<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> D.M. n. 148 del 1.4.1998 - Registro dei rifiuti
                  
AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.
Pagine verdi di ambiente.it

Decreto Ministeriale n. 148 del 1 aprile 1998 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998). (aggiornato con le modifiche disposte dalla direttiva ministeriale 9 aprile 2002)

TESTO ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D ALLEGATO E
Indice registri e rifiuti

VEDI ANCHE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile 2002 - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITA' E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 12 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalita' di tenuta nonche' l'adozione del modello uniforme di registro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B.

2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalita' indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.

3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbrio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facolta' di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:

a) registri IVA di acquisto e vendite;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalita' indicate nell'allegato C:

a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;

b) le caratteristiche del rifiuto;

c) le quantita' dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in carico;

d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;

f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

 

Art. 2 - Norme transitorie.

1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purche' contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI

Il Ministro della sanita' BINDI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione BURLANDO

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 27

ALLEGATI

Allegato A: FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Allegato B: FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

Allegato C: DESCRIZIONE TECNICA MOD.'A'  e  DESCRIZIONE TECNICA MOD.'B'

Allegato E: ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)