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DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 16 aprile 1998) (aggiornato con le modifiche apportate dal: D.M. 9 gennaio 2003; D.M. 27 luglio 2004

Rifiuti pericolosi e recupero agevolato Scadenza
VEDI ANCHE: Nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1998 - prot. 15257 F1-2.
VEDI ANCHE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile 2002 - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002)
Sommario Testo del decreto Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3

SOMMARIO ALLEGATO 1

1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE   E PRODOTTI DI CARTA

2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE
4. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI
5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI
6. RIFIUTI DI PLASTICHE
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DELL’UTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI
9. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO
10. RIFIUTI SOLIDI IN CAUCCIU’ E GOMMA
11. RIFIUTI DERIVATI DALL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE
12. FANGHI
13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE
14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR
15. RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA
16. RIFIUTI COMPOSTABILI
17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE
18. RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI

Suballegato 2 - Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi.

17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE

17.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14 [150101] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160105].

17.1.1 Provenienza: raccolta di RSU e assimilati, ovvero impianti di produzione di CDR.

17.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni omogenee destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata; CDR di cui al precedente punto 14.

17.1.3 Attività di recupero: Produzione di gas da pirolisi e gassificazione avente le caratteristiche individuate alla voce 12 dell’allegato 3 al presente DM.

Le fasi di ricevimento e stoccaggio degli RSU ed assimilati o del CDR devono avvenire in ambiente chiuso.

I punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l’abbattimento degli inquinanti fino ai limiti di emissione del DPR 203/88. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm³.

L’area dell’impianto deve essere recintata.

Il gas derivato deve essere trattato per l’abbattimento dei contenuti di HCl, H²S, Nh³ e polveri.

L’impianto di pirolisi non deve avere emissioni in atmosfera.

L’utilizzo del gas è comunque soggetto alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.