticolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico già adottati dalle loro amministrazioni.
6. Con decreto del Ministro dellambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus.
7. Il Ministero dellambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare lambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dellambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dellambiente definisce con proprio decreto i requisiti per lattribuzione del riconoscimento e del premio nonchè le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per lespletamento delle attività connesse allattuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto allanno 2000, mediante utilizzo dellautorizzazione di spesa prevista dallarticolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, iscritta nellunità previsionale di base 12.2.12 «piani di disinquinamento» (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero dellambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
8. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dellambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per lanno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per lanno 2001 e a lire 1.000 milioni per lanno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
Art. 18 - (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni allesercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione allAlbo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:
a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dellaria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;
c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dallinquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento.
3. Lautocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dellimpresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dellesperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
4. Lautocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti lautorizzazione alla prosecuzione, ovvero allesercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui allarticolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Lautocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono lefficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.
6. Salva lapplicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica larticolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.
Art. 19 - (Interventi per evitare la dispersione nellambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune)
1. Al fine di prevenire la dispersione nellambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con limpiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.
2. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate può essere applicata, dallautorità amministrativa con lordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dallarticolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dellentità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dellesercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi della licenza, dellautorizzazione o dellanalogo provvedimento amministrativo che consente lesercizio dellattività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È competente allapplicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.
Art. 20 - (Censimento dellamianto e interventi di bonifica)
1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per lanno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dellambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:
a) i criteri per lattribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dellambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.
Art. 21 - (Promozione di «Agende 21» e contabilità ambientale)
1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni ladozione delle procedure e dei programmi denominati «Agende 21», ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale nonchè per la partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la revisione dellAgenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale, è costituito presso il Ministero dellambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Allonere derivante dallattuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dallarticolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalità di cui alle lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 22 - (Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)
1. Dopo larticolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente:
«Art. 53-bis. - (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso lallestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui allarticolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dellambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena alleliminazione del danno o del pericolo per lambiente».
Art. 23 - (Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per lanno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 1, comma 1, dellarticolo 2, comma 1, dellarticolo 3, dellarticolo 5, comma 2, dellarticolo 6, dellarticolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dellarticolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per lanno 2001, a lire 29.650 milioni per lanno 2002 e a lire 10.050 milioni per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
3. Allonere per lanno 2000 derivante dallattuazione dellarticolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni, dellarticolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dellarticolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dellarticolo 17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dellarticolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, laccantonamento relativo al Ministero dellinterno, e quanto a lire 43.000 milioni laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
4. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 1, comma 2, dellarticolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo, dellarticolo 17, comma 2, e dellarticolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per lanno 2001, a lire 44.000 milioni per lanno 2002 e a lire 2.000 milioni per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, laccantonamento relativo al Ministero dellinterno, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, laccantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per lanno 2001, 39.000 milioni per lanno 2002 e 2.000 milioni per lanno 2003 laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 marzo 2001
CIAMPI
AMATO: Presidente del Consiglio dei Ministri
BORDON: Ministro dell'ambiente
Visto, Il Guardasigilli: FASSINO
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3833):
Presentato dal Minitro dell'arnbiente (RONCHI) il 23 febbraio 1999.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede deliberante, il 4 marzo 1999, con pareri delle commissioni Iª, 3ª, 5ª, 10ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 25 marzo 1999.
Nuovamente assegnato alla 13ª cominissione, in sede referente, il 25 marzo 1999 con parere delle commissioni, Iª, 3ª, 5ª, 10ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 25 marzo 1999; 6 ed 8 aprile 1999; 20 maggio 1999; I°, 14,15,22,27,28,29 luglio 1999,14 e 16 settembre 1999.
Esaminato in aula il 19 e 20 luglio 2000 ed approvato il 26 luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7280):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, l'8 settembre 2000 , con pareri delle com missioni I, Il, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 13, 19 settembre 2000; 3 ottobre 2000; 28, 29 30 novembre 2000; 6 dicembre 2000; 10, 16, 18, 23, 24, 25, 30 gennaio 200 1; 1, 6 , 7, 13 e 22 febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 febbraio 2001 con parere delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 e 28 febbraio 2001 ed approvato con modificazioni il 1° marzo 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 3833-B):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 6 marzo 2001 con pareri delle com missioni Iª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.
Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.
NOTE: Omesse (n.d.r.)