TESTO
DISPOSITIVO
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza di rinvio alla Corte
costituzionale.
Nel procedimento n. 565/02 R.G. Dib. presso questo tribunale
Niselli Antonio deve rispondere del reato di cui agli art. 51, comma
quattro e uno lett. a) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
perche' in qualita' di legale rappresentante della ditta ILFER S.p.A.
iscritta all'Albo nazionale imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti con delibera del 17 aprile 2000 della Sezione regionale
dell'Umbria del predetto albo, disponeva che venisse effettuato il
trasporto dei rifiuti di ferro con mezzo non autorizzato
(semirimorchio marca Franchin 360, targato 008377) ai sensi della
predetta delibera e percio' in violazione di questa. In Terni, il
18 luglio 2000.
Il procedimento veniva sospeso in seguito a ricorso di questo
giudice presso la Corte di Giustizia Europea, incardinato nel
contesto del medesimo procedimento penale, in ordine alla
applicazione in fattispecie dell'art. 14, d.l. n. 138/2002,
convertito, con modificazioni, in legge n. 178/2002 recante
l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto.
La Corte di Giustizia Europea - II sezione - con sentenza in data
11 novembre 2004 (C-457/02) accoglieva il ricorso in questione e
stabiliva un principio di diritto antitetico alla possibilita' di
applicazione del citato art. 14 legge n. 178/2002 ed in base al quale
la nozione di rifiuto non esclude l'insieme dei residui di produzione
o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di
produzione o di consumo, sia senza trattamento preventivo e nessun
danno all'ambiente, sia nel caso in cui, invece, intervenga un
trattamento che pero' non sia un'operazione di recupero. Inoltre, la
definizione di rifiuto si applica non solo a sostanze o materiali
destinati o soggetti ad operazioni di smaltimento o di recupero
menzionate negli allegati IIA e IIB alla direttiva 91/156/Cee o in
elenchi equivalenti, ma anche a tutto cio' che viene abbandonato.
Successivamente alla emanazione di tale sentenza nel nostro Paese
veniva emanata la legge delega per l'ambiente 15 dicembre 2004,
n. 308, che ripropone nuova classificazione giuridica dei rottami
ferrosi, escludendoli dalla nozione di rifiuto.
Oggi in sede di formalita' preliminari del dibattimento la difesa
chiedeva il proscioglimento del prevenuto.
Lo scrivente giudice, preso atto di tale richiesta, ritiene di
dover sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalita' di una
parte della legge citata (relativa alla classificazione giuridica dei
rottami ferrosi) per i seguenti motivi.
In sede europea, la direttiva 75/442 e' finalizzata a
razionalizzare il sistema normativo in ordine alla gestione dei
rifiuti. L'art. 1, lett. a), primo comma, di tale direttiva definisce
il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle
categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».
Tuttavia, si deve precisare che la nozione comunitaria di rifiuto
e' stata anche recepita dall'art. 2, lett. a) del regolamento CEE
n. 259/1993 relativo ai trasporti transfrontalieri di rifiuti, che,
come tutti i regolamenti comunitari, e' entrato direttamente in
vigore in tutti gli Stati membri. E quindi - come ricordato dalla
Corte europea di giustizia - «si deve pertanto concludere che, al
fine di garantire che i sistemi nazionali di sorveglianza e di
controllo delle spedizioni di rifiuti rispettino criteri minimi,
l'art. 2, lett. a) del regolamento n. 259/1993, rinviando all'art. 1,
lett. a), della direttiva n. 75/442, come modificata, ha istituito
una definizione comune di rifiuti che si applica direttamente anche
alle spedizioni di rifiuti all'interno di qualsiasi Stato membro»
(CGCE, sez. 6, 25 giugno 1997, Tombesi e altri, in Ambiente 1997,
n. 11, pag. 904 e segg.)
L'Italia ha integralmente recepito la definizione comunitaria di
«rifiuto» la quale ricomprende «qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi»
(art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 22/1997).
Va registrata, tuttavia, una modifica normativa contenuta nel
sopra citato art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, in legge 8 agosto 2002, n. 178 che reca
un'«interpretazione autentica» della definizione di «rifiuto» ai
sensi del decreto legislativo n. 22/1997, secondo la quale:
«1. - Le parole «si disfi», o «abbia deciso» o «abbia
l'obbligo di disfarsi» di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo [n. 22/1997], e successive modificazioni (...),
si interpretano come segue:
a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale
in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono
avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero,
secondo gli allegati B e C del decreto legislativo [n. 22/1997];
b) «abbia deciso»: la volonta' di destinare ad operazioni
di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto
legislativo [n. 22/1997], sostanze, materiali o beni;
c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un
materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di
smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa
del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi
siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato
D del decreto legislativo [n. 22/1997].
2. - Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c)
del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione
o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo
produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di
trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo
produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo
senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra
quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo
[n. 22/1997]».
Come sopra accennato, in relazione a questo stesso procedimento
penale pendente presso questo tribunale, tale «interpretazione
autentica» contenuta nel citato art. 14 veniva, proprio con
riferimento a rottami metallici, veniva ritenuta dal Tribunale di
Terni contrastante con la nozione di rifiuto derivante dalla
pregressa giurisprudenza comunitaria e pertanto dallo scrivente
giudicante veniva richiesta alla Corte europea una pronuncia
pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE nell'ambito del citato
procedimento penale a carico di Niselli Antonio e relativo alla
violazione della normativa sui rifiuti in materia di rottami
metallici).
La Corte, seconda sezione, con sentenza 11 novembre 2004,
procedimento C-457/02, Niselli, accogliendo tale ricorso, stabiliva
testualmente che:
«50. - Orbene, secondo l'interpretazione risultante da una
disposizione quale l'art. 14 del decreto-legge n. 138/2002, affinche'
un residuo di produzione o di consumo sia sottratto alla qualifica
come rifiuto sarebbe sufficiente che esso sia o possa essere
riutilizzato in qualunque ciclo di produzione o di consumo, vuoi in
assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni
all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia
un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B della direttiva
n. 75/442.
51. - Un'interpretazione del genere si risolve manifestamente
nel sottrarre alla qualifica come rifuto residui di produzione o di
consumo che invece corrispondono alla definizione sancita
dall'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva n. 75/442.
52. - In proposito, materiali come quelli oggetto del
procedimento principale non sono riutilizzati in maniera certa e
senza previa trasformazione nel corso di un medesimo processo di
produzione o di utilizzazione, ma sono sostanze o materiali di cui i
detentori si sono disfatti. Stando alle spiegazioni del sig. Niselli,
i materiali in discussione sono stati successivamente sottoposti a
cernita ed eventualmente a taluni trattamenti, e costituiscono una
materia prima secondaria destinata alla siderurgia. In un tale
contesto essi devono tuttavia conservare la qualifica di rifiuti
finche' non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici,
finche' cioe' non costituiscano i prodotti finiti del processo di
trasformazione cui sono destinati. Nelle fasi precedenti, essi non
possono ancora, infatti, essere considerati riciclati, poiche' il
detto processo di trasformazione non e' terminato. Viceversa, fatto
salvo il caso in cui i prodotti ottenuti siano a loro volta
abbandonati, il momento in cui i materiali in questione perdono la
qualifica di rifiuto non puo' che essere fissato ad uno stadio
industriale o commerciale successivo alla loro trasformazione in
prodotti siderurgici poiche', a partire da tale momento, essi non
possono piu' essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti
da materie prime primarie (v., per il caso particolare dei rifuti di
imballaggio riciclati, sentenza 19 giugno 2003, causa C444/00, Mayer
Parry Recycling, Racc. pag. I6163, punti 6175).
