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Fonte: sito internet del Ministero delle finanze
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CIRCOLARE N. 5/DPF

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche Fiscali

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE

Area I    Reparto VI

Prot. 21901/2002/DPF/UFF

Roma 22. 07.2002

Alle Regioni
LORO SEDI
Alle Province
LORO SEDI
All’Unione nazionale delle province italiane (Upi)
Roma
All’Automobile club d’Italia
Direzione centrale
Servizi delegati (D.S.D.)
Roma
e, p.c.:
All’Agenzia dell’Entrate
SEDE

OGGETTO: Art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l’acquisto di autoveicoli.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2002, è stato pubblicato il D.L. 8 luglio 2002, n.138, concernente "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", il cui art. 2, inserito nel capo II, relativo alle disposizioni in materia tributaria, riguarda l’"esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica".

La norma in esame si pone l’obiettivo di incentivare lo svecchiamento del parco auto non provvisto di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive comunitarie e quindi di favorire, attraverso la previsione di una serie di agevolazioni, soprattutto di natura fiscale, l’eliminazione definitiva dalla circolazione di autoveicoli di rilevante anzianità che sono sprovvisti di qualsiasi dispositivo ecologico.

1. GLI ATTI DI ACQUISTO DI AUTOVEICOLI.

Prima di esaminare le agevolazioni stabilite dall’art. 2, occorre preliminarmente definire l’oggetto del regime di favore; in proposito il comma 5 dello stesso art. 2 rinvia alle lettere a) e c), del comma 1, dell'art. 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, concernente il "nuovo codice della strada". Ciò comporta che le agevolazioni non riguardano i motoveicoli ed interessano soltanto alcuni tipi di autoveicoli e precisamente:

Al fine di ottenere i benefici in parola – riguardanti gli acquisti di autoveicoli nuovi, immatricolati per la prima volta in Italia, o usati – occorre che detti autoveicoli siano di potenza non superiore a 85 Kw e vengano acquistati nel periodo compreso tra l’8 luglio - data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002 - ed il 31 dicembre 2002.

Si precisa che rientrano nelle agevolazioni anche gli acquisti effettuati da persone giuridiche con consegna di autoveicoli da rottamare intestati alle stesse.

La data da cui far decorre le agevolazioni in questione coincide con quella dell’atto di acquisto della proprietà dell’autoveicolo.

Pertanto, rientrano nei benefici, gli autoveicoli acquistati nel periodo compreso tra l’8 luglio ed il 31 dicembre 2002, indipendentemente dal fatto che per i relativi atti non siano state ancora richieste oppure eseguite le formalità di trascrizione al P.R.A.

Occorre richiamare, inoltre, l’attenzione sul fatto che, in caso di acquisto di autoveicoli usati, il comma 2, dell’art. 2, prevede ulteriori condizioni per beneficiare delle agevolazioni, poiché detti autoveicoli devono essere:

Va evidenziato che gli autoveicoli cosiddetti a "Km zero" sono da considerarsi, ai fini delle norme in esame, come autoveicoli usati, in quanto gli stessi risultano già immatricolati.

2. LA CONSEGNA AL VENDITORE DI UN AUTOVEICOLO NON CONFORME ALLE DIRETTIVE CE.

Per poter godere delle agevolazioni in oggetto occorre che l’acquirente consegni al venditore al momento dell'acquisto dell’autoveicolo nuovo o usato, un autoveicolo:

E’ da ritenersi che rientrano in questa fattispecie anche gli autoveicoli ricevuti per successione ereditaria, situazione che deve essere comprovata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’acquirente dell’autoveicolo incentivato dichiara di essere erede del defunto intestatario dell’autoveicolo da rottamare.

