Fonte: sito internet del Ministero delle finanze AVVISO: Il documento non ha carattere di ufficialità. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nella riproduzione del documento, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. CIRCOLARE N. 5/DPF
MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento per le Politiche Fiscali
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto VI
Prot. 21901/2002/DPF/UFF
Roma 22. 07.2002
Alle Regioni LORO SEDI Alle Province LORO SEDI AllUnione nazionale delle province italiane (Upi) Roma AllAutomobile club dItalia Direzione centrale Servizi delegati (D.S.D.) Roma e, p.c.: AllAgenzia dellEntrate SEDE OGGETTO: Art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per lacquisto di autoveicoli.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 158 dell8 luglio 2002, è stato pubblicato il D.L. 8 luglio 2002, n.138, concernente "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", il cui art. 2, inserito nel capo II, relativo alle disposizioni in materia tributaria, riguarda l"esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica".
La norma in esame si pone lobiettivo di incentivare lo svecchiamento del parco auto non provvisto di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive comunitarie e quindi di favorire, attraverso la previsione di una serie di agevolazioni, soprattutto di natura fiscale, leliminazione definitiva dalla circolazione di autoveicoli di rilevante anzianità che sono sprovvisti di qualsiasi dispositivo ecologico.
1. GLI ATTI DI ACQUISTO DI AUTOVEICOLI.
Prima di esaminare le agevolazioni stabilite dallart. 2, occorre preliminarmente definire loggetto del regime di favore; in proposito il comma 5 dello stesso art. 2 rinvia alle lettere a) e c), del comma 1, dell'art. 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, concernente il "nuovo codice della strada". Ciò comporta che le agevolazioni non riguardano i motoveicoli ed interessano soltanto alcuni tipi di autoveicoli e precisamente:
- autovetture e cioè i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo, vale a dire i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente.
Al fine di ottenere i benefici in parola riguardanti gli acquisti di autoveicoli nuovi, immatricolati per la prima volta in Italia, o usati occorre che detti autoveicoli siano di potenza non superiore a 85 Kw e vengano acquistati nel periodo compreso tra l8 luglio - data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002 - ed il 31 dicembre 2002.
Si precisa che rientrano nelle agevolazioni anche gli acquisti effettuati da persone giuridiche con consegna di autoveicoli da rottamare intestati alle stesse.
La data da cui far decorre le agevolazioni in questione coincide con quella dellatto di acquisto della proprietà dellautoveicolo.
Pertanto, rientrano nei benefici, gli autoveicoli acquistati nel periodo compreso tra l8 luglio ed il 31 dicembre 2002, indipendentemente dal fatto che per i relativi atti non siano state ancora richieste oppure eseguite le formalità di trascrizione al P.R.A.
Occorre richiamare, inoltre, lattenzione sul fatto che, in caso di acquisto di autoveicoli usati, il comma 2, dellart. 2, prevede ulteriori condizioni per beneficiare delle agevolazioni, poiché detti autoveicoli devono essere:
- acquistati presso "imprese esercenti lattività di commercio di autoveicoli" le quali ne dispongono con la procedura della cosiddetta "minivoltura" che consiste nel passaggio di proprietà a tariffa agevolata cui hanno diritto i commercianti del settore quando ritirano un autoveicolo da rivendere. Ne consegue che sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli acquisti che vengono effettuati tra privati;
- conformi alla direttiva CE n. 94/12 (Euro 2) sull'inquinamento. Si deve, peraltro, ritenere che, a maggior ragione, rientrino nelle agevolazioni, anche gli acquisti di autoveicoli usati conformi alle direttive comunitarie successive alla n. 94/12, vale a dire la Euro 3 e la Euro 4;
- garantiti per un anno;
- sottoposti prima della vendita a specifica revisione secondo le modalità previste dall'art. 80 del "nuovo codice della strada". Sono tuttavia esclusi da tale revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi.
Va evidenziato che gli autoveicoli cosiddetti a "Km zero" sono da considerarsi, ai fini delle norme in esame, come autoveicoli usati, in quanto gli stessi risultano già immatricolati.
2. LA CONSEGNA AL VENDITORE DI UN AUTOVEICOLO NON CONFORME ALLE DIRETTIVE CE.
Per poter godere delle agevolazioni in oggetto occorre che lacquirente consegni al venditore al momento dell'acquisto dellautoveicolo nuovo o usato, un autoveicolo:
- non conforme alle direttive CE n. 91/441 (Euro 1) e successive;
- intestato allo stesso proprietario dell'autoveicolo oggetto dellacquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. Per quanto riguarda questultima condizione, si precisa che il concetto di familiare può essere desunto dagli artt. 74 e successivi del codice civile. Occorre comunque che i familiari siano conviventi con lacquirente dellautoveicolo alla data del suo acquisto, circostanza che deve risultare dal certificato di stato di famiglia o da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
E da ritenersi che rientrano in questa fattispecie anche gli autoveicoli ricevuti per successione ereditaria, situazione che deve essere comprovata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale lacquirente dellautoveicolo incentivato dichiara di essere erede del defunto intestatario dellautoveicolo da rottamare.