53. - La seconda questione dev'essere pertanto risolta
dichiarando che la nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a)
primo comma, della direttiva n. 75/442 non dev'essere interpretata
nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o
di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di
produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e
senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza
che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato
II B di tale direttiva.»
E pertanto concludeva che: «1) La definizione di rifiuto
contenuta nell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva del
Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e
dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non puo'
essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe
tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle
operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli allegati II
A e II B della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il
cui detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di destinarli a siffatte
operazioni. 2) La nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a),
primo comma, della direttiva n. 75/442, come modificata dalla
direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, non dev'essere
interpretata nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di
produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un
ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento
preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo
trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero
ai sensi dell'allegato II B di tale direttiva».
In momento temporalmente successivo veniva approvata nel nostro
Paese la legge delega per l'ambiente 15 dicembre 2004, n. 308, la
quale contiene anche alcune disposizioni immediatamente applicabili
in tema di rifiuti. In particolare (art. 1):
«25. - In attesa di una revisione complessiva della normativa
sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera
a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie
dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure
originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come
materie prime secondarie per le attivita' siderurgiche e
metallurgiche, nonche' le modalita' affinche' gli stessi siano
sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. - Fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle
materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla
definizione di materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e
metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis», dell'art. 6 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29,
i rottami ai cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non
abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non
conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del
recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed
effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o
metallurgici.
27. - I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero
sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie
derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da
fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le
modalita' specificate al comma 28.
28. - E' istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui
all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei
che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non
ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto
legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per
l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni
e delle norme tecniche riportate nell'allegato I al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
L'iscrizione e' effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da
parte dell'azienda estera interessata accompagnata dall'attestazione
di conformita' a tali condizioni e norme tecniche rilasciata
dall'autorita' pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le
modalita' di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal
Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione
l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione
corredata dall'attestazione di conformita' dell'autorita' competente.
29. - Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le
seguenti: «q-bis) materia prima secondaria per attivita' siderurgiche
e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da
operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF,
UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonche' i
rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti
da cicli produttivi o di consumo esclusa la raccolta differenziata,
che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle
specfiche sopra menzionate; q-ter) organizzatore del servizio di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua
il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi e di
bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre
imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di
singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere
l'attivita' di organizzazione della gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di
intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto
dall'art. 30 nonche' nella categoria delle opere generali di bonifica
e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34»;
b) all'art. 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e'
aggiunta la seguente: «f-quinquies) il combustibile ottenuto dai
rifiuti urbani e speciali non pericolosi, o come descritto dalle
norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata) utilizzato in
co-combustione come definita dall'art. 2 comma 1, lettera g) del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14
dicembre 1999 come sostituita dall'art. 1 del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di
energia elettrica e in cementfici, come specificato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002»;
c) all'art. 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e
deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D
13, D 14, D 15 dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei
rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che
questi ultimi oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3,
lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento
rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di
cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative
modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio»;
d) all'art. 40, comma 5, le parole: «31 marzo di ogni anno»
sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio di ogni anno».
30. - Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002
conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera b).
(Omissis).
Oggi la difesa nel presente processo chiede - correttamente dal
suo punto di vista - l'applicazione di tale disposizione di legge ed
il proscioglimento del prevenuto.
Al giudicante si profila tuttavia una situazione di principio
complessa, in quanto sussistono contemporaneamente sia la sentenza
della Corte europea che impone la disapplicazione del citato art. 14
e dunque la conseguente classificazione dei rottami ferrosi per cui
e' processo come rifiuti, sia la legge nazionale successiva che
sostanzialmente stabilisce qualificazione nettamente opposta ed
antitetica, escludendo tali rottami dalla nozione di rifiuto.
Si rileva dunque in questa sede processuale un apparente
contrasto tra la sentenza CGCE citata ed incidente in questo
procedimento penale e la successiva legge delega per l'ambiente 15
dicembre 2004, n. 308. Infatti, la legge italiana mantiene «fermo» il
disposto dall'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
oggetto della pronuncia con censura dalla Corte europea e nel
contempo, con apparente contrasto rispetto alla citata sentenza della
Corte, esclude alcuni rifiuti dalla relativa disciplina. In
particolare, con specifico riferimento ai rottami metallici, mentre
la sentenza afferma che essi non sono materie prime secondarie ma
devono tuttavia conservare la qualifica di rifiuti finche' non siano
effettivamente riciclati in prodotti siderurgici, finche' cioe' non
costituiscano i prodotti finiti del processo di trasformazione cui
sono destinati, la legge italiana successiva afferma esattamente il
contrario, e cioe' che essi sono sottoposti al regime delle materie
prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di
materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e metallurgiche,
purche' abbiano alcune caratteristiche merceologiche e siano
destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli
produttivi siderurgici o metallurgici; si stabilisce cosi' un
concetto giuridico che in precedenza e' stato respinto integralmente
dalla Corte europea.
Si profila dunque per lo scrivente giudicante il dubbio che con
queste disposizioni il nostro Paese si sottrae agli obblighi
derivanti dalla sua appartenenza alla Unione europea, e sanciti, in
particolare, dall'art. 10, il quale stabilisce il principio della
cooperazione leale e dall'art. 234 (ex 177) del Trattato Ce, il quale
realizza una forma di cooperazione tra giudici nazionali e Corte
europea, configurando un meccanismo centralizzato di interpretazione
del diritto comunitario teso a garantire la certezza del diritto in
tutti i casi in cui si deve fare applicazione della norma sottoposta
a interpretazione pregiudiziale.
Nell'ordinamento nazionale, la conseguenza di tale comportamento
si sostanzia nella evidente violazione dell'art. 11 relativo al
rispetto degli impegni internazionali, e soprattutto del novellato
art. 117 della Costituzione, a norma del quale «la potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato ... nel rispetto ... dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario». Ed e' appena il caso
di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte
costituzionale, tali vincoli derivano anche dalle statuizioni
risultanti dalle sentenze interpretative della Corte europea di
giustizia (cfr. per tutte, le sentenze n. 170/1984 e n. 113/1985).
Anzi, secondo questa giurisprudenza, avendo la legge di esecuzione
del Trattato trasferito agli organi comunitari, in conformita'
dell'art. 11 Cost., le competenze che questi esercitano, «tutti i
soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle
leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se sono
dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi
giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi
amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme
interne incompatibili con le norme ... del Trattato CEE
nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea» (Corte
costituzionale, sentenza n. 389/1989, pgf. 4).
Si potrebbe argomentare, pur in presenza di una presunta antitesi
rispetto alla Costituzione, che il contrasto tra Corte CE e legge
italiana potrebbe ritenere gia' risolto, in quanto, adeguandosi
all'insegnamento della Corte costituzionale, funzionari e giudici
italiani dovrebbero non applicare le nuove disposizioni sui rottami
metallicimaterie prime secondarie, in quanto contrastanti con la
interpretazione data dalla Corte di giustizia europea a proposito
della nozione di «rifiuto».
Ma tale soluzione giuridica non appare convincente per lo
scrivente giudicante, che ritiene dunque di non adottarla, per
diversi motivi in punto di diritto. Punti gia' esposti in analogo e
precedente ricorso alla Corte costituzionale per identico motivo
giuridico in data 2 febbraio 2005 nel contesto del procedimento
penale n. 24/03 R.G. Dib. pendente presso questo tribunale.
In primo luogo, vi e' un indirizzo, proprio a proposito di
rottami metallici, della terza sezione della Cassazione che, in
sostanza, nega radicalmente qualsiasi influenza della giurisprudenza
comunitaria se porta ad una limitazione della nozione di «rifiuto»
cosi' come «interpretata» dall'art. 14 sopra ricordato, soprattutto
in base alla duplice argomentazione che tale definizione e' contenuta
non in un regolamento ma in una direttiva; e che «la interpretazione
pregiudiziale che compete alla Corte di Giustizia riguarda il
Trattato o gli atti delle istituzioni della comunita' o della BCE,
non gia' atti del legislatore nazionale» (Cass. pen., sez. 3, c.c. 13
novembre 2002, n. 1421, Passerotti in Foro it. 2003, II, c. 116 e
segg.). Vero e' che non trattasi di orientamento univoco, tanto da
essere espressamente contestato da altro filone giurisprudenziale
della stessa sezione, anche perche', come gia' si e' evidenziato, la
definizione di «rifiuto» e' stata direttamente recepita anche dal
regolamento CEE n. 259/1993 relativo ai trasporti transfrontalieri di
rifiuti (Cass. pen., sez. 3, c.c. 15 gennaio 2003, Gonzales e Rivoli
in Rivistambiente 2003, n. 9, pag. 957 e segg.). Tuttavia, di certo,
la situazione e' tale da favorire il permanere di una notevole
incertezza del diritto (con disparita' di trattamento) in un settore
delicatissimo per la tutela ambientale quale e' quello relativo ai
rottami ferrosi. E certamente tale incertezza risulta ancor piu'
accentuata a causa della (quasi totale) coincidenza temporale tra la
sentenza CGCE e la nuova legge italiana che afferma il contrario. Una
situazione, quindi, certamente contrastante anche con i principi di
legalita' e di uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Inoltre, e questo va sottolineato, la applicazione della nozione
comunitaria di «rifiuto» cosi' come interpretata dalla Corte europea,
(con la corrispondente non applicazione della successiva norma
italiana la quale svincola i rottami metallici dagli obblighi
previsti dalla normativa comunitaria per i rifiuti) certamente
comporta per i cittadini italiani una situazione di sfavore rispetto
a quella ipotizzabile in base alla sola legge italiana. Anche, e
soprattutto, in considerazione delle conseguenze penali che ne
possono derivare. Ma, a questo proposito, e' proprio la Corte europea
nella sentenza citata a ricordare che «una direttiva non puo' avere
l'effetto, di per se' e indipendentemente da una norma giuridica di
uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di
aggravare la responsabilita' penale di coloro che agiscono in
violazione delle sue disposizioni (v., segnatamente, sentenze 8
ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969,
punto 13, e 26 settembre 1996, causa C168/95, Arcaro, Racc. pag.
I4705, punto 37)». In altri termini, piu' in generale, si deve
evidenziare il limite che giudici e funzionari italiani incontrano
nell'obbligo di non aggravare, soprattutto a livello penale, obblighi
e responsabilita' dei cittadini per applicazione di norme
comunitarie. Con il corollario, desunto dalla dottrina, che nessuno
puo' essere punito in forza di una norma penale nazionale
interpretata estensivamente per renderla conforme ad una direttiva
comunitaria, ne' per fatti che secondo tale norma interna non sono
punibili. Il che, con tutta evidenza, incrementa ulteriormente il
tasso di incertezza del diritto (con disparita' di trattamento) nel
settore dei rottami metallici. Ne' su questa specifica problematica
del limite del «non aggravamento» risulta si sia pronunciata la Corte
costituzionale.
Si deve ancora evidenziare che la pregressa giurisprudenza della
Corte costituzionale, cui si e' fatto cenno, relativa ai rapporti tra
ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale, e' intervenuta
prima della modifica dell'art. 117 Cost., il quale impone oggi
espressamente al legislatore nazionale di rispettare i vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario. E pertanto, di fronte ad una
legge italiana che viola platealmente questa nuova, specifica regola
costituzionale, sembra doveroso sottoporre comunque la questione
all'attenzione dell'organo deputato a garantire il rispetto dei
precetti costituzionali, e cioe' alla Corte costituzionale, anche e
soprattutto per verificare se, di fronte al novellato art. 117, essa
non ritenga di dover dichiarare la illegittimita' costituzionale
della nuova normativa italiana relativa ai rottami metallici. In
ordine alla rilevanza ed ammissibilita' della questione, si ritiene
di dover evidenziare che la risoluzione della questione e'
palesemente pregiudiziale e rilevante rispetto al procedimento penale
in esame in cui si procede proprio per una presunta violazione degli
obblighi, penalmente sanzionati, relativi a rottami metallici
considerati rifiuti, in quanto, come compiutamente evidenziato nella
linea della difesa posta alla base della richiesta di proscioglimento
odierno, se cadesse tale qualifica in base alla legge italiana
successiva alla sentenza della Corte europea, non sarebbe
ipotizzabile il reato contestato.