3. GLI OBBLIGHI DEL VENDITORE.

In ragione della necessità di consentire agli enti interessati di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni, è necessario che il venditore integri la consueta documentazione da consegnare al P.R.A. per la trascrizione del titolo di acquisto dell’autoveicolo, con un’apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui devono essere indicati:

per i veicoli nuovi:

per i veicoli usati:

Il venditore che riceve l’autoveicolo privo di dispositivi antinquinamento, ha l’obbligo di provvedere alla sua eliminazione dalla circolazione. Tale soggetto, entro quindici giorni dalla data di consegna dell’autoveicolo ecologico, deve:

La disposizione in oggetto prevede che, in ogni caso, i veicoli in questione non possano essere più rimessi in circolazione.

4. GLI AUTOVEICOLI OGGETTO DI UN CONTRATTO DI LEASING.

I benefici in questione sono estesi anche alle società di leasing. In tale ipotesi, l’autoveicolo non ecologico da consegnare può essere intestato anche all’utilizzatore o ad un suo familiare convivente.

5. LE AGEVOLAZIONI.

L’acquisto degli autoveicoli conformi alle caratteristiche previste dall’art. 2 del D. L. n. 138 del 2002 e la consegna ai centri di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 22 del 1997 del veicolo sprovvisto dei dispositivi antinquinamento dà diritto all’acquirente ad alcune agevolazioni. E’ infatti stabilito che non è dovuta l’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, da corrispondere al momento della trascrizione al P.R.A. del titolo di proprietà.

Inoltre, la norma prevede per i soli acquisti di autoveicoli nuovi l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di possesso, di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, per il primo periodo fisso di pagamento e per le due annualità successive.

Al riguardo, per periodo fisso si intende quello individuato dall’art. 2 del decreto 18 novembre 1998, n. 462, il quale stabilisce che la tassa automobilistica è dovuta per gli autoveicoli immatricolati per la prima volta, a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione, per un periodo superiore ad 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli 8 mesi, nel caso di autoveicoli superiori a 35 KW o per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o di luglio immediatamente successiva ai 6 mesi, per gli autoveicoli di potenza fino a 35 KW. Una volta stabilita la scadenza di pagamento del "primo bollo", la tassa automobilistica non è dovuta, per i veicoli rientranti nella norma agevolativa, anche per le due successive annualità che decorrono dal mese di scadenza del pagamento.

Si aggiunge che l’esenzione dalla tassa di possesso opera in ogni caso per tutto il periodo previsto indipendentemente da eventuali successivi passaggi di proprietà dell’autoveicolo. E’ opportuno ribadire, altresì, che tale esenzione non si applica all’acquisto di veicoli usati.

Un’altra agevolazione è l’esenzione dal pagamento degli emolumenti, cioè del corrispettivo da versare agli uffici del P.R.A. per l’esecuzione delle formalità di trascrizione del titolo di acquisto della proprietà. Così come non deve essere corrisposta l’imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta per la nota di trascrizione del titolo di acquisto dell’autoveicolo e per il rilascio del certificato di proprietà.

Va precisato che le agevolazioni del D. L. n. 138 del 2002, sono cumulabili con quelle disposte dalle vigenti norme, quali quelle di cui alla Legge 25 novembre 1997, n. 403, per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica o alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) e dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti portatori di handicap.

E’, infine, il caso di sottolineare che, in considerazione del riferimento testuale agli "atti di acquisto", non rientrano nelle agevolazioni gli emolumenti e l’imposta di bollo da corrispondere per la radiazione dell’autoveicolo non ecologico. Non rientrano, altresì, nell’ambito dell’esenzione i diritti connessi all’immatricolazione dell’autoveicolo nuovo e al rilascio delle targhe e l’imposta di bollo a cui è assoggettato l’atto di vendita dell’autoveicolo, sia esso atto pubblico o scrittura privata autenticata, in quanto l’esenzione deve intendersi relativa solo alle somme che devono essere corrisposte in relazione alle formalità connesse con l’iscrizione al P.R.A. e non anche alle imposte dovute per gli atti di acquisto e di radiazione degli autoveicoli.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO