| Fonte: Albo nazionale gestori rifiuti |
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ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
CIRCOLARE prot. n. 2700/Albo/Pres del
21 aprile 2004.
ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI
LORO SEDI
OGGETTO: Applicazione del D.M. 5 febbraio 2004 relativo alle modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano la attività di bonifica dei beni contenenti amianto
Il Comitato Nazionale nella riunione del 21 aprile 2004 ha preso in esame i quesiti che giungono da parte degli operatori interessati circa i termini di applicazione del D.M. in oggetto.
In merito il Comitato Nazionale ha considerato che alla fattispecie non sia applicabile la vacatio legis di 15 giorni che è riservata agli atti normativi, quale non appare essere il decreto in esame.
Pertanto l’entrata in vigore del provvedimento coinciderebbe con la data di pubblicazione su G.U. (14.04.2004).
Ne consegue, in relazione al termine dilatorio stabilito dall’articolo 30, comma 8, del D.Lgs 22/97, che le imprese già operanti per poter proseguire senza interruzioni la loro attività dovranno presentare domanda di iscrizione entro 60 giorni dal 14 aprile 2004 e perciò entro il 14 giugno 2004.
In tale evenienza le imprese potranno continuare ad operare fino all’emanazione del provvedimento di iscrizione o di diniego da parte della Sezione regionale o provinciale.
Dott.ssa Rosanna Laraia