Tuttavia, potrebbe obbiettarsi che in tal modo si richiede alla
Corte costituzionale una pronuncia da cui consegua una modificazione
in peius del trattamento penale dell'individuo; richiesta giudicata
inammissibile dalla stessa Corte, la quale, da ultimo (1° giugno
2004, n. 161), a proposito del falso in bilancio, ha ribadito che:
«All'adozione della pronuncia invocata osta tuttavia il secondo comma
dell'art. 25 Cost., il quale - per costante giurisprudenza di questa
Corte - nell'affermare il principio secondo cui nessuno puo' essere
punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto
commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via
additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere
quello di ampliare o aggravare figure di reato gia' esistenti,
trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla
discrezionalita' del Legislatore».
Tuttavia, a questo proposito, sembra sufficiente osservare che
nel caso di specie non si tratta affatto di introdurre nuovi reati o
di aggravare figure di reato gia' esistenti, in quanto il reato
contestato esiste dal 1997 e non si richiede alcun aggravamento dello
stesso. Molto piu' semplicemente, infatti, si richiede solo la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma
successiva, la quale tende a restringerne l'ambito di applicazione,
in contrasto con le norme costituzionali che impongono il primato del
diritto comunitario.
Come evidenziato dalla dottrina, peraltro, analogo problema e'
gia' stato in passato, risolto dalla Corte, quando ha piu' volte
censurato l'esercizio della potesta' legislativa delle regioni svolta
in contrasto con la legge statale (sono state infatti dichiarate
illegittime le norme regionali che consentivano lo stoccaggio
provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione o con
autorizzazioni tacite o generiche). Orbene, nessuno ha mai dubitato
della legittimita' di siffatte pronunce, sotto il profilo del
rispetto dell'art. 25 Cost., giacche' la norma penale incriminatrice
- ridotta nella sua sfera di applicazione dalla disposizione
regionale - preesisteva al fatto storico e quindi l'annullamento
della seconda non poteva ledere il principio di irretroattivita'
(restando ovviamente fermo che l'effettiva conoscibilita' del
precetto penale poteva rilevare nell'ottica dell'art. 5 c.p.). Lo
stesso meccanismo potrebbe operare nel caso in esame in cui una norma
statale e' invasiva delle competenze della Comunita' europea:
l'annullamento della norma interna avrebbe, infatti, come effetto
quello di ripristinare la sfera di applicazione della preesistente
disposizione che aveva correttamente recepito la direttiva CEE.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione
degli artt. 11 e 117 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale della legge delega per l'ambiente 15 dicembre 2004,
n. 308, in relazione all'art. 1, commi 25, 26, 27 28 e 29 nella parte
in cui prevede che i rottami ferrosi siano esclusi dalla normativa
sui rifiuti;
Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita'
costituzionale con immediata trasmissione di copia autentica del
fascicolo di ufficio alla Corte costituzionale in Roma a cura della
cancelleria.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata agli imputati, al loro difensore, al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri con successiva
trasmissione delle prove dell'avvenuta notificazione alla Corte
adita. Ordina la comunicazione della presente ordinanza a cura della
cancelleria al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
del Senato della Repubblica.
Terni, addi' 29 giugno 2005
Il giudice monocratico penale: Santoloci
05C1132
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