3. GLI OBBLIGHI DEL VENDITORE.
In ragione della necessità di consentire agli enti interessati di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni, è necessario che il venditore integri la consueta documentazione da consegnare al P.R.A. per la trascrizione del titolo di acquisto dellautoveicolo, con unapposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui devono essere indicati:
per i veicoli nuovi:
- a conformità alle direttive CE dellautoveicolo acquistato, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione;
- la targa dellautoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui allart. 46 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, vale a dire ai centri che devono provvedere alla demolizione, al recupero dei materiali ed alla rottamazione;
- la sussistenza del rapporto di parentela e di convivenza, dimostrato dal certificato di stato di famiglia o da apposita autocertificazione presentata, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dal contribuente beneficiario dellagevolazioni;
per i veicoli usati:
- la conformità alle direttive CE n. 94/12 (Euro 2) e successive dellautoveicolo acquistato, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione;
- la targa dellautoveicolo ritirato per la consegna ai centri di cui allart. 46 del D. Lgs. n. 22 del 1997;
- lesistenza del rapporto di parentela e di convivenza, dimostrato dal certificato di stato di famiglia o da apposita autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 dal contribuente beneficiario delle agevolazioni;
- lesistenza della garanzia per un anno sul veicolo;
- leffettuazione della revisione secondo le modalità previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 285 del 1992, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di 24 mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi 12 mesi.
Il venditore che riceve lautoveicolo privo di dispositivi antinquinamento, ha lobbligo di provvedere alla sua eliminazione dalla circolazione. Tale soggetto, entro quindici giorni dalla data di consegna dellautoveicolo ecologico, deve:
- consegnare lautoveicolo ricevuto dall'acquirente ai centri di cui all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 22 del 1997;
- provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al P.R.A. dellautoveicolo ricevuto;
- rilasciare all'acquirente unattestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo, detta attestazione coincide con il certificato rilasciato ai sensi del comma 4, dellart. 46 del D. Lgs. n. 22 del 1997.
La disposizione in oggetto prevede che, in ogni caso, i veicoli in questione non possano essere più rimessi in circolazione.
4. GLI AUTOVEICOLI OGGETTO DI UN CONTRATTO DI LEASING.
I benefici in questione sono estesi anche alle società di leasing. In tale ipotesi, lautoveicolo non ecologico da consegnare può essere intestato anche allutilizzatore o ad un suo familiare convivente.
5. LE AGEVOLAZIONI.
Lacquisto degli autoveicoli conformi alle caratteristiche previste dallart. 2 del D. L. n. 138 del 2002 e la consegna ai centri di cui allart. 46 del D. Lgs. n. 22 del 1997 del veicolo sprovvisto dei dispositivi antinquinamento dà diritto allacquirente ad alcune agevolazioni. E infatti stabilito che non è dovuta limposta provinciale di trascrizione, di cui allart. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, da corrispondere al momento della trascrizione al P.R.A. del titolo di proprietà.
Inoltre, la norma prevede per i soli acquisti di autoveicoli nuovi lesenzione dal pagamento della tassa automobilistica di possesso, di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, per il primo periodo fisso di pagamento e per le due annualità successive.
Al riguardo, per periodo fisso si intende quello individuato dallart. 2 del decreto 18 novembre 1998, n. 462, il quale stabilisce che la tassa automobilistica è dovuta per gli autoveicoli immatricolati per la prima volta, a decorrere dal mese in cui avviene limmatricolazione, per un periodo superiore ad 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli 8 mesi, nel caso di autoveicoli superiori a 35 KW o per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o di luglio immediatamente successiva ai 6 mesi, per gli autoveicoli di potenza fino a 35 KW. Una volta stabilita la scadenza di pagamento del "primo bollo", la tassa automobilistica non è dovuta, per i veicoli rientranti nella norma agevolativa, anche per le due successive annualità che decorrono dal mese di scadenza del pagamento.
Si aggiunge che lesenzione dalla tassa di possesso opera in ogni caso per tutto il periodo previsto indipendentemente da eventuali successivi passaggi di proprietà dellautoveicolo. E opportuno ribadire, altresì, che tale esenzione non si applica allacquisto di veicoli usati.
Unaltra agevolazione è lesenzione dal pagamento degli emolumenti, cioè del corrispettivo da versare agli uffici del P.R.A. per lesecuzione delle formalità di trascrizione del titolo di acquisto della proprietà. Così come non deve essere corrisposta limposta di bollo, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta per la nota di trascrizione del titolo di acquisto dellautoveicolo e per il rilascio del certificato di proprietà.
Va precisato che le agevolazioni del D. L. n. 138 del 2002, sono cumulabili con quelle disposte dalle vigenti norme, quali quelle di cui alla Legge 25 novembre 1997, n. 403, per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica o alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) e dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti portatori di handicap.
E, infine, il caso di sottolineare che, in considerazione del riferimento testuale agli "atti di acquisto", non rientrano nelle agevolazioni gli emolumenti e limposta di bollo da corrispondere per la radiazione dellautoveicolo non ecologico. Non rientrano, altresì, nellambito dellesenzione i diritti connessi allimmatricolazione dellautoveicolo nuovo e al rilascio delle targhe e limposta di bollo a cui è assoggettato latto di vendita dellautoveicolo, sia esso atto pubblico o scrittura privata autenticata, in quanto lesenzione deve intendersi relativa solo alle somme che devono essere corrisposte in relazione alle formalità connesse con liscrizione al P.R.A. e non anche alle imposte dovute per gli atti di acquisto e di radiazione degli autoveicoli.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO